La Direttiva EPBD 4: opportunità per l’Italia nel suo recepimento
La nuova Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici (“EPBD 4”) è basilare per il processo di transizione ecologica del settore edilizio europeo. Entrata in vigore nel 2024, EPBD 4 dovrà essere recepita entro il 2026. I nuovi requisiti vogliono accelerare i tassi di ristrutturazione a livello nazionale, specialmente degli edifici più energivori. Il buon recepimento di EPBD 4 può comportare benefici per le famiglie (specialmente se in povertà energetica), l’ambiente e l’economia italiana.
Case più efficienti entro il 2026: cosa cambia con la Direttiva EPBD 4
La “Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici” o “Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD) è la pietra angolare per il processo di efficientamento energetico e decarbonizzazione del settore edilizio europeo. Introdotta per la prima volta nel 2002, la Direttiva viene revisionata una seconda volta nel 2010, una terza (in maniera mirata) nel 2018 e una quarta ed ultima volta nel 2024.
Il processo di revisione di “EPBD 4” inizia nel Dicembre del 2021, e questo traguardo deve essere visto come il risultato di tre importanti iniziative europee. La prima, cruciale per la prima Commissione Von der Leyen, è la pubblicazione del pacchetto “Green Deal” nel 2019. Il suo obiettivo era quello di indirizzare l’Unione Europea verso la transizione verde, con l’obiettivo giuridicamente vincolante per l’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (come sancito dalla prima legge UE sul Clima). Quest’ultima innalza l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 (dall'attuale 40%). Questi obiettivi vedono il contributo di tutti i settori finali, come quello edilizio.
La seconda iniziativa, sempre in linea con gli obiettivi del "Green Deal” ma più mirata agli edifici, è la Strategia “Ondata di Ristrutturazioni” o “Renovation Wave Strategy”. Anche se non giuridicamente vincolate, questa nuova Strategia propone l’obiettivo di raddoppiare i tassi di ristrutturazione annuali per i prossimi dieci anni, con il fine di ridurre il consumo di energia e risorse negli edifici (che si traduce con l’obiettivo ultimo di riqualificare 35 milioni di edifici entro il 2030).
Ultima iniziativa, abbiamo il pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" o “Fit for 55 Package”. Quest’ultima vuole tradurre le ambizioni del “Green Deal” attraverso l’allineamento delle leggi europee sul clima ed energia con gli obiettivi climatici dell’Unione Europea. La pubblicazione di quest’ultima iniziativa mette in moto, nel Dicembre del 2021, il processo di revisione di EPBD, concluso con la sua entrata in vigore il 28 Maggio 2024.
Secondo EPBD 4, i paesi UE hanno fino al 29 Maggio 2026 per recepire la Direttiva. Una nuova revisione di quest’ultima è inoltre prevista entro il 31 Dicembre del 2028.
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I principali cambiamenti nel testo di EPBD 4
Tra i nuovi requisiti
Troviamo in questa categoria, le cosiddette “norme minime di prestazione energetica”, che si applicano al settore non residenziale. Queste si basano sul calcolo di soglie massime di prestazione energetica (a livello nazionale) e hanno l’obiettivo di innescare la ristrutturazione degli edifici più energivori.
Il testo di EPBD 4, inoltre, introduce obiettivi di riduzione della prestazione energetica media del settore residenziale, che devono essere adempiuti entro scadenze definite e che incentivano la ristrutturazione delle case. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, il testo introduce norme su “Edifici a Zero Emissioni”, e abbiamo inoltre nuovi requisiti riguardanti l’installazione di tecnologie solari e nuove regole per l’eliminazione graduale di sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.
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Tra gli emendamenti al testo esistente
Facenti parte di questa categoria, ricordiamo tra gli emendamenti più importanti, le norme per l’aggiornamento dei sistemi di certificazione della prestazione energetica degli edifici a livello nazionale e nuove regole per la stesura dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia, che sostituiranno le Strategie di Lungo Termine per la Ristrutturazione degli Edifici (o anche chiamate “Long-term Renovation Strategies”).
Il nuovo testo EPBD inoltre introduce regole più forti nell’ambito di creazione di un quadro di supporto alla proliferazione di progetti di riqualificazione, che include supporto tecnico (attraverso la creazione di sportelli unici per la ristrutturazione energetica degli edifici) e regole per facilitare finanziamenti più mirati agli investimenti nel settore dell’edilizia (specialmente per i segmenti della popolazione più vulnerabili e/o in povertà energetica, integrando altri strumenti dell’UE in ambito di Fondi di Coesione e non solo).
Requisiti per gli edifici esistenti
L’Articolo 9 della Direttiva EPBD 4 introduce, come già menzionato, nuove regole più vincolanti in ambito di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Per quanto riguarda il settore non residenziale, in cui si parla di approccio di “soglia”, il testo EPBD richiede ai Paesi UE di calcolare una soglia di consumo energetico massimo, al di sopra della quale, norme minime di prestazione energetica (“Minimum Energy Performance Standards (MEPS)”) dovranno essere applicate ai singoli edifici che superano tale soglia.
