La consulenza tecnica nel processo civile
La consulenza tecnica nel processo civile è l'attività esercitata da un esperto, munito di specifiche competenze e conoscenze, nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte). Di seguito un articolo di approfondimento sul tema.
Il consulente tecnico d'ufficio: ruolo e funzioni
Il consulente tecnico d'ufficio (o C.T.U.) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.
Scopo del C.T.U. è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del C.T.U., questi deve assolvere il compito fondamentale di "bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità" e tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o C.T.P.) di intervenire alle operazioni peritali e proporre istanze ed osservazioni. Deve rispondere alle domande poste dal "quesito", senza esorbitare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta.
Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste. In particolare è importante che il C.T.U. faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle parti a meno che siano atti pubblici, ovvero da tutti consultabili e conoscibili. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili.
Il C.T.U. dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
- rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
- essere assolutamente obiettivo nell'espletamento dell'incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il C.T.U. - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
- adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")
- confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
- chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali indagini);
- può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del C.T.U.
Il Consulente Tecnico di Ufficio risponde ai quesiti posti dal Giudice in base alle prove prodotte ritualmente dalle parti nel processo, in base all'eventuale sopralluogo e in base allo studio del caso in questione. La C.T.U. non può essere esplorativa e sul C.T.U. non incombe l'onere della prova.
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza professionale quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o Collegio professionale - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, forestali, periti industriali, geometri, esperti in mobili ed antiquariato, ecc) tenuti dai tribunali.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare C.T.U. anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal C.P.C. per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di C.T.U. in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente:
«Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità»
Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità) del C.T.U. in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della "privacy" delle Parti). È uso frequente (odierno) che il C.T.U. - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse. Questa "innovazione" ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame C.T.U." (frequente fino a pochi anni fa).
Per interagire con un ufficio giudiziario, col processo telematico, il CTU deve essere iscritto al registro generale degli indirizzi elettronici.
Il consulente tecnico di parte: ruolo e funzioni
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (C.T.P.).
Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa attuale o potenziale conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel Codice di Procedura Civile, con riferimento ai C.T.P.: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza, se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
L'art. 201 c.p.c. prevede che:
«Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.»
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all'interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il C.T.U. infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il C.T.U., auspicabilmente, porterà all'attenzione dell'organo giudicante.
L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina e il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione.
La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano).
Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i C.T.U. in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il C.T.P. presenta osservazioni verbali e/o scritte al C.T.U. il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.
Incaricare un C.T.P. prima di procedere con una contestazione è importante anche per la preliminare valutazione economica del contenzioso, al fine di comprendere se sia il caso o meno di avviare una causa civile, sicuramente onerosa, o semplicemente tentare una risoluzione stragiudiziale della vertenza. Un bravo Consulente Tecnico infatti può operare una stima preliminare dei costi e benefici e indicare la via migliore da percorrere.
I compiti che un consulente tecnico deve svolgere oggi sono molteplici e cambiano parzialmente se il consulente assiste la parte che deve intentare una causa (parte attrice) o se assiste la parte convenuta, ossia chi subisce una chiamata in causa.
Per quanto riguarda il C.T.P. che assiste parte attrice i compiti sono:
prima delle C.T.U.
- Incontro e/o sopralluogo per la verifica tecnica della possibilità di instaurare una causa.
- Analisi della documentazione tecnica da produrre in atti e focalizzazione dei punti strategici a favore e quelli contro;
- Confronto con il legale sulla redazione degli atti e memorie difensive.
- Redazione della relazione di consulenza di parte da produrre in atti.
- Valutazione della chance della causa.
- Assistenza alla proposta del quesito per la C.T.U., eventualmente intervenendo in udienza.
Per quanto riguarda il C.T.P. che assiste parte convenuta i compiti sono:
prima della C.T.U.
- Analisi dei documenti tecnici prodotti da controparte e delle contestazioni avversarie
Verifica e scelta dei documenti da produrre in atti di difesa, compreso l’analisi dell’opportunità di farlo. - Focalizzazione dei punti strategici di parte attrice e della parte convenuta che rappresenta.
- Confronto con il legale e il cliente sulla linea difensiva da tenere nella redazione di atti e memorie.
- Replica tecnica alla relazione di consulenza avversaria e in generale agli atti prodotti da parte avversa.
- Valutazione del rischio di causa.
Durante la Consulenza Tecnica d’Ufficio il C.T.P. svolge i seguenti compiti:
nel corso della C.T.U.
- In generale il C.T.P. deve svolgere la funzione di controllo dell’operato del C.T.U.; deve intervenire alle operazioni peritali in prima persona ed eventualmente può delegare un suo assistente se per una volta è impedito a parteciparvi.
