Abuso Edilizio
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La cartella di pagamento per abuso edilizio dell’AdE: annullamento in caso di rettifica del provvedimento

La sentenza del TAR Lazio n. 16800/2024 ha annullato una cartella di pagamento per abusivismo edilizio emessa dall'Agenzia delle Entrate, poiché il provvedimento sanzionatorio originale era stato revocato. La decisione sottolinea l'importanza dell'autotutela nell'annullamento dei provvedimenti e la corretta applicazione dei diritti di accesso agli atti e delle sanzioni amministrative.

Nell’abuso edilizio la demolizione può essere sostituita dalla sanzione pecuniaria

L'abusivismo riguarda la realizzazione di opere senza le determinate autorizzazioni. Esso trova applicazione in diverse casistiche, riguarderebbe infatti la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamenti o la modifica fatta a strutture già esistenti, cambiamenti di destinazione d'uso privi di permessi, l'occupazione di suolo pubblico senza titolo legittimo, etc.

Per contrastare tale fenomeno sono state predisposte una serie di sanzioni, come:

  • sanzioni penali, utilizzate per contrastare fenomeni che violano la normativa urbanistica anche con la detenzione;
  • sanzioni amministrative, queste hanno lo scopo di prevenire e reprimere opere che non rispettano le normative;
  • sanzioni civili, creano blocchi alla conclusione di contratti che hanno ad oggetto immobili abusivi.

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Quindi prima di iniziare un qualsiasi intervento edilizio, è opportuno ottenere le autorizzazioni necessarie per di evitare eventuali ordini di demolizione, infatti molti abusi edilizi sono sanzionabili con un’ordinanza/ordine di demolizione da parte delle autorità competenti.

Quando l’ordinanza di demolizione per gli interventi edilizi irregolari viene sostituita dal pagamento di una sanzione pecuniaria, si parla di fiscalizzazione dell’abuso edilizio.

Gli artt. 33 e 34 del DPR 380/2001 chiariscono quali sono i casi in cui sia possibile applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva, in particolare:

  • al comma 2 dell’art. 33 del DPR 380/2001 si chiarisce che “qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile (…),
  • all’art. 34 del DPR380/2001 si sottolinea che “gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio (…). Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (…)”.

A chiarire invece il ruolo dell’AE è l’art. 31 del DPR/2001, secondo il quale la demolizione di opere abusive sarà a spese dei responsabili dell'abuso e nel caso in cui l'opera non contrasti con gli interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o idrogeologici, il comune può eventualmente decidere di alienare e vendere il bene con l'area associata, sempre dopo aver ottenuto i necessari assensi, e il responsabile dell'abuso è escluso dalla procedura di vendita.

Il ruolo dell'AE diventa cruciale in questo processo, in quanto il valore commerciale dell'immobile, comprensivo dei costi per la rimozione delle opere abusive, viene determinato dall'Agenzia delle Entrate.

A chiarire, invece, se una cartella di pagamento dell’AE per abuso edilizio può essere annullata, a seguito della modifica del provvedimento originario, è la sentenza del Tar Lazio n. 16800/2024 (vedi ALLEGATO).

 

Annullamento della cartella di pagamento per abuso edilizio

Il Tar per il Lazio ha recentemente emesso la sentenza n. 16800/2024, riguardante un ricorso dove la controversia ha come oggetto l'annullamento di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che richiedeva un pagamento come sanzione per abusivismo edilizio.

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento ricevuta il 22 settembre 2023, dalla quale emergeva una richiesta di pagamento come sanzione pecuniaria per abusivismo edilizio, emessa dall'Agenzia delle Entrate.

Tale sanzione era connessa a un provvedimento di Roma Capitale notificato il 22 gennaio 2018, che indicava lavori edilizi irregolari ossia “accertata l’esecuzione dell’attività urbanistico-edilizia consistente in: realizzazione di un foro in corrispondenza del muro di tamponamento nel locale cucina, dove lo sbocco è ubicato sotto le finestre delle stanze di abitazione soprastanti”.

Nonostante le controdeduzioni presentate dal ricorrente, il municipio le inflisse una sanzione nel luglio 2018. Tuttavia, a seguito di deposito di nuove controdeduzioni e richieste di sopraluogo del ricorrente, Roma Capitale, con atto del 26 ottobre 2018, annullava in autotutela il provvedimento sanzionatorio per abuso edilizio, archiviando il relativo procedimento.

L’AdE, nonostante l'annullamento, ha notificato al ricorrente una cartella di pagamento nel 2023, richiamando la sanzione precedente.

Il ricorrente si è opposto al provvedimento e ha anche eccepito la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale per la notifica. Il ricorrente ha anche richiesto la documentazione alla base dei provvedimenti impugnati. Roma Capitale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo di aver avviato procedure di sgravio e di aver risposto all'istanza di accesso agli atti. In una successiva ordinanza, il giudice ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, ritenendo fondate le sue argomentazioni.

Nelle udienze seguenti, Roma Capitale ha richiesto la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che la documentazione richiesta fosse stata fornita. Tuttavia, il tribunale ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa nel caso e ha accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento poiché non esisteva più una sanzione legittima su cui basare la richiesta di pagamento, confermando l'annullamento della sanzione originaria e stabilendo la cessazione della materia del contendere riguardo l'accesso agli atti.

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso del ricorrente, annullando la cartella impugnata e condannando le spese processuali a carico dell’AE e di Roma Capitale.
La decisione evidenzia la corretta applicazione delle norme giuridiche relative ai provvedimenti sanzionatori e ai diritti di accesso agli atti.

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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