La Marcatura CE e la DoP: sono obbligatorie per i rivestimenti?
Per quanto riguarda i rivestimenti, in particolare quelli sintetici resinosi, la certificazione concernente la marcatura CE non è attualmente ancora obbligatoria ai termini di legge, in quanto per definizione normativa i rivestimenti non rientrano di fatto nella categoria dei materiali da costruzione.
Il Regolamento Europeo 305/11, che ha obbligato ogni Stato a dotarsi della marcatura Ce, riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui se ne aggiunge un settimo:
• resistenza meccanica e stabilità;
• sicurezza in caso di fuoco;
• igiene, sicurezza e ambiente;
• sicurezza in uso;
• protezione contro il rumore;
• risparmio energetico;
• uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.
Tra gli obblighi del fabbricante viene inoltre specificato quello di garantire la rintracciabilità per consentire l’eventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE.
Il concetto più importante introdotto dal nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione. Se quest’ultima attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:
• è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
• deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
• deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
• deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
• il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.
Sotto la propria responsabilità, il fabbricante o il distributore fornisce la DoP all’atto dell’immissione sul mercato; mentre sarà compito dell’utilizzatore del prodotto – l’installatore, il progettista o il direttore lavori – conoscere le caratteristiche del modello di DoP al fine di valutare e controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.
Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:
• il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
• i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.
Per quanto riguarda i rivestimenti, in particolare quelli sintetici resinosi, la certificazione concernente la marcatura CE non è attualmente ancora obbligatoria ai termini di legge, in quanto per definizione normativa i rivestimenti non rientrano di fatto nella categoria dei materiali da costruzione. Tuttavia le maggiori aziende produttrici internazionali del settore hanno già provveduto ad ottenere tale marcatura, poiché, oltre ad essere espressamente richiesta in molti appalti pubblici, essa costituisce soprattutto una garanzia inequivocabile che attesta con completezza e dettaglio le caratteristiche qualitative di un formulato.
Di seguito, esempi di formulati marcati CE – linea Flowfresh di Flowcrete:
Flowcrete HF
Flowfresh MF
Flowfresh RT