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La digitalizzazione e la direzione dei lavori: quali sono i nuovi profili professionali

La digitalizzazione trasforma la Direzione dei Lavori e Tecnica di Cantiere, creando ruoli come il Coordinatore dei Flussi Informativi. Il Codice dei Contratti Pubblici 2023 promuove l'interoperabilità e l'integrazione tecnologica nella gestione tecnica e contabile.

La digitalizzazione nei cantieri: nuove professioni

L’Ufficio di Direzione dei Lavori, direttamente, così come la Direzione Tecnica di Cantiere, indirettamente, erano stati oggetto di processi di dematerializzazione e di informatizzazione sulla base del precedente Codice dei Contratti Pubblici (risalente al 2016) e di suoi successivi decreti ministeriali connessi.

Era evidente, già a quel tempo, che la dematerializzazione e l’informatizzazione dei processi propri alla Direzione dei Lavori e, in particolare, ai controlli della qualità e della contabilità, comportassero essenzialmente, se non esclusivamente, l'ottimizzazione dei metodi e delle prassi…analogiche.

La transizione dal supporto cartaceo a quello immateriale non ha, infatti, liberato il dato dal suo contenitore né gli ha necessariamente consentito di essere elaborato oltre misura, cosicché il documento rimane il driver principale. Anche laddove il documento dematerializzato possa essere reso interoperabile con i modelli informativi, non pare mutare completamente la sua essenza, tanto che, da questi ultimi ovvero da altri applicativi dedicati, la finalità desiderata resta quella di generare e di impaginare documenti.

La ragione analogica, non digitale, della prassi consiste essenzialmente nel produrre elaborati più affidabili, non certo nel negarne l’esistenza, così che si rimane nel pieno dell’alveo della tradizione, ancorché aggiornata. Di conseguenza, i processi tipici della Direzione dei Lavori, analogamente a quelli relativi alla Direzione Tecnica di Cantiere, ma anche a quelli relativi al Coordinamento per la Sicurezza, possono essere descritti e raffigurati da mappe di processo di ultima generazione, ma esse sono passive, sono pure illustrazioni statiche di attività e di ruoli, corredate e supportate inevitabilmente da documenti.

L’approccio documentale, di conseguenza, continua imperterrito a permeare le prassi, essendo sostenuto dall’ordinamento giuridico e dall’abito mentale.

 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici cosa cambia

Si tratta attualmente, col nuovo Codice dei Contratti Pubblici (del 2023) e, soprattutto, in coincidenza con l’evoluzione della trasformazione digitale, di stabilire se possa valere lo stesso assunto oppure se si debba parlare di processo, più o meno radicale, di cambiamento dei contenuti delle prestazioni professionali o, addirittura della identità degli erogatori delle stesse, grazie a una ipotetica dipartita del dato dal documento.

Si fa presente, comunque, come la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico, riferito a servizi, lavori o forniture, secondo il testo di legge, non si esaurisca, per quanto riguarda la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, nella fase dell’affidamento (tramite l’e-Procurement), bensì si estenda anche alla fase di esecuzione che, per i lavori, implica esplicitamente il controllo tecnico-contabile e, dunque, la Direzione dei Lavori, ai fini della trasmissione di alcuni data set all’Ecosistema Nazionale Digitale dei Contratti Pubblici, nelle sue molteplici forme.

Poiché, però, l’attività della Direzione dei Lavori, così come quella attinente al Coordinamento per la Sicurezza nella fase realizzativa, si svolge all’interno dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (della tematica dell’Information Management), è chiaro che occorra almeno rendere interoperabili i due sistemi, se non pienamente integrati.

Il presupposto per il cambiamento sembra, perciò, risiedere nella modellazione dei processi molto prima che non nella modellazione delle informazioni, poiché, come si vedrà, nella nuova concezione di Ambiente di Condivisione dei Dati offerto dalla normativa europea del CEN, i metadati relativi ai flussi di attività sono strettamente connessi ai flussi attinenti alle informazioni.

In definitiva, la modellazione, da intendere come progettazione e simulazione della configurazione delle attività e delle loro relazioni nei processi, nelle procedure e nei procedimenti, assume una veste decisiva e cangiante. Detto altrimenti, il Business Process Management, vale a dire la disciplina in cui si ricorre a diverse metodologie per analizzare, per misurare o per modellare i processi al fine di ottimizzarli e di automatizzare gli stessi, risulta cruciale.

