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La pergotenda di plastica a protezione della pioggia è attività edilizia libera? Se prevale l'elemento tenda sì

Quando una pergotenda è veramente una pergotenda? La domanda è volutamente ridondante perché spesso ci troviamo di fronte a 'finte' pergotende, cioè a tettoie o pergolati 'camuffati' da pergotende e quindi abusi edilizi con tutte le conseguenze del caso.

La pergotenda come riparo dalla pioggia

Ecco perché la sentenza 48/2021 del 5 gennaio del Tar Napoli è interessante, visto che accoglie il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione per la “chiusura del porticato di proprietà I.A.C.P. attraverso l’apposizione di strutture rigide ex-novo in profilati e teli rigidi plastificati avvolgibili a tutta altezza, i quali risultano ancorati stabilmente al calpestio e alla muratura esterna del fabbricato. Tale chiusura racchiude una superficie di circa mq. 47,0 con all’interno tavolini e sedie per la somministrazione di cibi e bevande”.

Dai fatti rappresentati in ricorso - osserva il Tar - sembra fuor di dubbio che si contesta l’abusività di “profilati e teli rigidi plastificati avvolgibili a tutta altezza” la cui finalità è quella di proteggere gli avventori da fenomeni atmosferici.

Il Collegio ritiene quindi di confermare quanto già rilevato con l’ordinanza cautelare e cioè che:

  • trattasi di opere di portata minima, consistente in tende di plastica che scorrono in delle piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori dell’attività commerciale;
  • l’opera, come descritta, non è bisognevole di titolo edilizio trattandosi di intervento poco significativo – nel quale è evidente la prevalenza dell’elemento tenda – e finalizzato all’arredo di uno spazio esterno, occupato legittimamente dalla parte ricorrente per l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le caratteristiche delle vere pergotende

Il Collegio, inoltre, alla stregua delle argomentazioni di parte ricorrente, ritiene che possa richiamarsi nella presente fattispecie la giurisprudenza formatasi in tema di installazione di una “pergotenda” quale struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto.

L’art. 6, comma 1, del dpr 380/2001 dispone che non occorre alcun titolo abilitativo per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria: la “pergotenda” è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8190).

Più in particolare, si è in presenza di una pergotenda in presenza di un intervento che «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale» (Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).

In definitiva, la struttura realizzata deve essere qualificata quale «arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001». (Cons. Stato, sez. VI, n. 1777 del 2014, cit.) (Cons. Stato, 25 maggio 2020, n. 3309).

Nella fattispecie in esame la struttura realizzata, tenuto conto del suo carattere temporaneo, funzionale e soprattutto della sua precarietà, non necessita di titolo edilizio abilitativo, per cui il ricorso proposto va accolto e per l’effetto va annullato l’atto impugnato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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