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L'opera aggiuntiva in attesa di condono edilizio è abusiva senza il necessario permesso

Un manufatto di ben 73 metri quadrati, alto 3,20 metri, costruito con struttura portante in ferro, tamponatura in poroton e copertura in lamiera che non è indicato nell'istanza di condono, necessita di un permesso di costruire ad hoc, non potendo figurare come locale accessorio destinato a contenere solo impianti tecnologici.

Occhio alle opere edilizie che si realizzano in attesa di condono, perché se ulteriori rispetto a quelle abusive per le quali si attende la sanatoria straordinaria, 'vivono di vita propria', risultando abusive se realizzate senza il titolo abilitativo.

E' questa la 'storia' della sentenza 1246/2023 del 7 febbraio del Consiglio di Stato, inerente la rimozione di un manufatto occupante una superficie di circa 73 mq. ed alto circa 3.20 mt., costituito da una struttura portante in ferro con tamponatura in poroton e copertura in lamiera coibentata: a motivo del provvedimento il Comune ha indicato la totale assenza di titolo edilizio e la sussistenza di vari vincoli ambientali sulla particella interessata dalla costruzione abusiva.

 

L'istanza di condono edilizio inevasa e gli abusi edilizi ulteriori

La ricorrente deduceva alcuni vizi di eccesso di potere nonché la pendenza di una istanza di condono, ai sensi della legge 47/85, non ancora evasa dal Comune (cd. primo condono edilizio).

Il TAR competente evidenziava tra l'altro che l'ordinanza di demolizione si riferiva ad opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di condono, le quali ripetevano la loro illegittimità dalla natura abusiva del fabbricato cui inerivano.

Non solo: le opere oggetto dell'ordine di demolizione avevano rilevanza edilizia, avrebbero dovuto essere assistite da autorizzazione paesaggistica, ed era pertanto irrilevante la di loro supposta assentibilità.

Insomma, un quadro di abuso edilizio conclamato.

 

Opere edilizie e precedente condono: quale collegamento c'è? Quali prove?

Tutto ruota attorno al 'presunto' collegamento tra le opere per le quali si attende il condono e queste, per comune e TAR 'nuove e abusive', che invece la ricorrente ritiene contestuali alle prime.

Secondo la ricorrente, infatti, il TAR sbaglia a considerare le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione come nuove e ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’ordine di demolizione.

Semmai, potrebbe trattarsi solo di opere di modesta entità, rispetto a quelle per le quali è stato chiesto il condono; correlativamente il Comune avrebbe dovuto limitare l’ordine di ripristino alle sole opere effettivamente nuove, che si sarebbero compendiate nel solo ammodernamento del manufatto descritto nell’ordinanza di demolizione e nel suo lieve ampliamento, al fine di consentire di ricavarvi il locale caldaia.

L’appellante rileva, poi, che il TAR avrebbe implicitamente respinto il ragionamento svolto nel provvedimento impugnato, circa la necessità di dimostrare con documentazione la data di ultimazione delle opere: essa richiama, a dimostrazione della circostanza la perizia di parte del 2002 del suo tecnico di fiducia, nella quale si dimostra che il volume oggetto di demolizione è, per la maggior parte, oggetto della domanda di condono, nonché le fotografie rassegnate.

 

Condono edilizio: in pendenza di sanatoria non si possono realizzare nuove opere

Un'istanza di condono edilizio va esaminata solo se alla data di emanazione del provvedimento esista ancora l'opera edilizia per la quale essa è stata presentata, non essendo consentito, in pendenza del procedimento di condono, alcun intervento se non quelli atti a garantire la conservazione del manufatto.


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Questo manufatto è a se stante e non c'entra nulla con la precedente istanza di condono

Per il Consiglio di Stato non esiste una seria ragione per ritenere che il manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione sia compreso nella domanda di condono pendente, e avente ad oggetto l’immobile di proprietà dell’appellante.

La perizia a cui si fa riferimento, infatti, contiene una descrizione del fabbricato medesimo che non menziona il manufatto descritto nell'ordinanza di demolizione: la suddetta perizia, infatti, riferisce che oggetto di condono è un fabbricato di tre piani fuori terra, il quale, al piano terreno, presentava un locale accessorio, costruito in aderenza, che ospitava gli impianti tecnologici, scarsamente rifinito e precario sotto il profilo statico.

Ma nell'ordinanza di demolizione si parla di un manufatto di ben 73 mq., alto 3,20 mt., costruito con struttura portante in ferro, tamponatura in poroton e copertura in lamiera, che per le notevoli dimensioni non pare proprio indicare un locale accessorio destinato a contenere solo impianti tecnologici.

L’ appellante, peraltro, pur invocando a proprio favore l'istanza di condono pendente, non l'ha prodotta e così non ha prodotto neppure la documentazione ad essa allegata, dalla quale avrebbe potuto agevolmente desumersi se l'istanza di condono comprendesse anche un locale di 73 mq., costruito in aderenza al fabbricato principale.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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