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La polizza di responsabilità civile professionale per tecnici: SOGGETTI ASSICURATI E TERZI

L'obbligo di stipula della polizza di responsabilità civile professionale è stato prorogato di 12 mesi contestualmente all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello “Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

Forse non ancora tutti sanno che, con un emendamento dell’ultima ora, l’obbligo di stipula della polizza di responsabilità civile professionale è stato prorogato di 12 mesi contestualmente all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 03/08/2012 dello “Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” che, all’art. 5 sancisce:
“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente all’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Ribadiamo comunque che, al di là del mero obbligo di legge, la polizza RC Professionale rimane un importante “paracadute” in caso di errore professionale che potrebbe compromettere seriamente la vita lavorativa, e di conseguenza anche quella privata, del libero professionista.
Proseguiamo quindi nell’analisi delle principali caratteristiche di questa genere di polizze per consentire ai colleghi di valutare e scegliere un prodotto pienamente rispondente alle proprie esigenze specifiche.
Da questo punto di vista, un aspetto da tenere in attenta considerazione è la definizione dei “soggetti assicurati”.
La Polizza di Responsabilità Civile Professionale infatti deve rispondere, oltre che per il professionista assicurato, anche per tutti i soggetti (collaboratori, a vario titolo, dell’assicurato) che operano, hanno operato e/o opereranno in nome e per conto del professionista e per i quali lo stesso risulta civilmente responsabile nei confronti di terzi.
E’ bene quindi verificare che l’assicurazione sia sufficientemente precisa nella definizione dei soggetti assicurati da ricomprendere, senza possibilità di dubbio, tutte le forme di collaborazione di cui il professionista si avvale (o potrebbe avvalersi) nell’esercizio della propria attività, compresi i collaboratori che operano in qualità di liberi professionisti (interni o esterni). La differenza fondamentale tra un collaboratore legato al professionista assicurato da un rapporto di lavoro subordinato (continuativo o occasionale) e un collaboratore “libero professionista” è che nel secondo caso gli assicuratori si riservano il diritto di rivalsa sul collaboratore (che quindi deve a sua volta tutelarsi con una propria polizza) mentre nel primo caso è importante controllare che sia esplicitamente esclusa tale possibilità.
Un’altra precisazione importante, considerata la variabilità dei collaboratori nel tempo, è che l’assicurazione risponda non solo per i soggetti che collaborano con il professionista al tempo della sottoscrizione della polizza, ma anche per quelli che hanno operato in passato o cominceranno ad operare in un tempo successivo a quello di stipula della copertura assicurativa. E, come sempre, mai accontentarsi di rassicurazioni verbali …
Un’ulteriore importante verifica è relativa ad eventuali requisiti del soggetto assicurato indispensabili per l’operatività della polizza tra cui l’iscrizione all’Albo professionale e il possesso di tutte le altre necessarie abilitazioni previste dalla legge all’esercizio della professione dichiarata nel certificato di polizza.
Condizioni diverse possono essere accettate dagli Assicurazioni, ma devono necessariamente essere espressamente indicate nel certificato stesso.
Particolare attenzione alla definizione dei soggetti assicurati va posta nel caso di studi associati o di società di professionisti in quanto, se non diversamente specificato, la polizza opera esclusivamente per gli incarichi assunti direttamente dalla società (che quindi rientrano nel fatturato dichiarato ai fini della determinazione del premio) e per l’attività svolta dai singoli professionisti in nome e per conto della società (cioè ancora per incarichi assunti dalla società) e non anche per l’attività eventualmente svolta in nome e per conto proprio (cioè per quegli incarichi assunti direttamente dai soci che abbiano anche partita iva individuale ed operino per clienti “personali” al di fuori dell’ambito della società o dello studio di cui sono soci).
Anche in questo caso inoltre è importante che la polizza contenga la precisazione che la garanzia è prestata a favore di tutti i soci attuali, passati e futuri e non solo per quelli che risultino tali al momento della sottoscrizione della polizza stessa.
Infine attenzione alle variazioni della forma giuridica (ditta individuale, studio associato, società ecc) con cui il professionista ha svolto la propria attività nel corso della propria carriera perché, dal punto di vista assicurativo, la polizza risponde appunto solo per i “soggetti assicurati”. Quindi, ad esempio, un libero professionista che, con altri colleghi, costituisca una società per la quale stipuli apposita copertura assicurativa, deve verificare che:

  • nel caso mantenga anche propria posizione individuale (cioè partiva iva da libero professionista singolo), la polizza sia estesa anche all’attività svolta in tale veste con esplicito riferimento anche a tutta l’attività precedente alla costituzione della società,
  • nel caso chiuda la propria posizione individuale (e quindi operi esclusivamente in qualità di socio), che la polizza copra anche tutta l’attività svolta precedentemente alla costituzione della società oppure, nel caso ciò non sia possibile, stipulare idonea postuma.

Analoghe verifiche devono essere svolte dal professionista che da socio torni ad operare in qualità di libero professionista individuale a seguito di scioglimento della società o dello studio associato. Diversamente si possono correre gravi rischi rispetto ad eventuali richieste di risarcimento relative a lavori svolti nel passato in “vesti” giuridiche diverse dall’attuale.
Attenzione infine alla definizione di “Terzi”: tutti i Soggetti Assicurati non possono essere soggetti Terzi e viceversa.
La definizione di “Terzi” è particolarmente importante perché la Polizza di Responsabilità Civile Professionale è una polizza che risponde esclusivamente per richieste di risarcimento presentate da terzi per danni causati da errore professionale dell’assicurato e, quindi, non risponde per danni occorsi direttamente ai soggetti assicurati (ad esempio non risponde per le ammende o sanzioni inflitte direttamente all’assicurato, mentre sono in copertura quelle inflitte ai clienti o a terzi per colpa professionale dell’assicurato).
Il Terzo in genere è definito come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’Assicurato e in genere sono sempre esclusi:

  • il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli nonché qualsiasi familiare od affine che risieda con l’Assicurato;
  • le Imprese o società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente o indirettamente azionista di maggioranza o controllante (come previsto dal Codice Civile);
  • i Collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti come previsto al primo punto.

Quindi, se non diversamente e specificatamente concordato con gli assicuratori, il professionista non è coperto per richieste di risarcimento formulate dai familiari (quelli indicati sopra), dai collaboratori (e loro familiari) e per imprese e/o società in cui il professionista detenga una partecipazione di maggioranza.
Come sopra, condizioni diverse possono essere accettate dagli assicuratori, ma devono essere necessariamente indicate espressamente e preventivamente nel certificato di polizza.
Anche per gli aspetti sopra evidenziati risulta determinante, ai fini della stipula di una buona polizza, il ruolo dell’intermediario assicurativo che deve informarsi su tutta la carriera lavorativa del proprio cliente.
 

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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