Per prima cosa, occorre osservare come la digitalizzazione, o meglio, l’uso dei dati, tendenzialmente strutturati, stia iniziando a coinvolgere la fase realizzativa dei contratti, pubblici e privati, sotto molteplici forme.

Certamente, anzitutto, i modelli informativi, disciplinari e aggregati o federati, cominciano a giungere nelle fabbriche dell’indotto e nei cantieri, edili e infrastrutturali, ma, in particolar modo, principiano a divenire oggetto delle transazioni tra i soggetti appaltatori o concessionari e le relative catene di fornitura.

Ovviamente, nei luoghi della produzione manifatturiera e, per ora, più modestamente nei cantieri, tali modelli informano solo parzialmente l’operato di impianti produttivi a controllo numerico e di automi, ma, specie per i cantieri, la diminuzione della manodopera disponibile potrebbe accrescerne il ricorso.

Nell’immaginario futuribile figurano, peraltro, androidi che vadano a rimpiazzare gli esseri umani nelle funzioni dell’Ufficio di Direzione dei Lavori.

I modelli informativi svolgono, in effetti, un ruolo iniziale, eventualmente, nella definizione dello stato dei luoghi all’atto della verbalizzazione della consegna dei lavori e dovrebbero essere a disposizione delle controparti contrattuali, in quel momento, come riflesso coerente della progettazione esecutiva, qualunque sia la forma di appalto o di concessione stabilita.

L’Ufficio di Direzione dei Lavori, qualora fossero presenti tali modelli informativi, dovrà forzatamente essere in grado di padroneggiare i contenuti e le azioni. Ciò che differirà tra le situazioni non potrà che essere, evidentemente, la maggiore o minore continuità tra i soggetti che hanno provveduto alle fasi della progettazione iniziale.

Il che significa che i progetti, sia nella veste di elaborati documentali sia nella forma di dati strutturati, dovrebbero presentarsi come perfettamente congrui, in quanto controllati e verificati da parte del soggetto committente e dei suoi referenti tecnici colla verifica e colla validazione, nonché con l’intervento del Direttore dei Lavori, attraverso un’azione di coordinamento e, al contempo, che gli stessi modelli informativi siano stati, sostanzialmente, secondo una logica obbligata, ma regressiva, retrocessi da strutture di dati a documenti, come elaborati alfa-numerici e geometrico-dimensionali.

 

Il ruolo del coordinatore dei flussi informativi: oltre la BIM Coordination

Per ovviare a una originaria carenza di abilità, di conoscenze, di competenze, di responsabilità e di autorità in materia digitale, la legislazione sui contratti pubblici ha previsto, nella compagine dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’introduzione di un profilo, assolvibile anche dallo stesso Direttore dei Lavori, di Coordinatore dei Flussi Informativi.

Questa locuzione è generalmente tradotta in inglese come BIM Coordinator, ma, in effetti, il coordinamento dei flussi informativi trascende l’esclusiva dimensione della modellazione informativa per estendere l’orizzonte della digitalizzazione in maniera più ampia.

In altre parole, occorre guardare meno alla coordinazione della modellazione informativa e più alla coordinazione dei flussi informativi: in ogni caso, per la Direzione dei Lavori, prima ancora che di Information Modelling e di Information Management, è opportuno dissertare di Business Process Management e di Process Modelling.

Come che sia, la BIM Coordination sorge storicamente per la fase progettuale, entro il contesto delle aree previste per l’Ambiente di Condivisione dei Dati e secondo i modi e i tempi definiti nell’Offerta di Gestione Informativa in merito ai programmi di produzione e di consegna dei modelli informativi.

Non per nulla, l’attività di controllo e di verifica dei modelli informativi, con l’individuazione dei cosiddetti conflitti, costituisce uno dei segni più tangibili dell’efficacia della modellazione informativa.

In ogni caso, per l’Ufficio di Direzione dei Lavori, la dinamica relativa alla progettazione costruttiva implica una azione di osservazione/intervento inerente alla evoluzione e al coordinamento dei modelli informativi ulteriormente configurati dalla controparte contrattuale all’interno della propria catena di fornitura: per questa ragione sarebbe probabilmente più opportuno dissertare su una figura di Sovrintendente ai Flussi Informativi.

 

Agilità nel cantiere: nuove prospettive per la direzione dei lavori

L’Ufficio di Direzione dei Lavori, in quanto istituto, a prescindere dal fatto che i soggetti che lo animano possano avere avuto un ruolo nella progettazione, eredita sostanzialmente i contenuti del progetto esecutivo come cespite, come asset, da parte del committente, ma, di là dal ratificarlo e dal condividerlo, interagisce con la controparte contrattuale, incaricata di tradurlo in contenuti di maggior dettaglio e in realizzazione di beni.

