La Marcatura CE dei prodotti da costruzione mediante la Documentazione Tecnica Appropriata
Nell'articolo sono trattate le modalità per Marcare CE i prodotti da costruzione attraverso procedure semplificate, ovvero grazie alla Documentazione Tecnica Appropriata.
La Marcatura CE dei prodotti da costruzione non segue il cosiddetto Nuovo Approccio per l'armonizzazione tecnica, in quanto tratta prodotti intermedi necessari alla realizzazione di opere.
All’interno delle procedure per ottemperare ai requisiti del Regolamento UE 305/2011 il legislatore europea ha inserito delle procedure semplificate ai fini della Marcatura CE dei prodotti da costruzione. La Documentazione Tecnica Appropriata è una di queste.
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Il Regolamento prodotti da costruzione
Il Regolamento UE N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, è la base legislativa per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Essendo un Regolamento UE è direttamente applicabile in tutto il territorio dell’Unione senza la necessità di recepimento nelle legislazioni degli Stati Membri, come accade per le Direttive.
Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (Official Journal of the European Union - OJ) il 04.04.2011 e secondo l’Art. 68 “Entrata in vigore” è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in OJ. Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V sono entrati in vigore successivamente, il 1° luglio 2013.
Le procedure semplificate, di cui la Documentazione Tecnica Appropriata trattata nel presente articolo fa parte, si applicano dal 1° luglio 2013.
Le procedure semplificate per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione
Il legislatore ha riservato al CAPO VI del Regolamento UE N. 305/2011 l’opzione di utilizzare, da parte del fabbricante, delle procedure semplificate per giungere alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, mantenendo il rispetto dei requisiti indicati nel suddetto Regolamento.
Dal punto di vista del Progettista, Direttore dei Lavori e del Collaudatore non cambia nulla, in quanto si troveranno sempre di fronte i medesimi documenti associati alla Marcatura CE dei prodotti da Costruzione:
- Dichiarazione di Prestazione (DoP)
- Marcatura CE accompagnatoria
- Istruzioni e informazioni sulla sicurezza (ove applicabile)
Per approfondimenti in merito alla documentazione da richiedere/fornire nel caso di Marcatura CE dei prodotti da costruzione, si rimanda alla lettura del seguente articolo.
Le procedure semplificate trattate nel CAPO VI del Regolamento UE N. 305/2011 sono tre:
- Articolo 36 - Uso della documentazione tecnica appropriata
- Articolo 37 - Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
- Articolo 38 - Altre procedure semplificate
Di seguito ci concentreremo sull’Art. 36 “Uso della documentazione tecnica appropriata”.
Nello specifico l’Art. 36 permette la valutazione di una caratteristica essenziale di una specifica armonizzata, ovvero norma armonizzata o documento per la valutazione europea (EAD), attraverso procedure semplificate che sostituiscono l’assessment indicato nella specifica armonizzata (prova e/o tabella e/o calcolo) per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione.
Il Regolamento UE 305/2011, per la Documentazione Tecnica Appropriata, distingue 3 casistiche per le quali ci si possa avvalere delle procedure semplificate in sostituzione dell’assessment indicato nella specifica armonizzata di riferimento per la Marcatura CE:
a) Nessuna prova o calcolo necessario.
b) Prove comuni, tecnicamente noto anche come “sharing”.
c) Prove a cascata, tecnicamente noto anche come “cascading”.
Per approfondimenti sui requisiti normativi richiesti dal Regolamento UE 305/2011 e le modalità operative di applicazione della Documentazione Tecnica Appropriata si consiglia la lettura del seguente articolo.
Buona lettura.