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L'Ordine degli Ingegneri di Messina e la Sicurezza Sismica nelle Scuole.

Sicurezza Sismica Scuole di Messina

scuola3.pngQuanto attualmente sta accadendo a Messina in relazione alla chiusura di 21 plessi scolastici (in tutta la Provincia) da parte del Sindaco Metropolitano On. Cateno De Luca, “risveglia” nell’Ingegnere quell’interesse per materie strettamente tecniche che si uniscono a procedimenti amministrativi, ma come in questo caso risultano condivisibili.

La Sicurezza prima di tutto!!!

Ciò vale sia per le strutture strategiche che per gli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (come le scuole).

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, introduceva l'obbligo di procedere alle verifiche di vulnerabilità sismica nelle scuole.

In particolare all’art. 2, comma 3 c’era l’obbligo di verificare da parte dei proprietari delle opere rilevanti come scuole o ospedali.

Esenti da questo vincolo: le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984, se la classificazione sismica del territorio rimaneva la stessa a quella definita all’epoca della costruzione (Art. 2, comma 5).

Tale obbligo risulta scaduto nel 2013.

Nel decreto terremoto è stata prevista una nuova scadenza al 30 agosto 2018 e un finanziamento statale.

Le verifiche di vulnerabilità sismica risultavano obbligatorie per tutti i Comuni, ma purtroppo l’OPCM del 2003 non prevedeva sanzioni per chi non attuava interventi.

Quanti edifici scolastici hanno fatto queste verifiche obbligatorie di vulnerabilità sismica?

Sulla base delle informazioni in possesso, le verifiche sono state fatte solo in pochissimi casi. Dunque, i bambini e i ragazzi trascorrono ore in scuole di cui non si conosce la vulnerabilità sismica", vale a dire il comportamento delle strutture in caso di terremoto.

Le nuove Norme Tecniche (le NTC 2018), individuano gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.

Gli indici minimi devono essere raggiunti in caso di “miglioramento” riservato agli immobili storici (indice minimo di vulnerabilità: 0,6) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti (indice minimo di vulnerabilità: 0,6).

In parole semplici, esso rappresenta il valore minimo e precisamente il 60% del grado prestazionale che un edificio deve avere, rapportandolo ad una verifica fatta con la Nuova Normativa.

Però stando a una Sentenza della Cassazione Penale n. 190/2018 pubblicata lo scorso 08 gennaio 2018, moltissime scuole in Italia potrebbero finire sotto sequestro.  

Sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, le scuole (secondo i Giudici) che non rispettano in pieno gli standard di sicurezza anticrollo in caso di terremoto, anche nel caso in cui lo scostamento dai parametri sia minimo e anche se la struttura si trova in una zona a basso rischio sismico.

Ad avviso della Cassazione, infatti, i terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e dunque i Sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole a ipotetico rischio crollo per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008 e che sorgono su aree non soggette a scosse. Per questo gli ‘ermellini’ hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto (come riporta l’Ansa) nei confronti di Francesco Limatola, Sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica”.

Contro il sequestro della scuola primaria e secondaria, frequentata da quasi trecento bambini, e disposta dalla Magistratura Grossetana, Limatola aveva fatto ricorso e il Tribunale del Riesame lo scorso 26 aprile lo aveva accolto togliendo i sigilli.

Per il Riesame, era insussistente “un pericolo concreto ed attuale di crollo” avuto “riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta”.

L’Ordinanza rilevava inoltre che “in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle ‘Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto il 14 gennaio 2008”, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore ‘1’”.

La Procura di Grosseto era ricorsa in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere ‘off limits’ perché il pericolo per la incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto”. Secondo il P.M., “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”.

Dando ragione al PM Toscano, la Suprema Corte (sentenza 190) sottolineava che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento”.

Per questo, “la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”.

La recente sentenza di Cassazione Penale ci permette di far osservare che in perizia era stato accertato un indice di rischio collasso sismico (e non di idoneità statica) pari a 0,985, discostato di pochissimo al valore minimo pari a 1, riferito alla prestazione richiesta per una nuova costruzione secondo le stesse Norme Tecniche di Costruzione antisismiche.

