La certificazione dei professionisti per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei consulenti tecnici di ufficio (CTU)
La certificazione delle persone, rilasciata da un organismo di certificazione in conformità ad una norma UNI relativa all’attività professionale svolta, trova un nuovo ambito di valorizzazione. Non solo la possibilità per distinguersi dagli altri professionisti, o potere favorire di un punteggio premiante nel caso di appalti pubblici. Il DM n. 109 del 4 agosto 2023 introduce la certificazione della persona come modalità attraverso cui un consulente tecnico d’ufficio può dimostrare la propria speciale competenza tecnica.
Il decreto 109 riporta requisiti di accesso, modalità di iscrizione e di cancellazione all'Albo dei consulenti tecnici
Non è più una novità l’affermare che il 2023 è l’anno europeo della competenza. La ha ribadito la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, anche il mese scorso, evidenziando come la formazione continua sia una realtà consolidata solo per un terzo degli adulti europei, e che la Commissione promuoverà anche iniziative per migliorare il livello delle competenze e di riqualificazione, campagne di sensibilizzazione sul miglioramento delle competenze e azioni per favorire un più agevole riconoscimento delle qualifiche.
Forse per pura coincidenza, essendo già stata annunciata la sua pubblicazione lo scorso anno, la Gazzetta Ufficiale del 11 agosto scorso riportava il Decreto n. 109 del 4 agosto 2023, Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.
Il decreto ridefinisce le disposizioni relative all’albo dei consulenti tecnici di ufficio, riportandone i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e quelle di mantenimento oppure di cancellazione, e il presente articolo si focalizza sul requisito relativo alla competenza tecnica che deve possedere l’iscritto all’albo dei consulenti tecnici e sulla sua formazione professionale continua.
All’art. 4, il Decreto esplicita che l’iscrizione all’albo richiede anche il possesso di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse. Tale competenza, riferita al settore di specializzazione, può essere dimostrata mediante l’esercizio per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo dell’attività professionale. Il decreto stabilisce una possibile alternativa, che si verifica se sono soddisfatte almeno due delle seguenti tre circostanze:
- iscrizione all’Ordine/Collegio da almeno 5 anni e possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari;
- possesso di adeguato cv scientifico, che comprovi attività quali docenza o ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale pertinente al settore di specializzazione, qualora sia disponibile una norma UNI relativa alla certificazione delle persone che svolgono attività professionali non regolamentate.
L’ultima opzione rappresenta una importante novità e valorizza il processo di certificazione della persona, equiparandola al possesso di titoli di specializzazione o all’attività di formazione, ricerca o divulgazione scientifica.
La ragione per cui il Legislatore ha previsto questa possibilità risiede probabilmente nella struttura del processo di certificazione, che si compone sempre di due fasi che devono essere svolte dall’organismo di certificazione accreditato. La prima fase è la verifica dei requisiti di accesso alla certificazione stessa, che comprende sempre anche la verifica del CV del professionista al fine di valutarne i requisiti in termini di formazione formale o non formale e informale (cioè l’esperienza lavorativa).
La seconda fase è la verifica delle conoscenze e delle abilità attraverso un esame, che può articolarsi in diverse prove quali uno scritto, un orale ed una pratica, attraverso cui l’organismo valuta i risultati dell’apprendimento del professionista. La certificazione richiede inoltre la sottoscrizione di un codice etico/deontologico da parte del professionista, il cui mancato rispetto comporta provvedimenti sanzionatori che possono arrivare alla revoca della certificazione.
Il mantenimento della certificazione prevede requisiti in linea con quanto richiesto dal DM 109 per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici di ufficio. In particolare, mantenere la certificazione richiede al professionista di:
- aver svolto, presso almeno un incarico professionale relativo al profilo professionale per il quale ha conseguito la certificazione;
- aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte di clienti;
- assenza di contenziosi amministrativi o legali.
E la formazione continua? Deve avvenire secondo le modalità previste dalla norma UNI di riferimento, e generalmente il professionista deve ripetere una parte di esame al rinnovo della certificazione se non ha rispettato tali modalità.
In conclusione, per quanto non sia un requisito obbligatorio, la certificazione delle persone secondo le norme UNI relative alle attività professionali non regolamentate è di aiuto non solo per dimostrare la competenza tecnica, ma anche di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove prevista, e di agire professionalmente secondo un codice etico/deontologico, sotto il controllo periodico dell’organismo di certificazione.
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