La figura dell’energy manager secondo la legge 10/1991
L'articolo illustra chi è l’energy manager, come è inquadrato in azienda e perché nominarlo può fare la differenza in termini di benefici energetici e di immagine per l’impresa. Secondo la legge 10/1991 le imprese a forte consumo di energia hanno infatti l’obbligo di nominare annualmente l’energy manager, ossia colui che indirizza e supporta l’azienda e gli enti nella corretta gestione dei consumi energetici e nell’individuazione degli interventi da realizzare.
L’energy manager: in quali casi viene nominato e che funzioni ha
La legge 10 del 1991 ha introdotto l’obbligo per le imprese a forte consumo di energia di nominare annualmente un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, usualmente denominato energy manager.
Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) sono 10.000 tep per le imprese ricadenti nel settore industriale e 1.000 tep per gli altri settori. Coloro i quali non ricadono nell’obbligo di legge hanno comunque la possibilità di nominare la figura in maniera volontaria.
L’energy manager svolge un ruolo chiave per le imprese nell’ottica di gestione dei propri consumi energetici e dei relativi costi, supportando i decisori aziendali nelle tematiche collegate all’energia.
I compiti dell'energy manager
Tra le funzioni che la legge assegna all’energy manager vi sono infatti l’individuazione di azioni, interventi e procedure necessarie per promuovere l’uso razionale dell’energia e la predisposizione di bilanci energetici che tengano conto di parametri economici e usi energetici finali.
In altre parole, tra i suoi compiti rientra la verifica dei consumi energetici e la relativa ottimizzazione attraverso buone pratiche gestionali e la proposta di interventi di efficientamento energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. A monte di ciò, un altro dei compiti che spesso vengono assegnati all’energy manager è l’approvvigionamento dei vettori energetici, cercando di ottimizzarne i costi di acquisto attraverso una corretta gestione degi usi, oltreché un’adeguata contrattazione e scelta dei mix di fornitura (soprattutto nel campo dell’energia elettrica).
Le regole operative per la nomina: gli aspetti normativi
A livello normativo, la circolare MISE 18 dicembre 2014 definisce le regole operative per la nomina richiesta dalla legge 10/1991. La nomina è annuale e va inviata entro il 30 aprile alla FIRE – Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia che gestisce istituzionalmente le nomine degli energy manager in base a un accordo con il Ministero della transizione ecologica, e pubblica annualmente l’elenco dei soggetti nominati.
Soggetti obbligati e soggetti volontari
Le nomine pervenute alla FIRE nel 2019 sono state 2.391. Di queste 1.633 sono relative ad energy manager nominati da soggetti obbligati e 758 da soggetti non obbligati. A conferma del riconoscimento dell’importanza del ruolo, si nota dalla tabella seguente come il numero dei soggetti nominati nel corso degli anni sia cresciuto, anche considerando i soggetti volontari (che rimangono nell’ordine di un terzo di quelli totali): dal 2006 al 2019, infatti, si è registrato un incremento del 16%.
Nella PA nominati ancora pochissimi energy manager (20/30%)
In generale, il livello di adempienza all’obbligo di legge è discreto nella maggior parte dei settori. L’eccezione è rappresentata dalla pubblica amministrazione, che presenta tassi di inosservanza nell’ordine del 70-80%, un segnale preoccupante per un settore chiamato a svolgere un ruolo esemplare. Nonostante ciò, spiccano comunque esempi virtuosi anche in questo campo, come l’esperienza della Regione Siciliana, che ha stanziato dei finanziamenti rivolti alla nomina di energy manager che affianchino le amministrazioni pubbliche all’interno del Patto dei Sindaci.
Inquadramento aziendale dell’energy manager
La normativa non prevede requisiti per poter essere designati energy manager. I soggetti nominati possono essere dipendenti, opzione di gran lunga più comune per le grandi imprese, o consulenti esterni. Quest’ultima opzione è più diffusa per soggetti di media e piccola dimensione, dove è più difficile trovare in organico persone con le competenze richieste.
Nel caso di incarico affidato a professionisti esterni l'energy manager conviene che sia individuato fra gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati in accordo con la norma UNI CEI 11339. Nel caso di nomina interna è invece preferibile che venga nominato un dirigente, in modo che abbia la possibilità di incidere efficacemente fin dalla fase decisionale sulle scelte aziendali, affidando contestualmente le competenze tecniche ad altre figure all'interno dell'organizzazione laddove il nominato ne sia privo.
Dal grafico sottostante, relativo alle nomine del 2019, si nota come la maggior parte degli energy manager (il 65%) abbia effettivamente un inquadramento aziendale elevato, dai diversi livelli del quadro, al dirigente fino all’amministratore. Dall’altra parte rimane ancora oggi un numero consistente di energy manager inquadrati a livello troppo basso per potere incidere in modo adeguato sulle scelte aziendali (impiegati e quadri di basso livello).
FIRE attiva nella gestione delle nomine e nella promozione della figura dell'energy manager
FIRE, oltre all’attività di gestione delle nomine attraverso un’apposita piattaforma sviluppata ad-hoc, contribuisce alla promozione e allo sviluppo del ruolo mediante indagini, guide e azioni rivolte a decisori pubblici.
Annualmente viene pubblicato un rapporto che contiene le principali statistiche sulle nomine dell’anno precedente e i risultati di un’indagine rivolta agli energy manager su temi di attualità. Accanto a ciò, vengono sviluppate diverse tipologie di attività formative sui temi di interesse, tra cui un corso di formazione e aggiornamento per garantire una preparazione adeguata alle novità tecniche e normative del settore.
In un prossimo articolo vedremo insieme come sta evolvendo il ruolo dell’energy manager e perché sia così importante.
Per maggiori informazioni sulla nomina dell’energy manager, la cui scadenza cade il 30 aprile di ogni anno, si rimanda al sito dedicato.
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