In tutto questo occorre aggiungere che tali verifiche di vulnerabilità sismica (e non statica), devono essere oggi accertate col metodo definito delle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con D.M. 2018.

Norme assai più severe in favore della sicurezza rispetto a quelle sismiche e strutturali del passato.

Si è passati dal metodo alle tensioni ammissibili a quello degli Stati Limite, con cui sono individuati livelli differenziati di stabilità delle costruzioni, per garantire la sicurezza della struttura e il contenimento dei danni a cose o persone affinché non possa essere interrotto l’utilizzo della costruzione e delle apparecchiature interne.

E’ importante anche sottolineare la differenza tra sicurezza statica e sismica.

Il primo termine fa riferimento ad una situazione di esercizio e di agibilità dell’immobile in condizioni normali, cioè in assenza di azioni sismiche.

Il secondo si riferisce a situazioni di evento sismico in atto e anche post-sisma.

La situazione burocratica amministrativa sicuramente non è tra le più semplici, ma si è sicuri che occorre intervenire è mettere in sicurezza il patrimonio locale, soprattutto Scuole e Ospedali otre a ciò che è fruibile al pubblico.

In merito alla sicurezza delle opere private (quali abitazioni e studi) l’Ordine degli Ingegneri unitamente CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) si sta facendo garante di una efficace campagna di sensibilizzazione per il cittadino al fine di spiegare come accedere al SISMA BONUS che permetterebbe il miglioramento del Patrimonio Edilizio locale in termini di Sicurezza Strutturale.

A margine, oltre al problema strutturale esiste anche la questione della cattiva gestione della sicurezza interna nelle scuole: come la prevenzione degli incendi che risulta un obbligo che spetta ai dirigenti scolastici.

In questo caso il termine per mettersi in regola era stato prorogato al 2017. 

In Italia c’è spesso una cattiva gestione della sicurezza interna, a partire dal numero di alunni per aula. Avere classi affollate rende difficili le evacuazioni.

Ne discuteremo con successivi articoli.

In conclusione, viene quindi il discorso delle responsabilità nelle scuole: chi deve fare cosa ?

E' compito del Dirigente Scolastico evacuare l’edificio dopo una scossa di terremoto ma è anche un suo obbligo fare le prove di evacuazione due volte l’anno.

E' poi il Sindaco a decretare se gli edifici pubblici e soprattutto le scuole (tutte, di ogni ordine e grado e anche le private) devono restare chiuse o aperte, ad esempio in caso di terremoto.

Dopo un sisma il Sindaco Metropolitano deve inviare una equipe di tecnici per le verifiche di agibilità, che di norma sono controlli visivi per verificare se vi siano crepe, lesioni o modiche rispetto alla situazione precedente.

Chi poi deve fare la manutenzione o la ristrutturazione o veri e propri interventi di adeguamento o miglioramento sismico sono i Comuni (per materne, primarie e secondarie inferiori) e le Città Metropolitane per le scuole superiori.

Per le scuole private devono intervenire gli enti proprietari, sia per verifiche di agibilità sia per successivi interventi.

Un consiglio (preso e condiviso su un articolo web): le spese di adeguamento sismico si potrebbero ripagare facendo insieme anche quelle di efficientamento energetico, creando un circuito virtuoso che permetterà ai Comuni di ammortizzare le spese con il risparmio energetico degli anni successivi, cogliendo l’occasione di guardare davvero al futuro. Anche perché, se non vogliamo pensarci autonomamente, è l’Europa che ci chiede di adeguarci rendendo gli edifici energeticamente efficienti.

Si rammenta che l'Ordine degli Ingegneri di Messina ha nel cuore le sorti della città.

Da tempo ha instaurato un valido e proficuo rapporto con l'amministrazione comunale, la quale ha dimostrano con i fatti di tenere in debita considerazione la categoria degli Ingegneri.

Un plauso va anche all'Associazione ASSESS che con grande costanza e professionalità si batte nel territorio per "una SCUOLA SICURA!!!".