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La reazione al fuoco delle pavimentazioni

La reazione al fuoco delle pavimentazioni

Con la pubblicazione del D.M. 9.03.2007, per la prima volta in Italia viene aggiornato il metodo di calcolo e l’importanza di un parametro tanto significativo e determinante nella definizione della gravità di un incendio quale il “Carico di Incendio”.
Il fermento presente un po’ in tutta Europa per i nuovi metodi prestazionali di progettazione “ha imposto” anche all’Italia una rivisitazione, dopo più di 40 anni dalla pubblicazione della Circolare n.91/61, di approcci che nei restanti paesi sono in gran parte già codificati e definiti per lo studio della resistenza al fuoco delle strutture, della reazione al fuoco dei materiali e non solo.

Con l’ampia evoluzione internazionale della progettazione antincendio che trova applicazione anche in Italia con la pubblicazione dei più recenti dispositivi normativi, diventa sempre più centrale la necessità di una maggiore attenzione a tutte le condizioni che concorrono allo studio del fenomeno e che trovano riferimento preciso in una dettagliata Analisi del Rischio per ogni singola attività e per le specifiche condizioni che possono portare alla nascita di un incendio.
 
Il progettista, il titolare dell’attività e tutti gli operatori coinvolti nel dare risposte efficienti alle tematiche antincendio vengono oggi chiamati a porre la massima attenzione ed il più elevato scrupolo nella definizione del Carico di Incendio per ogni attività a rischio, associando indirettamente nel suo calcolo, tutta una serie di valutazioni maggiormente approfondite sui materiali fra cui anche la loro reazione al fuoco, che risultano determinanti nel contrasto al fenomeno.
Solo apparentemente e ad un esame superficiale, l’analisi del carico di incendio può sembrare un impegno semplice e automatico, finalizzato solo alla classificazione della Resistenza al fuoco delle strutture (come potrebbe trasparire dal titolo del D.M. 9.03.2007) in realtà lo studio del potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili/infiammabili contenuti in un compartimento e dei parametri indicativi della loro partecipazione alla combustione, costituisce la condizione indispensabile per una attenta Valutazione del Rischio, necessaria per comprendere e prevenire l’insorgenza e la propagazione di un incendio.
 
La definizione del carico di incendio non può perciò prescindere dall’esame preliminare di ogni singolo materiale combustibile presente nell’attività sia che questo costituisca prodotto di lavorazione sia che faccia parte degli elementi costruttivi dell’edificio, con particolare attenzione a:
a)      Potenziale termico caratteristico per ogni singolo materiale
b)      Quantità di materiale combustibile presente nella attività durante il suo esercizio
c)       Livello di partecipazione all’incendio
 
Ampia argomentazione è stata sviluppata sui primi due punti, in questo articolo si vuole invece riportare l’attenzione al terzo aspetto troppo spesso trascurato e che riveste invece grande importanza nell’analisi della sicurezza all’incendio.
 
Con riferimento al D.M. 10.03.1998, specifico per la pianificazione e gestione dell’emergenza incendio nei luoghi di lavoro, vengono più volte richiamati concetti e misure che hanno stretta attinenza con le fasi operative di individuazione del Carico di Incendio e della Reazione al fuoco dei materiali presenti all’interno di una attività.
Se la sola presenza di materiale combustibile/infiammabile da un lato costituisce pericolo potenziale per lo sviluppo di un incendio, con necessità di particolare attenzione nella valutazione dei rischi dell’azienda da parte del progettista e del datore di lavoro, dall’altro le misure richieste per la riduzione del pericolo derivante dalla presenza di materiale combustibile non possono prescindere da:
·        - sostituzione dei materiali combustibili con altri meno pericolosi
·        -  rimozione o sostituzione dei materiali a pavimento e di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio
·        - altre misure ancora.
 
