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La L. 27/2012 conferma l’obbligo per i liberi professionisti della polizza assicurativa

È ufficiale: la L. n. 27 del 24/03/2012 di conversione del decreto legge n. 1 del 2012 ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.

La necessità di dotarsi di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è diventata quindi una vera e propria “urgenza” per molti professionisti che sono stati colti “impreparati” da questa nuova prescrizione normativa che, già col decreto legge n. 1 del 24/01/2012, aveva anticipato “a sorpresa”, la scadenza del 13 agosto precedentemente fissata dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale.

In effetti, nonostante tale obbligo sia sempre stato uno dei contenuti previsti dalla riforma delle professioni, ancora oggi la maggior parte dei liberi professionisti tecnici non si è ancora dotata di tale copertura e ciò sebbene il tema della responsabilità civile del professionista, al di là di eventuali obblighi normativi o deontologici, sia ogni giorno più attuale e importante per il ruolo di grande responsabilità che i professionisti svolgono nei diversi ambiti della loro attività, con particolare riferimento al settore tecnico.

Lo svolgimento dell’attività libero-professionale di ingegneri, architetti, periti e geometri sta divenendo infatti ogni giorno sempre più complesso e carico di responsabilità per diversi motivi:
- le leggi e i regolamenti sono sempre più numerosi, articolati e di difficile interpretazione;
- ai professionisti sono attribuiti oggi ruoli di certificazione ed asseverazione un tempo di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione;
- i committenti sono sempre più esigenti e sempre meno disposti a tollerare errori, negligenze o impreparazione da parte dei professionisti;
- il professionista (soprattutto in qualità di direttore dei lavori) è identificato sempre più spesso come responsabile anche per quei danni storicamente attribuiti alle imprese esecutrici.

Le conseguenze economiche di tale responsabilità possono essere davvero rilevanti per il singolo professionista che è chiamato a rispondere personalmente, col proprio patrimonio, dei danni ingiustamente causati a terzi nello svolgimento della propria professione.
In altre parole, la responsabilità civile si traduce, di fatto, in una situazione di vincolo del patrimonio del professionista che, avendo cagionato un danno con un comportamento colposo, è tenuto, ai sensi del art. 2043 c.c., al risarcimento delle relative conseguenze.
Ed è appunto questo rischio che la legge impone debba essere coperto da garanzia assicurativa a tutela del cittadino danneggiato ma, di riflesso, a tutela anche del patrimonio del professionista.
La polizza RC Professionale ha infatti il doppio fine di garantire il cittadino “committente” dalle conseguenze di eventuali errori del professionista e di salvaguardare il patrimonio di quest’ultimo a seguito di una richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente o di terzi.

È evidente quindi l’importanza di scegliere una polizza che davvero risponda alle esigenze di tutela del professionista, affinché questa nuova imposizione normativa non rimanga un mero, ulteriore “balzello” ma possa essere un importante “paracadute” in caso di errore professionale che possa compromettere seriamente la vita lavorativa, e di conseguenza anche quella privata, del libero professionista.

E se è vero che, da un lato, i professionisti non si sono mai dimostrati, sino ad oggi, particolarmente sensibili rispetto a questo genere di tutela personale, è anche vero che, dall’altro lato, il mondo assicurativo si è dimostrato altrettanto “disattento” alle reali esigenze del mondo professionale.

Le polizze RC Professionali in Italia costituiscono da sempre un settore di nicchia poco “appetibile” per le compagnie assicurative a causa di un elevato rapporto sinistri/premi dovuto non solo alla natura intrinseca del rischio ma anche alla scarsissima diffusione della cultura assicurativa in questo settore.

In definitiva, un cane che si morde la coda: la richiesta da parte dei professionisti è sempre stata scarsa e l’offerta da parte delle compagnie è rimasta “inadeguata” e questo ha, a sua volta, contribuito a consolidare la sfiducia dei primi nei confronti delle seconde.

