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La marcatura CE degli elementi di chiusura tagliafuoco secondo UNI EN 16034: le ultime novità

La marcatura CE degli elementi di chiusura secondo UNI EN 16034: le ultime novità

L’introduzione della procedura di marcatura CE delle chiusure tagliafuoco più volte annunciata come imminente, non coinvolge tutti gli elementi di chiusura; in precedenti nostri articoli e di altri colleghi del settore, abbiamo spesso annunciato come prossima la data di inizio del regime transitorio della marcatura, per poi essere clamorosamente smentiti.
Gli eventi che si sono succeduti nell’ultimo anno ci fanno capire come le regole per questo settore così legato alla sicurezza delle persone, siano sempre trattate con un’attenzione particolare.
La pubblicazione sulla GUCE della norma di prodotto UNIEN 16034 “Porte pedonali, industriali, commerciali da garage e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo” nel luglio del 2015 aveva lasciati ben sperare coloro i quali vedevano nell’introduzione di una norma armonizzata, la possibilità di sviluppo e regolamentazione del settore, con data di inizio del periodo transitorio prevista per il 01/12/2015.
Gli spostamenti di data, da dicembre 2015 al 01/09/2016 e successivamente al 01/11/2016 hanno però frenato parte degli entusiasmi, anche perché è stato chiarito che: sarà possibile marcare quegli elementi di chiusure tagliafuoco che hanno già una norma armonizzata che “copre” anche gli altri requisiti.
 
 
Foto 1 Prova di resistenza al fuoco di porta vetrata (Lab. Resistenza al Fuoco Istituto Giordano)
 
Vediamo di spiegare: una chiusura prima di essere una “tagliafuoco e/o tagliafumo” è un elemento di chiusura che deve essere sicuro nell’impiego, avere caratteristiche di isolamento termico, acustico etc. pertanto è necessario che l’elemento stesso sia innanzitutto marcato CE per le prestazioni non fuoco; una volta ottenuto questo, allora si può procedere anche alla marcatura secondo UNI EN 16034.
Quindi possono essere marcate CE per il requisito fuoco secondo UNI EN 16034 solo quegli elementi che sono regolamentati da una norma armonizzata per gli altri requisiti essenziali.
In questo momento le norme armonizzate che regolano elementi di chiusura sono: 
  • UNI EN 14351-1:2016 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”.
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.
Se prendiamo come esempio le porte pedonali esterne, la marcatura CE si può apporre in conformità alla UNI EN 14351-1 e se resistenti al fuoco, congiuntamente alla UNI EN 16034.
Da queste poche considerazioni, risulta evidente che la marcatura CE non riguarderà, è ormai quasi certo, la stragrande maggioranza (pari a circa il 90%) delle porte tagliafuoco: le porte interne.
Tali prodotti dovranno continuare a seguire l’attuale regime omologativo, in attesa che venga pubblicata la norma prEN 14351-2 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 2: Porte pedonali interne.
 
 
Foto 2 Perdita di integrità di porta in legno durante prova di resistenza al fuoco secondo UNIEN 1634-1 (Lab. Resistenza al Fuoco Istituto Giordano)
 
La regolamentazione tanto auspicata dell’intero settore, è ancora in itinere, ma vediamo in generale quali sono le novità principali che la marcatura CE introduce rispetto al regime omologativo; innanzitutto ci saranno procedure per controllare i prodotti da parte di un Ente Notificato che partiranno da un controllo in fabbrica del sistema di qualità aziendale (FPC) fino alla individuazione e prelievo dei campioni (campionamento) da sottoporre a prova (ITT). 

La marcatura prevede anche una sorveglianza, non regolamentata nel regime omologativo, che si traduce in una visita annuale presso le sedi produttive con verifiche a campione sui prodotti. L’omologazione sarà sostituita da una certificazione emessa sempre da un Ente Notificato di certificazione e per la commercializzazione l’attuale Dichiarazione di Conformità sarà sostituita da una Dichiarazione di Prestazione con la quale il fabbricante si impegna commercializzare un prodotto con le prestazioni dichiarate, prima l’impegno era limitato alla conformità del prodotto testato: una differenza non trascurabile! 

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