La Gestione della Sicurezza Antincendio entra anche nei condomini. I nuovi adempimenti
Antincendio in edifici di civile abitazione: le modifiche e le integrazioni al DM 246/1987.. Ecco cosa cambia rispetto al DM 246/1987
Norme antincendio per edifici di civile abitazione (d.m. 25 gennaio 2019): modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246
A seguito dell'approvazione da parte del Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco del 24 aprile 2018, il 5 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 il Decreto Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".
Il decreto produce nuove regole molto stringenti per i condomini. La normativa è inerente gli edifici di civile abitazione, arrecando misure gestionali e indicazioni di prevenzione incendi per le facciate.
E' composto da 3 articoli ed un allegato con modifiche ed integrazioni al d.m. 246/87.
Le modifiche rispetto al dm 246/1987: l'introduzione della Gestione della Sicurezza Antincendio e i requisiti antincendio delle facciate
Entrando nello specifico delle modifiche:
> L'Art. 1 rettifica le norme tecniche del d.m. 246/87, introducendo il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
> L'Art. 2 esamina i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, a fine di:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio derivato all'interno di un edificio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione all'esterno
- evitare e/o limitare la caduta di parti di facciata
Per il raggiungimento di questi risultati si può usufruire della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera-circolare n. 5043 del 15 aprile 2013.
Le disposizioni interessano gli edifici di nuova costruzione e quelli già esistenti, dove è in corso il rifacimento della facciata per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva. Le disposizioni non interessano gli edifici di civile abitazione in cui o sono stati già programmati o sono in corso lavori di rifacimento delle facciate in base a un progetto già approvato dai Vigili del fuoco e quindi già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.
> L'Art. 3 stabilisce le disposizioni transitorie ed i termini di adeguamento:
La nuova normativa entrerà in vigore i 6 maggio 2019 per gli edifici di civile abitazione di nuova costruzione, mentre per quelli già esistenti varranno i seguenti termini:
- entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l'installazione, laddove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.
- entro il 6 maggio 2019 gli edifici di civile abitazione già esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi collegati al DPR 125/2011, dovranno comunicare l'avvenuto adeguamento, quando presenteranno l'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, al Comando dei Vigili del Fuoco di riferimento.
> L' Allegato I riporta modifiche ed integrazioni al d.m. 246/87, come indicato all'art. 1.
L'Allegato I del dm 25 gennaio 2019: i contenuti
Punto 9 - Deroghe (in sostituzione del precedente)
Nel caso in cui sorgano alcune peculiarità di carattere tecnico o di esercizio che non permettano di attuare alcune delle prescrizioni contenute in queste norme, si può richiedere un'istanza di deroga tramite le procedure date dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Il Punto 9-bis è di nuova introduzione e riguarda la Gestione della sicurezza antincendio ed è suddiviso in :
1. Definizioni
2. Attribuzione dei L.P. (livelli di prestazione) così indicati:
- L.P. 0 - per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 - per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 - per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 - per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m).
NOTA BENE > Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al d.P.R. 151/11, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
3. Misure gestionali in funzione dei L.P.
Il responsabile dell'attività deve adottare quanto indicato in tabelle per ogni livello di prestazione:
3.1- L.P.0 (12 m h
Compiti del Responsabile dell'attività:
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- esporre un documento informativo con divieti e precauzioni da adempiere, numeri telefonici per il soccorso e le emergenze, istruzioni per l'esodo in caso di necessità;
- mantenere l'efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione.
3.2- L.P.1 (24 m
Compiti del Responsabile dell'attività:
- predisporre e verificare periodicamente la pianificazione di emergenza;
- informare gli occupanti sulle procedure da seguire in caso di incendio e della misure antincendio da osservare;
- mantenere l'efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione, trascrivendo gli esiti su un registro dei controlli;
- esporre un documento informativo e cartellonistica di sicurezza riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio. Le informazioni possono essere redatte in altre lingue oltre l'italiano;
- verificare, per le aree comuni, l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adottare delle misure antincendio preventive.
3.3 - L.P.2 (54 m
Compiti del Responsabile dell'attività:
- I compiti del responsabile dell'attività sono uguali a quelli del livello di prestazione, oltre all’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
3.4 - L.P.3 (h >80 m) (Indipendentemente dall'altezzad, sono annoverati in questa fascia gli edifici con più di 1000 occupanti)
I compiti del responsabile dell'attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 e a questi si sommano:
- il predisporre il centro di gestione dell'emergenza;
- la designazione del Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- la designazione del Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- l’installare un impianto EVAC.
Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, figura che può essere coincidente con il Responsabile delle attività, ha il compito di:
- predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiornare la pianificazione dell’emergenza;
- controllare periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- riferire al Coordinatore dell’emergenza le informazioni e le procedure da utilizzare nella pianificazione dell'emergenza;
- segnalare ciò che differisce dalla non conformità di sicurezza antincendio.
Il Coordinatore dell’emergenza ha il compito di:
- sovraintendere all'attuazione delle misure di emergenza ed evacuazione e interfacciarsi con i soccorritori;
- coadiuvare, se presente sul posto, la gestione dell'emergenza.