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La nuova responsabilità di fornitore e cessionario dei crediti: quali documenti servono per evitare dolo o colpa grave

Le Entrate chiariscono le specifiche ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito d'imposta non concorre nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione se viene accertata la carenza dei relativi presupposti costitutivi.

Proseguendo l'analisi della circolare 27/E del 7 settembre dell'Agenzia delle Entrate, di fatto un vademecum esplicativo delle novità apportate in materia di cessione del credito e sconto in fattura prima e dopo la data-limite del 16 febbraio 2023 (entrata in vigore del DL Cessioni), ci soffermiamo sulla nuova responsabilità del fornitore e del cessionaro del credito, parte molto importante del provvedimento in quanto propedeutica al controllo delle frodi nell'ambito delle operazioni di cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi.

Responsabilità per dolo o la colpa grave

I correttivi apposti dal Decreto Cessioni alla normativa in materia parte dal chiarimento già fornito dal Fisco nella circolare 33/E/2022, e cioè che "affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve".

Le regole base, quindi, sono quelle dettate dall'articolo 9 del decreto legislativo 472/1997 (dolo, colpa grave, concorso in violazione).

Le novità del Decreto Cessioni: quando non si configura la responsabilità

Le Entrate approfondiscono quindi le novità apportate dall'art.1 comma 1 lett.b) del DL 11/2023, che ha inserito i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all'art.121 del DL Rilancio.

Di fatto, vengono individuate delle specifiche ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito d'imposta non concorre nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione qualora sia accertata la carenza dei relativi presupposti costitutivi.

Non c'è colpa grave e quindi non c'è responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito se si dimostri congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d'imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

I documenti per provare la "non responsabilità" per dolo o colpa grave

Le Entrate riepilogano quindi la lista della documentazione di cui sopra:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrino tra quelle agevolabili, anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
  • notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il non obbligo della stessa;
  • visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • in caso di interventi di efficientamento energetico diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del DL Rilancio, la documentazione prevista dall'art.6 comma 1 lettera a) e c) del decreto MISE 6 agosto 2020;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 231/2007;
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Se manca la documentazione? C'è ancora speranza, a patto che...

Attnzione, perché la lista di cui sopra non è l'ultima spiaggia.

Le Entrate sottolineano infatti che il mancato possesso della documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di «fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza».

I confini delle limitazioni alla responsabilità del cessionario

Importante: la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al dolo e alla colpa grave opera solo con riferimento ai crediti d’imposta per i quali siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni legislative, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge di cui agli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del Decreto Rilancio.

Acquisto dei crediti da una banca

Infine, si evidenzia un ultimo caso di esclusione della responsabilità solidale, per quei cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata e che dispongano di un'attestazione di possesso della documentazione di cui sopra, rilasciata dai soggetti qualificati elencati.

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