Data Pubblicazione:

La Consulta Ingegneri e l'Equo Compenso

Consulta Ingegneri di Sicilia

equo.jpg

A seguito di episodi verificatosi in cui si sono visti Tecnici, offrire e svolgere la propria attività professionale a titolo gratuito per Enti e Amministrazioni, la Consulta Regionale degli Ordini di Sicilia mediante la Sua massima espressione, l’Ing. Giuseppe Margiotta (prima dell’avvento dell’attuale Presidente Elvira Restivo) aveva manifestato al Presidente della Regione Sicilia le doglianze, invocando un pronto intervento.

Ciò aveva sortito un’immediata presa di posizione da parte dell’On. Musumeci il quale prontamente con nota del 27/08/18 prot.11302 e successiva del 28/08/18 prot.11346 aveva emanato degli atti di indirizzo per gli Assessori Regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso.

Azione meritoria nei confronti di una Consulta Regionale sempre attenta ai problemi della categoria.

Ottimo e proficuo il rapporto di “credibilità e autorevolezza” instaurato con i vertici della Regione Sicilia.

Un plauso particolare al già Presidente Ing. Giuseppe Margiotta, abile condottiere di una Consulta che finalmente riesce a far sentire la propria voce nelle “giuste sedi istituzionali” e all’ing. Gaetano Fede, Consigliere Nazionale (CNI) che quotidianamente dedica costanza e tempo per le giuste rivalse di tutti gli Ingegneri.

Grazie anche alla Consulta degli Ingegneri, con la pubblicazione nella GURS n. 9 del 26/02/2019 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 1 del 22/02/2019, è stata introdotta la norma di cui all'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi", già operativa.

L'art. 36 recita testualmente:

  1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. L' amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
  3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Per quanto sopra si dispongono gli adempimenti/obblighi che tale norma impone, individuando in prima battuta le modalità di attuazione in relazione al titolo edilizio utilizzato per effettuare i lavori, come di seguito indicato:

Nel caso di istanza finalizzata al rilascio di Permesso di Costruire (PdC), oltre alla documentazione prevista dalle norme e dallo strumento urbanistico deve essere allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che faccia riferimento anche a tutti gli eventuali endoprocedimenti da attivare (da trasmettere, se non già trasmessa dalla ditta, a tutti gli enti che intervengono nel procedimento). La richiesta di tale documentazione, ove mancante, deve seguire, per quanto riguarda l'istruttoria tecnica, di competenza del Servizio Edilizia Privata, i tempi dettati dall'art. 20 del DPR 380/2001 (richiesta di integrazione nei 30 giorni). Prima del rilascio del titolo abilitativo deve essere invece acquisita (trasmessa dal professionista) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancanza di tale dichiarazione blocca l'iter del rilascio del Permesso di Costruire, che può ripartire solo dopo l'integrazione della stessa dichiarazione.

Nel caso di procedure semplificate quali DIA alternativa al PdC e SCIA alternativa al PdC (art. 23), in analogia a quanto sopra riportato per il PdC, all'atto della presentazione dell'istanza va allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che faccia riferimento anche a tutti gli eventuali endoprocedimenti da attivare (da trasmettere, se non già trasmessa dalla ditta, a tutti gli enti che intervengono nel procedimento).

Nel caso la stessa non fosse allegata, dovrà essere richiesta integrazione entro giorni 15 dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento si intende sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.

Prima dello scadere del trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, ovvero nel caso di DIA e/o SCIA alternativa condizionata all'ottenimento dell'ultimo parere/nullaosta/zzazione (dal quale decorrono i trenta giorni), deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancanza di tale dichiarazione non permetterà alla ditta di iniziare i lavori, che potranno iniziare dopo l’integrazione della dichiarazione.

Nel caso di procedure semplificate quali SCIA (art. 22) e CILA, all'atto della presentazione dell'istanza va allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che faccia riferimento anche a tutti gli eventuali endoprocedimenti da attivare (da trasmettere, se non già trasmessa dalla ditta, a tutti gli enti che intervengono nel procedimento).

Nel caso la stessa non fosse allegata, dovrà essere richiesta integrazione entro giorni 15 dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento si intende sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.

Prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro il ventesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, ovvero all'ottenimento dell'ultimo parere/nullaosta/zzazione (dal quale decorrono i tempi per poter iniziare i lavori), deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancanza di tale dichiarazione non permetterà alla ditta di iniziare i lavori che potranno iniziare dopo l’integrazione della dichiarazione.

Nel caso della SCA all'atto della presentazione dell'istanza va allegata sia la lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che faccia riferimento anche a tutti gli eventuali endoprocedimenti da attivare, sia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Nel caso di mancanza anche di uno solo dei due documenti (lettera o dichiarazione) dovrà essere richiesta integrazione documentale entro giorni 15 dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento si intende sospeso fino alla trasmissione di quanto richiesto.