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La pesante eredità degli abusi edilizi: tutti i destinatari dell'ordine di demolizione

La demolizione di un'opera abusiva è ingiunta al proprietario (o al possessore o detentore) attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell'ordine demolitorio/ripristinatorio.

Gli eredi di un abuso edilizio sono 'condannati' a ripristinare l'ordine violato, cioè sono i legittimi destinatari dell'ordinanza di demolizione in quanto attuali proprietari e anche se estranei all'illecito. Inoltre, l'ordine di ripristino può essere impartito dal comune anche svariati anni dopo l'effettiva realizzazione dell'abuso.

Lo ricorda il Tar Lazio nella sentenza 16498/2024 del 20 settembre scorso, relativa al ricorso contro un'ordinanza di demolizione rivolta agli eredi della persona autrice degli abusi edilizi consistenti nella realizzazione di alcune opere in assenza di titolo abilitativo.

 

Le opere edilizie abusive

Si trattava, nello specifico, della realizzazione illecita delle seguenti opere:

  • tettoia in legno di circa mq. 40, a ridosso del preesistente edificio, immobile principale di due piani ed uno seminterrato;
  • all'interno dell'edificio principale, cambio di destinazione d'uso di un locale di circa mq. 30, da cantina ad uso residenziale;
  • all'interno di un locale di un piano abusivamente realizzato sul retro dell'edificio principale, cambio d'uso di mq. 55 circa.

Ordine di demolizione: è legittimo anche dopo svariati anni

Secondo i ricorrenti in ragione del lungo tempo intercorso e dell'affidamento ingeneratosi nel privato, nella specie, si imponeva una motivazione rafforzata da parte dell’Amministrazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione, che sarebbe invece mancata.

Il TAR respinge il motivo evidenziando che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'abusività delle opere, realizzate in assenza di qualsivoglia titolo, rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato, ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell'affidamento e all'interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (ex multis, v. T.A.R. Napoli Campania, sez. IV, n. 03614/2016 e sez. VI n. 2441/2011; Consiglio di Stato sez. IV 16 aprile 2012 n. 2185).

Al fine di disporre la demolizione, infatti, è sufficiente il richiamo dell'abusività dell'opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra, per la piana applicazione della normativa di settore alcuna altra precisazione.

In definitiva, l'ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non implica un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.

 

I soggetti tenuti alla rimozione degli abusi: non conta la colpa o il dolo

Ma veniamo alla parte più interessante, quella che riepiloga i destinatari dell'ordine di demolizione.

Il TAR sottolinea che, secondo consolidati principi, la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire a prescindere da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.

L'ordine di demolizione, pertanto, ben può essere rivolto al proprietario (ovvero: possessore, ovvero detentore dell'immobile abusivo) stesso giacché questi, anche se estraneo all'abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l'appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto (o potere di fatto): la demolizione di un'opera abusiva è ingiunta al proprietario (ovvero: possessore o detentore) attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell'ordine demolitorio/ripristinatorio (così, Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2023, n. 6867).

In definitiva, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, "il responsabile dell'abuso è riferibile a più categorie di soggetti dovendo intendersi per tale lo stesso esecutore materiale ovvero chi abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva, ivi compresi i concessionari o i conduttori dell'area interessata, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi".

 

Abusi edilizi: ordine di demolizione per il nudo proprietario non responsabile

Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31 del Testo Unico Edilizia, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso.

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Gli eredi dell'abuso edilizio non sfuggono alla demolizione

Per quel che riguarda lo specifico caso, il TAR cita due sentenze della Cassazione Penale:

  • la n.17399/2023, secondo cui "è necessario e sufficiente che l’erede sia titolare diritto reale o personale di godimento sul bene oggetto dell’abuso edilizio, posto che soltanto colui che si trova in un rapporto di fatto o di diritto rispetto al bene può provvedere all’adempimento dell’obbligo di facere in cui si sostanzia l’ordine di demolizione";
  • la n.16141/2023, per cui "l'obbligo di demolizione di una costruzione abusiva si trasmette anche “iure hereditatis”".

Nel caso di specie, come sottolineato dalla difesa resistente, i ricorrenti sono risultati residenti e/o domiciliati presso l'immobile abusivo, come peraltro dichiarato nello stesso atto introduttivo del giudizio, per cui legittimamente è stato loro rivolto l'ordine di demolizione delle opere abusive in questione, tenuto conto della indicata natura propter rem dell'obbligazione di ripristino dello stato dei luoghi.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Edilizia

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Titoli Abilitativi

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