Proprio in questo contesto è nata, ormai più di 6 anni fa, l’iniziativa di un gruppo di liberi professionisti di cui sono stata promotrice con la collega ing. Cristina Marsetti, che proprio partendo dalla constatazione dell’inadeguatezza dei principali prodotti assicurativi presenti sul mercato italiano alle reali esigenze dei liberi professionisti, ha svolto un lavoro di analisi e comparazione delle polizze, evidenziando le principali lacune e le carenze maggiormente pregiudizievoli cercando di smuovere il mercato affinché l’offerta diventasse più attenta e qualificata e la domanda più ampia ed esigente, lavoro che è approdato, in ultimo, alla stesura di polizza oggi disponibile sul mercato.

Da allora ad oggi abbiamo avuto modo di approfondire molti aspetti delle coperture assicurative destinate ai liberi professionisti tecnici e sviscerare tutti i contenuti di una buona polizza RC professionale tra cui i più importanti sono sicuramente e in estrema sintesi:

  • l’oggetto della polizza (ovvero “cosa” copre la polizza), con riferimento sia alla tipologia di attività assicurata, al ruolo professionale rivestito di volta in volta dal professionista, alla tipologia di opera e al suo valore, alla tipologia di danno, per cui una buona polizza dovrebbe rispondere per tutte le attività professionali per le quali l’assicurato è abilitato, per qualsiasi tipo di ruolo, opera e entità della stessa e per qualsiasi tipologia di danno;
  • l’operatività temporale (ovvero “quando” la polizza risponde), per la quale è di fondamentale importanza l’acquisto di una retroattività estesa a tutto il periodo di attività pregressa e l’acquisto di una postuma in caso di cessazione definitiva o morte del professionista;
  • i massimali, i sottolimiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie, (ovvero “come” la polizza copre), per cui una buona polizza non dovrebbe contemplare sottolimiti di indennizzo o scoperti ma rispondere per ogni tipologia di sinistro per l’intero massimale scelto e prevedere franchigie base ridotte elevabili as celta dell’assicurato a fronte di sconti sul premio
  • le esclusioni, (ovvero “cosa NON copre” la polizza) che dovrebbero essere limitate solo a situazioni per le quali non è oggettivamente ipotizzabile una copertura assicurativa.
  • gestione dei sinistri, ovvero le “modalità” di attuazione della tutela da parte della compagnia

E ancor prima dei singoli contenuti è importante l’impostazione generale della polizza, in base alla quale è possibile operare una prima importantissima e netta distinzione tra Polizze a Rischi Nominali (modello italiano) e Polizze All Risk (modello anglosassone): le prime procedono per elenchi di garanzie incluse, nelle seconde invece è da considerarsi tutto incluso salvo quanto esplicitamente escluso. A queste due differenti impostazioni di base è strettamente connessa anche la struttura della polizza, molto complessa nel primo caso (con condizioni generali, condizioni generali valide solo per le RC Professionali, condizioni particolari valide solo per le RC professioni tecniche, condizioni complementari sempre operanti e quelle operanti solo se richiamate e pagato il relativo premio etc etc), molto semplice e lineare nel secondo caso. E’ evidente quindi l’enorme vantaggio delle Polizze All Risk anche solo per questa impostazione di base.

Ovviamente ad ognuno di questi aspetti ne sono collegati molti altri ed ognuno merita un approfondimento per poter comprendere pienamente i termini e condizioni delle polizze, approfondimento che sarà oggetto di successivi articoli sui prossimi numeri della rivista.
Considerato poi la responsabilità del professionista non si limita a quella civile, ma si estende anche a quella penale e , nel caso sia “datore di lavoro”, anche a quella nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori e che la tutela non si dovrebbe limitare al patrimonio ma comprendere anche la salute fisica del professionista dalla quale dipende in primis la capacità reddituale dello stesso e dell’eventuale famiglia a carico, lo scenario delle possibili coperture assicurative si amplia ulteriormente estendendosi a prodotti quali la polizza di Tutela Legale, la polizza RCO (Responsabilità Civile Operatori), la polizza Infortuni o TCM (Temporanea Caso Morte) e molte altre ancora.

Come detto torneremo più nel dettaglio delle tematiche qui solo accennate, basti per il momento dire che la maggior parte dei professionisti oggi già assicurati non ha consapevolezza dei limiti di copertura della propria polizza e, pur pagando premi di tutto rispetto, rischia comunque di avere spiacevoli sorprese in caso di sinistro.
 

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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