Nella progettazione e costruzione di ambienti industriali destinati ad attività produttive che presentano rischio di incendio e non solo, particolare attenzione e scrupolo dovranno essere posti nella scelta dei materiali impiegati per la costruzione, con il rispetto dei dettami esposti dal Regolamento Europeo 305/2011 CPR cogente in tutti i paesi membri e l’esaltazione di tutte quelle caratteristiche che concorrono a renderli meno pericolosi e soprattutto con l’adozione di materiali che riducano drasticamente la possibilità di propagazione dell’incendio che questi stessi possono favorire.
 
Le condizioni di partecipazione all’incendio (Reazione al fuoco) dei materiali di rivestimento e delle pavimentazioni in campo industriale costituiscono condizione importante nel classificare l’intero luogo di lavoro con rischio di incendio basso, medio o elevato e conseguentemente nel dover prevedere dotazioni di sicurezza via via sempre più impegnative e ridondanti.
Se da un lato il professionista pone abitualmente grande attenzione alla individuazione di appropriate compartimentazioni, di dotazioni e/o impianti in grado di intervenire tempestivamente nello spegnimento o nella mitigazione dello sviluppo di un incendio, dall’altro, mi permetto di dire, troppo spesso trascura le proprietà dei materiali impiegati ed il loro livello di partecipazione all’incendio.
La possibile nascita di un incendio all’interno di un attività industriale di per se non costituisce pericolo assoluto se sufficientemente limitato e confinato, lo sviluppo invece di un incendio anche con potenze contenute che però trova rapida propagazione da un locale all’altro o su ampi spazi, costituisce sempre condizione particolarmente gravosa per la sicurezza dell’attività.
 
Nel campo industriale l’efficacia delle compartimentazioni e delle separazioni antincendio può essere completamente annullata per la presenza di pavimenti che favoriscono la propagazione dell’incendio. In particolare in attività industriali che per necessità legate all’igiene ed alla salubrità dei locali richiedono l’adozione di pavimenti trattati con resine continue, la garanzia di una completa impermeabilizzazione e tenuta ai liquidi costituisce condizione delicata in corrispondenza degli accessi ai locali nel contenimento dello sviluppo di un incendio. In tali casi risulta determinante ed indispensabile prevedere soluzioni costruttive che garantiscano Classi di Reazione al fuoco particolarmente basse.
 
A tutti gli effetti la Reazione al Fuoco costituisce una misura di Protezione Passiva nell’ambito più generale della prevenzione incendi e caratterizza le proprietà di un materiale nel ritardare l’innesco di un incendio oltre a ridurne la velocità di propagazione, il tutto per evitare che la fiamma dell’incendio non investa altri materiali combustibili e per favorire l’esodo degli occupanti aumentando il tempo che trascorre prima che si possa verificare l’interferenza fra le persone e l’incendio stesso consentendone perciò un agevole allontanamento.
 
La propensione di un materiale a partecipare alla combustione se investito da un incendio e la sua capacità nel dare origine ad emissioni di gas tossici e/o nocivi è regolamentata da una serie di prove ampiamente codificate, nell’ambito di quanto governato dal D.M. 10.03.2005, decreto che ha recepito la classificazione europea (Euroclassi) in merito alla Reazione al fuoco dei materiali con approfondimenti significativi sul loro comportamento.
I materiali da costruzione devono essere dotati di Marcatura CE ed anche nella omologazione della marcatura viene dato ampio spazio al comportamento del materiale al fuoco, confermandone la notevole importanza attribuita a livello europeo.
 
Con i successivi decreti ministeriali 25.10.2007 e 16.02.2009 sono stati apportati ulteriori specifici chiarimenti ed approfondimenti sul tema della Reazione al fuoco dei materiali con la pubblicazione di una specifica tabella (Tabella 2) di classificazione, esclusiva per le pavimentazioni.
 

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Davide Grandis

Ingegnere, Libero professionista – Docente master SAFEng, Università di Ferrara

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