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La grande bufala: il progetto al centro degli appalti, ecco come continuano a prenderci in giro

difficile poter affermare che con le nuove norme si voglia porre al centro dell'appalto - pubblico o privato - il progetto, se poi ci si dimentica da un lato di introdurre dei seri e moderni requisiti sulle caratteristiche del progetto (cazzo, 4 righe in tutto) e, soprattutto, si cerca di ridurre la professione a un semplice servizio industriale alla stregua della vendita di una lavatrice

Il 30 settembre us l’VIII Commissione della Camera in seduta notturna ha definitivamente licenziato il testo del DDL delega relativo al recepimento delle tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo ed al riordino della normativa sugli appalti.  Secondo quanto è stato dichiarato la riforma degli appalti avrà un avvio a scaglioni. Entro il 18 aprile 2016 dovrà essere approvato il decreto legislativo per il recepimento delle direttive. Il decreto abrogherà le parti del vecchio Codice Appalti (D.lgs. 163/2006) in contrasto con le direttive europee e introdurrà disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Il nuovo Codice Appalti vero e proprio sarà invece approvato entro il 31 luglio 2016. Al suo interno ci saranno i contenuti del decreto di recepimento delle direttive più le eventuali disposizioni correttive e integrative.

E sul tema del DDL è presente oggi sul sito di Edilizia e Territorio una intervista a firma di Giorgio Santilli all'onorevole Ermete Realacci sul tema della riforma degli appalti (LINK) In un momento normativo mlto importante per le costruzioni, in cui si sta costruendo il nuovo testo unico degli appalti Santilli incalza Realacci su alcuni importanti e su cui il dibattito è molto acceso, a cominciare dal punto approvato con cui si elimina l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara sui giornali, che per l'Onorevole va corretta. 

Nell'intervista Ermete Realacci, che è anche presidente della commissione Ambiente e Territorio della Camera, sottolinea «due innovazioni importanti» rafforzate nel passaggio in commissione: il débat public e i concorsi di progettazione.  Entrambe i punti si richiamano a uno degli obiettivi fondamentali della legge: la TRASPARENZA.

Suggeriamo ai nostri lettori quindi di proseguire la lettura dell'articolo su Edilizia e Territorio, ma ci sembra opportuno cogliere l'occasione per parlare dell'argomento "centralità del progetto" negli appalti pubblici.

Perchè se il progetto deve essere centrale occorre porre tutte le condizioni in essere perchè lo sia veramente, a cominciare dall'introduzione nel castello procedurale italiano che regola gli appalti del tema della digitalizzazione (BIM per primo, ma non solo).

Ricordiamo che la Direttiva Europea 2014/24/EU sugli Appalti Pubblici esprime in modo chiaro l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling all’interno delle procedure di Procurement degli Stati Membri. All’art. 22 c.4, nella versione inglese della Direttiva, troviamo infatti: “For public works contracts and design contests, Member States may require the use of specific electronic tools, such as of building information electronic modelling tools or similar.

E nel DDL 1394 il tema è stato affrontato, e tanto per capire con quale importanza, per ultimo, probabilmente a notte fonda. Ma un emendamento che apre le porte al BIM è stato approvato: "l comma 1, lettera gg), dopo le parole: lo strumento dei concorsi di progettazione aggiungere le seguenti: e il progressivo uso di strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione elettronica ed in- formativa per l’edilizia e le infrastrutture."

E' un po' poco, se si pensa che in tutti gli altri grandi Paesi europei è stata definita una data da cui tutti gli appalti pubblici sopra una certa soglia dovranno essere realizzati in ambito BIM.

Mettiamo quindi la professione al centro, ma si fa per dire. Perchè se la "delega ipotizza di promuovere la qualità architettonica e tecnico-funzionale «attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione». Un accenno molto timido che, di fatto, non sembra discostarsi dalle regole in vigore: già oggi quando la prestazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'amministrazione deve valutare in via prioritaria il concorso di progettazione o il concorso di idee. Ma la storia recente ha detto che questo non avviene quasi mai." come affermano gli Architetti in un proprio comunicato stampa.

E nel frattempo si sta anche discutendo un altro DDL importante per la professione, che di fatto riguarda in pieno la progettazione: il DDL 3012 sulla concorrenza. Il punto è: chi può offrire servizi di consulenza tecnica ai privati, o meglio, una sociatà di ingegneria può offrire servizi ai privati.

E la lobby industriale ha vinto ancora. Approvato infatti il punto che consente alle Società diIngegneria di operare in questo mercato: con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti.

L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (articolo 31).

Un provvedimento che ha suscitato le proteste di alcuni parlamentari provenienti dal mondo delle professioni (vedi intervento dell'Architetto Onorevole Serena Pellegrino VIDEO )

Se questo provvedimento sarà approvato anche in Senato non solo rivoluzionerà il mercato degli incarichi privati - potrebbero nascere società di ingegneria specializzate, con dipendenti a basso costo e servizi di tipo industriale - ma diventerà il presupposto per cui la Rete delle Professioni si dedichi in modo molto più incisivo a rivedere e riprogettare il mondo delle professioni, come auspicato in un mio precedente articolo.

Con questo non voglio demonizzare le Società di Ingegneria. Sono uno dei nostri fiori all'occhiello, sia in ambito nazionale che internazionale. Abbiamo Società di Ingegneria che lavorano sui più grandi appalti mondiali, ben rappresentando la qualità e le competenze del nostro Paese. Ma qui si parla di appalti privati, un mercato fatto di piccoli incarichi in cui il rapporto one-to-one con il libero professionista rappresenta la garanzia per la gestione completa di ogni problematica che può riguardare lo specifico cantiere. Questo provvedimento mi fa pensare alla mia città, dove prima si è autorizzata la costruzione di un centro commerciale grande come un quartiere, e poi ci si è lamentati che i negozi del centro stanno chiudendo tutti quanti. Se l'obiettivo è quello di fare tirare giù la saracinesca ai liberi professionisti ce lo dicano chiaramente.

Nel DDL Concorrenza si parla anche di tariffe: è stato infatti introdotto un nuovo articolo  nel d.d.l. concorrenza modifica l'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali.

La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

 

Il professionista quindi deve formarsi e aggiornarsi, deve assicurarsi, deve essere iscritto all'ordine, deve pagare la cassa, deve sottostare a una commissione deontoligica esterna, deve piegarsi a un sistema fiscale che lo penalizza rispetto alle imprese, deve combattere la concorrenza delle società di ingegneria, deve fare i preventivi iniziali già ipotizzando tutte le rogne che potrebbero emergere, e probabilmente dovrà mettersi una scopa ... e dare una sistemata al viale dove si costruisce ...

In conclusione abbiamo la sensazione che sia difficile poter affermare che con le nuove norme si voglia porre al centro dell'appalto - pubblico o privato - il progetto, se poi ci si dimentica da un lato di introdurre dei seri e moderni requisiti sulle caratteristiche del progetto (cazzo, 4 righe in tutto) e, soprattutto, si cerca di ridurre la professione a un semplice servizio industriale alla stregua della vendita di una lavatrice (d'altronde la Marcegaglia lo affermò nella sua ultima assemblea di Confindustria: se le lavatrici e i frigoriferi non hanno tariffe minime, perchè le professioni devono averle ?).

Andrea Dari

Editore INGENIO