Appalti Pubblici | Codice Appalti
Data Pubblicazione:

La contabilità dei lavori nelle opere pubbliche: chi se ne occupa e i documenti

La contabilità delle opere pubbliche è l’insieme di documenti ed attività che il Direttore dei Lavori svolge, con l’assistenza dell’eventuale ufficio di direzione dei lavori, per il controllo, sotto l’aspetto contabile, tecnico ed amministrativo volto ad assicurare la corretta esecuzione delle opere.

Soggetti coinvolti

L’attore principale delle attività di contabilità è il Direttore dei Lavori, assistito dall’eventuale ufficio di direzione dei lavori e dall’Appaltatore. Anche il R.U.P., alla luce delle caratteristiche del suo ruolo, partecipa a parte delle operazioni connesse alla contabilità delle opere.

  

Il ruolo del Direttore dei Lavori

L’art. 114 del D.Lgs. 36/23, al comma 2 specifica che per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, (omissis), un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, (omissis), da un ufficio di direzione dei lavori.

Ai sensi della vigente normativa il ruolo di Direttore dei Lavori può essere svolto anche dal R.U.P., a patto che il titolo professionale dello stesso sia compatibile al tipo di opere in questione.

Per esempio: nell’ambito dell’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo di un immobile sottoposto al c.d. vincolo monumentale previsto dall’art. 10 D.Lgs. 42/04, il ruolo di R.U.P. può essere svolto da un geometra, mentre la direzione dei lavori deve, a norma di legge, essere affidata ad un architetto. 

L’art. 12 dell’All. II.14 D.Lgs. 36/23 dettaglia quelli che sono i documenti contabili che il D.L. è tenuto a predisporre.

  

Il ruolo dell’ufficio di direzione dei lavori

Come detto, il Direttore dei Lavori, anche in funzione della complessità dell’opera, può essere assistito dall’ufficio di direzione dei lavori.

Questo ufficio può essere composto da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo e da assistenti con funzione di ispettore di cantiere, come previsto dall’Art. 2 All. II.14 D.Lgs. 36/23.

  

Il direttore operativo

Il direttore operativo, come previsto dal comma 2 dell’Art. 2 All. II.14 D.Lgs. 36/23, collabora con il D.L. nella verifica che le specifiche lavorazioni vengano eseguite a regola d’arte e conformemente al contratto.

Il Direttore dei Lavori può affidare ai direttori operativi anche questi compiti:

  • la verifica circa la corretta esecuzione delle pratiche previste dalla vigente normativa in materia di strutture;
  • programmare e supervisionare le attività degli ispettori dei lavori;
  • curare il tempestivo aggiornamento del cronoprogramma, segnalando al D.L. eventuali criticità;
  • assistere il D.L. nello studio di soluzioni ad eventuali difetti progettuali o esecutivi;
  • individuare e proporre soluzioni circa le eventuali motivazioni che compromettono la qualità delle lavorazioni;
  • assistere i collaudatori nelle operazioni ad essi riservate;
  • esaminare ed approvare le prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
  • assumere la direzione di lavorazioni specialistiche

   

L’ispettore di cantiere

L’ispettore di cantiere, citato dal comma 4 dell’Art. 2 All. II.14 D.Lgs. 36/23, collabora con il D.L. nella verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’ispettore di cantiere è presente in cantiere a tempo pieno durante l’esecuzione di lavorazioni particolari che richiedono un costante controllo. Il Direttore dei Lavori può affidare ai direttori operativi anche questi compiti:

  • verifica la congruenza tra i documenti di accompagnamento delle forniture;
  • verifica della conformità e dei materiali e delle forniture;
  • controllo relativo all’attività dei subappaltatori;
  • assistenza alle prove di laboratorio;
  • misurazioni in cantiere, volte alla compilazione dei documenti che compongono la contabilità delle opere;-
  • assistenza al C.S.E.

  

Il ruolo dell’Appaltatore

L’Appaltatore ha un ruolo attivo nel processo di contabilità dei lavori nella fase di rilevazione delle misure in cantiere, volte alla compilazione dei documenti contabili. L’appaltatore, o soggetto da esso delegato, presenzia al rilievo in quanto le misurazioni vengono effettuate in contraddittorio.

I documenti contabili devono essere sottoscritti anche dall’Appaltatore, che può, comunque, eccepire delle riserve.

  

Il ruolo dell’R.U.P.

Il R.U.P., oltre al compito di supervisione generale dell’andamento del cantiere e dei procedimenti ad esso collegati, è chiamato anche ad emettere il Certificato di Pagamento.