Questo fa in modo che la loro domanda di energia primaria diminuisca entro determinate scadenze. Nel calcolo delle soglie, i Paesi UE dovranno fare in modo che la prima corrisponda al 16% degli edifici più energivori da dover migliorare entro il 2030, e la seconda del 26% da migliorare entro il 2033. L’applicazione delle norme minime di prestazione energetica avviene a livello dei singoli edifici e la loro conformità dovrà essere verificata sulla base degli attestati di prestazione energetica o per via di altri mezzi disponibili a livello nazionale. In ambito “MEPS”, il testo propone deroghe alquanto flessibili per escludere singoli edifici dalla loro applicazione (ad esempio un futuro cambio di scopo dell’edificio, alla luce di gravi difficoltà o in caso di una valutazione costi-benefici sfavorevole). I Paesi UE dovranno comunicare per mezzo dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia i criteri scelti per le deroghe (e fare in modo che queste non vengano utilizzate in modo sproporzionato).
L’approccio utilizzato per avanzare le riqualificazioni energetiche nel settore residenziale viene definito di "traiettoria".
Questo richiede ai Paesi UE di calcolare per l’appunto una traiettoria per il progressivo calo del consumo energetico medio dell’intero settore residenziale nazionale. La traiettoria copre un periodo di 30 anni, rispettivamente dal 2020 al 2050 (con l’obiettivo di raggiungere un livello di prestazione energetica a “zero emissioni”), scandito da diversi obiettivi intermedi (e a cadenza quinquennale) di risparmio energetico. Il testo propone solo due scadenze intermedie, rispettivamente: entro il 2030 la media di consumo energetico del settore residenziale deve decrescere del 16%, ed entro il 2035 del 20-22%.
Gli obiettivi di risparmio energetico post-2035 dovranno essere calcolati dai Paesi UE e comunicati alla Commissione Europea per mezzo dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia. I risparmi energetici possono risultare da diverse misure definite eleggibili tra cui: l’applicazione delle norme di prestazione minima energetica, la creazione di programmi di incentivi e assistenza tecnica. Vista la maggiore flessibilità dell’approccio di traiettoria rispetto a quello di soglia nel prioritizzare il segmento più energivoro, il testo di EPBD richiede ai Paesi UE di fare in modo che il 55% dei risparmi energetici della traiettoria provengano dalla riqualificazione degli edifici energeticamente peggiori. Questi devono essere scelti da un campione di edifici residenziali che equivale al 43% del segmento residenziale più energivoro.
Il recepimento dei requisiti dell’Articolo 9 e la loro fattibilità verrà monitorata e analizzata dalla Commissione, in base alla disponibilità di fondi, incentivi, programmi di supporto a livello nazionale, per mezzo dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia.
Evidentemente quando si parla di requisiti per incentivare le ristrutturazioni, si intende una spinta verso riqualificazioni più olistiche ed integrate, che vedono il connubio tra azioni di efficientamento energetico e installazioni di nuove tecnologie, fondamentali per la decarbonizzazione dei consumi energetici dei nostri edifici.
A tal riguardo, EPBD propone diversi requisiti che supportano la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, come: l’introduzione di requisiti/limiti per le emissioni CO2 relative all’uso di combustibili fossili per sistemi di riscaldamento o percentuale di uso minimo di energie rinnovabili utilizzate da questi ultimi, lo stop ai finanziamenti pubblici alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dal 2025 e l’introduzione di regole, attraverso i Piani di Ristrutturazione Nazionali, a favore dell’eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili entro il 2040.
EPBD 4 inoltre supporta l’installazione di tecnologie solari attraverso il cosiddetto “Mandato Solare” (Articolo 10).
Quest’ultimo richiede ai Paesi UE di installare tecnologie solari (come PV, PVT, solare termico ecc.), prevalentemente su edifici esistenti non residenziali (con scadenze diverse in base alla metratura utile dei tetti) e tutte le nuove costruzioni dal 2029.
Requisiti per le nuove costruzioni
Secondo l’Articolo 7, tutte le nuove costruzioni, dal 2030 in poi dovranno essere a “Zero Emissioni” (o “Zero Emissions Buildings (ZEB)”). In altre parole, edifici con un’altissima prestazione energetica, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas climalteranti.
L’Articolo 7, inoltre, richiede ai Paesi UE di calcolare il “potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita” (o “Global Warming Potential (GWP)”) delle nuove costruzioni, ovvero un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo. Tale indice dovrà figurare nel certificato di prestazione energetica dei nuovi edifici.
La definizione del livello “ZEB” (che deve essere calcolato per le nuove costruzioni, e adeguato per quelle esistenti) avviene a livello nazionale e segue diverse regole contenute nell’Articolo 11, tra cui:
- La domanda di energia di uno ZEB non può superare una soglia massima di domanda energetica, e questa deve essere inferiore di almeno il 10 % alla soglia relativa al consumo totale di energia primaria stabilita a livello di Stato membro per gli edifici a energia quasi zero (“Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)”).
- Le emissioni CO2 non possono superare una soglia massima, la quale viene definita a livello nazionale e comunicata alla Commissione per mezzo dei Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia.
- Il consumo totale annuo di uno “ZEB” può essere coperto da: energia rinnovabile prodotta in loco, energia rinnovabile da comunità energetiche, energia rinnovabile da teleriscaldamento efficiente (in linea con l’aggiornata Direttiva sull’Efficienza Energetica) o da energia da fonti prive di carbonio.
Nel caso le opzioni sopracitate non potessero essere soddisfatte per motivi di natura tecnica o economica, altra energia della rete (conforme ai criteri stabiliti a livello nazionale) può coprire il consumo totale annuo di energia primaria di uno ZEB.
..Continua la lettura nel PDF.
Nel PDF si continua parlando di:
- Governance
- L’urgenza nel recepimento di EPBD 4
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