A questo proposito, in luogo della dialettica tra committente e professionisti incaricati, si pone il confronto negoziale tra appaltatori o concessionari e fornitori e sub-appaltatori, complicato pure dalla parziale maturità digitale di questi ultimi.
In questo modo, i modelli informativi evolvono, sotto il governo dei titolari del contratto principale, in funzione delle logiche di acquisizione dei servizi e delle forniture proprie degli stessi, a cui, si deve, appunto, la scelta sulla profondità della catena di fornitura e sulla sua maturità digitale.

I contenuti progettuali, in generale, e, in particolare, quelli specifici veicolabili attraverso i modelli informativi, originariamente configurati dalla progettazione esecutiva, subiranno variazioni peculiari a seconda della qualità della catena di fornitura.

Naturalmente, essa avrebbe dovuto essere valutata dalla struttura di committenza, in sede di affidamento del contratto pubblico, mediante l’Offerta di Gestione Informativa e il Piano di Gestione Informativa. Si ricordi, tuttavia, che l’impalcato concettuale della Gestione Informativa Digitale prevede che il soggetto appaltatore o concessionario rivesta il ruolo di committente derivato: per questa ragione, il capitolato informativo, per la parte relativa alla esecuzione dei lavori pubblici, dovrebbe essere particolarmente accurato ed esigente nei confronti dei candidati alla procedura competitiva o all’affidamento diretto.

Al contempo, è possibile che le vicende aleatorie del cantiere inducano, per motivi di urgenza, ad aggiornare le previsioni progettuali al di fuori della modellazione informativa, privandola di significato in funzione della disponibilità finale di corredi informativi attendibili per la gestione successiva del bene immobiliare o infrastrutturale. In altri termini, ciò che può accadere è che il processo di modellazione informativa sia vissuto come superficiale, cosicché la sua costante implementazione per gli aggiornamenti sia dilazionata e parziale, vanificandone il significato o l’utilità.

In questa occasione, ricorrendo a forme alternative ed episodiche di configurazione dei dati, non interoperabili con la modellazione informativi, si creerebbe la malaugurata soluzione di continuità.

È evidente, perciò, che, sotto questo profilo, i componenti dell’Ufficio di Direzione dei Lavori abbiano un ruolo attivo nella disamina dei contenitori informativi e, specialmente, dei modelli informativi elaborati dalla controparte contrattuale, ma che possano assumere un ruolo più prossimo a quello dei membri di un organismo ispettivo anziché di coordinamento dei contenitori e dei modelli informativi.

In ogni caso, è evidente che si ponga una analogia tra l’attività della Direzione dei Lavori nel vaglio delle non conformità in accettazione o in esecuzione per quanto riguarda le parti fisiche di un manufatto e l’esame dei modelli informativi che scaturiscono dalle negoziazioni entro la catena di fornitura della controparte contrattuale, colle relative assunzioni di responsabilità.

Del resto, la relazione informativa richiesta dalla legge tra gli elementi che saranno sottoposti alla valutazione da parte della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo, assieme ai modelli informativi, dovrà restituire sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista tecnico le dinamiche relative agli scambi informativi, alle transazioni contenutistiche e alle negoziazioni economiche.

Sotto questa luce, l’operato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori potrà essere esaminato anche secondo i criteri utilizzati nei confronti non solo della gestione dei modelli informativi, ma pure dell’interessa della sovrintendenza di tutti i flussi informativi.

Poiché tutto ciò si svolge nell’Ambiente di Condivisione dei Dati (e nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale), all’Ufficio di Direzione dei Lavori (e al Coordinatore dei Flussi Informativi) sarà possibile accedere, in diverse aree, in sola lettura oppure con un ruolo attivo, a tali transizioni, contrattualmente rilevanti.

La qual cosa sollecita pure interrogativi intorno alla autorialità del progetto nel suo farsi costruttivo, da esecutivo che era, in termini di assunzione di responsabilità.

Il punto, al proposito, è, tuttavia, come anticipato, che il Codice, laddove tratta della gestione digitale del ciclo di vita del contratto pubblico, assegna alla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale il compito di supportare anche il controllo tecnico-contabile.

Ciò crea un tema di sovrapposizione, di duplicazione o di integrazione e di interoperabilità tra la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale e l’Ambiente di Condivisione dei Dati, oltre a riportare la focalizzazione all’indirizzo della relazione controversa tra dato e documento, di cui si è detto.


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