 

LEGGI ANCHE Contabilità dei Lavori: “la corretta attenzione agli adempimenti formali” 

La documentazione contabile

L’art. 12 dell’All. II.14 specifica nel dettaglio i documenti contabili che sono:

  • giornale dei lavori;
  • libretti delle misure;
  • registro di contabilità;
  • stato d’avanzamento dei lavori;
  • conto finale dei lavori.

La contabilità, ai sensi del comma 10 dell’art. 12, è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici (omissis) interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

  

Il giornale dei lavori

All’interno del giornale dei lavori viene annotato tutto ciò che avviene, quotidianamente, nel cantiere, ossia:

  • l’andamento delle lavorazioni;
  • il numero delle maestranze presenti in cantiere e la loro qualifica;
  • l’attrezzatura ed i macchinari eventualmente impiegata per l’esecuzione delle lavorazioni;
  • la lista delle forniture effettuate in cantiere, accompagnate dalle relative fatture regolarmente quietanzate e tutto ciò che possa, più in generale, influire sull’andamento economico e tecnico del cantiere;
  • eventuali infortuni avvenuti;
  • indicazione di circostanze che possano influire sull’andamento dei lavori, quali condizioni meteorologiche e quant’altro;
  • eventuali ordini di servizio;
  • relazioni indirizzate al R.U.P. o al D.L.;
  • eventuali verbali di operazioni effettuate o di accertamento di fatti,
  • eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
  • eventuali varianti.

In sostanza, nel giornale dei lavori va annotata qualsiasi fattispecie che possa consentire di riscostruire, esattamente, l’andamento delle lavorazioni. La compilazione del libretto delle misure spetta al D.L. o all’ufficio della direzione lavori. 

PER APPROFONDIRE
Il Giornale dei Lavori alla luce del nuovo Codice Appalti

Il Giornale dei Lavori rappresenta uno dei documenti tecnico-amministrativi che sostiene la contabilità nell’esecuzione delle opere pubbliche. Tenuto dal Direttore dei lavori o da un suo assistente, nel tempo ha subito una evoluzione che ha seguito la normativa degli appalti pubblici fino alle nuove indicazioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36.

 

Libretto delle misure

Il libretto delle misure riporta, esattamente, le voci relative alle lavorazioni previste nel computo metrico del progetto e la quantità di eseguita di volta in volta, con annotata anche la data nella quale è stata eseguita la misurazione.

Il costante aggiornamento del libretto delle misure consente di tenere monitorato l’andamento del cantiere anche dal punto di vista economico e, quindi, rende possibile l’emissione degli stati d’avanzamento lavori. Sul libretto delle misure è possibile porre ulteriori annotazioni in caso di controversie.

Registro di contabilità

Il registro di contabilità riporta, principalmente, le misure delle lavorazioni annotate nel libretto, rapportate al prezzo unitario, per poter comprendere agevolmente l’importo delle opere, fino ad ora, eseguite.

Il registro di contabilità è, in sostanza, il documento che riassume l’intera contabilizzazione delle opere. Sul registro sono riportate le eventuali annotazioni presenti sul libretto delle misure.

 

Stato di Avanzamento dei Lavori

Lo stato di avanzamento dei lavori, spesso indicato con il solo acronimo S.A.L. riassume tutte le lavorazioni svolte dalla consegna dei lavori fino al momento dell’emissione di questo documento.

Il S.A.L. è necessario per il pagamento delle varie rate di acconto, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto. Ogni S.A.L. riporta il valore complessivo delle opere raggiunte fino al momento della sua emissione.

L’importo della rata di acconto che verrà corrisposta sarà determinata dalla differenza tra il S.A.L. emesso in quel momento e quello immediatamente precedente. Il D.L., previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, trasmette il S.A.L., corredato da tutta la documentazione precedentemente descritta e sottoscritta dall’Appaltatore, al R.U.P. che emetterà il Certificato di Pagamento.

  

Il certificato di pagamento

Il certificato di pagamento è l’atto, emesso dal R.U.P., dopo l’adozione dell’atto di approvazione del S.A.L., che consente l’emissione del mandato di pagamento della Stazione Appaltante in favore dell’Appaltatore. Ogni certificato di pagamento emesso è annotato sul registro di contabilità.

...CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO NEL PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Allegati

Appalti Pubblici

News e gli approfondimenti che riguardano gli Appalti Pubblici, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti, l'approfondimento di esempi reali.

Scopri di più

Codice Appalti

Alla luce dei lavori di definizione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con questo topic intentiamo raccogliere tutti gli approfondimenti e le notizie riguardante questo importante testo unico della normativa italiana.

Scopri di più

Leggi anche