Inoltre:
- Aggiorna periodicamente il difensore e la parte sull’andamento della C.T.U.
- Trasmette i verbali delle operazioni peritali.
- Si confronta con il difensore e il cliente sulle impressioni che riceve durante la C.T.U. in merito alle strategie di parte avverse e sulla conduzione della C.T.U. medesima.
- Se necessario si confronta con il difensore e il cliente in merito alla linea difensiva da tenere.
- Valuta, se di interesse per il Cliente, la possibilità della Conciliazione
Valuta la possibilità di produrre o meno nuova documentazione tecnica a difesa del cliente. - Non deve consentire al C.T.U. di ampliare il campo della consulenza oltre il quesito disposto dal Giudice.
- Se sorgono controversie in merito all’interpretazione del quesito deve ricorrere al Giudice per un chiarimento in merito.
Dopo la Consulenza Tecnica d’Ufficio, una volta che il C.T.U. ha inoltrato la relazione peritale in bozza, il C.T.P. svolge le seguenti attività:
Dopo la C.T.U. il C.T.P.
- Analizza approfonditamente la relazione peritale e redige le necessarie osservazioni da inoltrare per tempo utile al C.T.U.
- Suggerisce ai Difensori come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli indicati dal C.T.U.
- Eventualmente vaglia la ricusazione / sostituzione del C.T.U, qualora ci siano i presupposti di legge.
- Vaglia l’opportunità di chiamare il C.T.U a chiarimenti o a integrazioni di indagini.
- Valuta, congiuntamente al legale, possibili ipotesi transattive, sulla base delle risultanze della C.T.U.
- Alla fine delle operazioni peritali, il C.T.U. scriverà la sua relazione, il C.T.P. ha tempo circa 15 giorni per apporre le proprie considerazioni rispetto alle conclusioni del C.T.U, commenti che poi vengono allegate alla relazione del C.T.U. e quindi lette dal giudice.
Quali elementi considerare quando si sceglie un Consulente di Parte
- Il C.T.P. deve essere un tecnico estremamente preparato rispetto al tema specifico del contenzioso (la competenza è verificabile attraverso la lettura del curriculum professionale e un breve colloquio iniziale).
- Deve essere un esperto in materia di controversie ossia deve avere affrontato un certo numero di consulenze di parte in modo da poter giudicare bene l’operato del C.T.U., le strategie del C.T.P. avversario e le opportunità di accordo bonario.
- Il C.T.P. deve conoscere le procedure giuridiche in ambito di contenzioso.
Alcuni altri aspetti che possono giocare un ruolo determinante nella scelta del C.T.P.:
- secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le parti in causa, se presentano i giusti requisiti, possono esse stesse svolgere la funzione di consulente di parte nel proprio interesse. Scegliere però un C.T.P. esterno al contenzioso può aiutare ad avere una visione più serena dello svolgimento processuale poichè un consulente di parte non implicato in prima persona ha sicuramente un punto di vista emotivamente distaccato e più efficace nella missione che deve compiere.
- L’appartenenza del C.T.P. ad un determinato albo professionale fornisce maggiore garanzia di tutela alla parte in causa che lo nomina poiché l’ordine professionale ha il compito di vigilare sulla qualità operativa dei propri iscritti e sull’osservanza del codice deontologico di riferimento.
Avvalersi quindi di un tecnico professionista, preparato e di fiducia è la scelta migliore per affrontare un contenzioso. La professionalità del C.T.P. può aiutare a risolvere in maniera bonaria la controversia e con minor aggravio di spese. Nei casi più complessi di contenziosi, un perito competente anche in ambito di tecniche forensi è in grado infine di instradare i legali nella corretta strategia processuale da adottare.
Nel settore dei manufatti in legno (parquet, scale, finestre, mobili, legno da costruzione ecc.) per avvalersi di un tecnico professionista ci si può rivolgere al “Registro Consulenti Tecnici del Legno” di Federlegno Arredo
Riferimenti Bibliografici
- A. Botti., Manuale del Consulente Tecnico del Tribunale Civile - Edizione 8, Legislazione Tecnica 2020
- M. Moncelli, Il tecnico estimatore nell'esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali - II Edizione, Maggioli 2016
- M. Moncelli, La determinazione dei compensi a Ctu e periti penali - Maggioli 2017
- M. Moncelli, Il Ctu per le magistrature speciali, Maggioli 2015
- R. Gigante, Il manuale del CTU, Pirola 1996
- G. Brescia, Manuale del perito e del consulente tecnico - Ed Maggioli 2015
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