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La detrazione fiscale per riqualificazione energetica spetta anche a immobili non strumentali

Una recente sentenza del Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2692/2015 (presidente Sacchi, relatore Biancospino) ha dato ragione alla società che ha ristrutturato tre immobili di proprietà e ha poi usufruito di bonus per la riqualificazione dal punto di vista energetico, anche se non tutti gli immobili sono strumentali, ovvero utilizzati dalla stessa società per la propria attività.

Recente sentenza del Ctr Lombardia contro l’Agenzia delle Entrate 

Una recente sentenza del Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2692/2015 (presidente Sacchi, relatore Biancospino) ha dato ragione alla società che ha ristrutturato tre immobili di proprietà e ha poi usufruito di bonus per la riqualificazione dal punto di vista energetico, anche se non tutti gli immobili sono strumentali, ovvero utilizzati dalla stessa società per la propria attività.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che in caso di immobili non strumentali, ovvero di proprietà ma non utilizzati solo per l’esercizio della propria professione, come in questo caso, non si ha diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali; più precisamente, sembrava che la detrazione non fosse applicabile su edifici della società dati in locazione a terzi.

La sentenza del Ctr ha però fatto presente che la normativa non richiama il requisito di “strumentalità” degli immobili per la richiesta di detrazioni fiscali. Anzi, definisce che la detrazione spetta ai titolari di reddito di impresa per tutti gli immobili di proprietà, purchè i lavori eseguiti siano finalizzati ad un miglioramento energetico dell’edificio.
Anche perché lo scopo delle detrazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico è quello di diffondere le buone pratiche di efficienza energetica il più possibile, non di limitarle.

Scarica sotto la Sentenza del Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2692/2015 (presidente Sacchi, relatore Biancospino)