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L'ISTITUTO della VERIFICA e della VALIDAZIONE del PROGETTO

Il mercato della verifica dei progetti ai fini della validazione: caratteristiche, problemi, soluzioni – premesse e introduzione alla serie di articoli

mauro-moroni.jpegOccorrono di questi tempi – giorno più giorno meno – i venticinque anni dalla riforma epocale del corpus normativo in materia di lavori pubblici che prese avvio con la Legge 109/94 (la chiamavamo “la Merloni”, ve lo ricordate?). Venticinque anni sono tanti e qualunque impresa umana dopo tanto tempo giunge – alfine – alla sua maturità e a una ragionevole compiutezza.

Qualunque impresa, invero, a cui non si sia applicato il modus operandi del fa’ e desfa’ l’è tüt laura’ (che per chi non è lombardo si traduce in “fare e disfare è pur sempre lavorare”).

Ma nel caso della normativa sui lavori pubblici questa maturità, con la conseguente stabilità che avrebbe permesso di valutare gli effetti delle politiche tecniche introdotte dalla riforma, non si è mai raggiunta giacché dal gennaio 1994 a oggi si sono succeduti, con una frequenza difficile a volte da monitorare, millanta interventi di modifica (le famose ss.mm.ii.: successive modifiche e integrazioni) che hanno modificato, e spesso in modo significativo quando non contraddittorio, il testo di legge originale e tutte le successive modifiche e integrazioni precedenti all’ultima.

Abbiamo così registrato qualcosa come sei versioni successive della Legge Merloni, dal 1994 al 2006.

Nel 2006 un’opera di poderoso restyling ha eliminato la “Merloni” sostituendola con il Codice degli appalti pubblici, il D.Lgs. 163/2006 che, pubblicato il 1° luglio, subì le prime “successive modifiche e integrazioni” a ottobre dello stesso anno e, da lì in poi, non si contano le volte in cui il sistema è stato (successivamente) modificato e integrato.

Da ultimo, nell’ennesimo accorato tentativo di combattere un male che già i liberali di fine ‘800 avevano capito essere endemico non alle norme, ma al popolo italiano, il governo Renzi – dovendo allineare la normativa relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a una previgente direttiva comunitaria – indusse un ulteriore poderoso restyling del D.Lgs. 163/2006 ( e ss.mm.ii.) e del collegato regolamento attuativo, il DPR 207/2010 (incluse, ovviamente, le ss.mm.ii.), sostituendoli con il D.Lgs. 50/2016 (e ss.mm.ii.) che lì abrogò (parzialmente) e lì sostituì (parzialmente).

Inutile – credo – aggiungere che lo stesso D.Lgs. 50/2016 fu ed è tuttora oggetto di ritocchi, imbellettamenti, stravolgimenti incredibili e non è detto che al momento in cui leggerete questo articolo la sua versione vigente sia la stessa del momento in cui lo sto scrivendo (un delizioso weekend di metà marzo).

Cosa c’entra questo excursus con il titolo dell’articolo? C’entra, c’entra. Più di quanto si immagini.

L’istituto della verifica e della validazione del progetto 

L’istituto della verifica e della validazione del progetto vide la sua nascita proprio congiuntamente alla prima versione della Merloni, nel gennaio 1994, e venne subito accolto dalle reazioni più disparate e raramente pacate.

Chi inneggiò all’arrivo di uno strumento rivoluzionario nel processo di progettazione e costruzione di opere pubbliche, chi ne decretò con spocchia l’inutilità assoluta e quindi la sua dannosità in quanto ennesimo fardello a carico del processo stesso, chi lo ritenne la peggior iattura che il legislatore potesse inventarsi. Di tutto fu detto e scritto. Ne fu auspicato il rafforzamento ovvero l’abolizione, si scrissero fiumi di parole e si tennero convegni pro e contro.

Fu oggetto di modifiche e aggiustamenti a fronte di ogni modifica e integrazione del corpus normativo, ma – cosa che stupisce ancora oggi anche me (che pur sono un sostenitore convinto della necessità e dell’utilità di questo strumento) non solo non fu mai abolito, ma dopo anni di alterne fortune sembra, almeno esso, giunto finalmente a un livello normativo stabile e sembra che nessuno metta più in dubbio – se non l’utilità – almeno l’esistenza dell’istituto. Anzi un’affermazione piuttosto chiara di Ca(n)tone il Censore nella Linea Guida n. 1 di ANAC, al punto VII.1.11 (nota 1) fa pensare che siano giunti i tempi in cui questo istituto normativo obbligatorio non sarà più disatteso o ignorato ovvero oggetto di incredibili slalom per evitarlo, ma sarà sistematicamente integrato nel processo di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.


(nota 1)
“La verifica dei progetti continua ad avere un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”. Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all’istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L’affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”

Ma, se come proclama ANAC, la verifica della qualità dei progetti ha una straordinaria centralità nel processo di concezione e realizzazione delle opere pubbliche, perché questa attività, sia sul fronte tecnico sia sul fronte economico, naviga in un mare nebuloso e di difficile analisi, comprensione, interpretazione e valutazione. Perché di un’attività importante come questa si sa poco o nulla – e sapere implica oggettività e indipendenza delle nozioni dalla volontà di chi le possiede – degli effetti che induce sul processo.

Quali sono le ragioni di questa discrepanza? Come eliminarla?

Ecco il focus della serie di articoli che seguirà questo e che svilupperà – spero a fondo e in modo convincente una tematica che si è rivelata davvero importante in questi 25 anni.

(Scarica l'Introduzione in PDF)


Gli approfondimenti

Il mercato della verifica dei progetti ai fini della validazione: caratteristiche, problemi, soluzioni – parte 1: il mercato della validazione delle opere di importo inferiore ai 20Mln€

Articolo dedicato alle dimensioni del mercato dei servizi di verifica dei progetti. Non è un tema secondario, come qualcuno potrebbe ipotizzare. Anzi è un tema importante per almeno due ragioni: la prima è che, come sempre, le dimensioni contano (e chi lo nega mente sapendo di mentire), la seconda è che dalle dimensioni del mercato dipende l’interesse di diverse tipologie di operatori – anche non economici – a investire tempo e risorse nella valorizzazione di questo istituto. ... SEGUE

Il mercato della verifica dei progetti ai fini della validazione: caratteristiche, problemi, soluzioni – parte 2: strumenti efficaci per l’affidamento del servizio per importi al di sotto dei 100.000€

In questo articolo si indagano le modalità più virtuose con cui una stazione appaltante può arrivare a costruirsi delle competenze minime ma sufficienti per selezionare in modo consapevole il soggetto cui affidare i servizi di verifica sotto i 40.000€ ovvero quelli compresi tra i 40.000 e i 100.000€. Passerei quindi in rassegna le modalità con cui effettuare una sensata ricerca di mercato, quelle con cui scrivere un incarico di verifica per valore del servizio sotto i 40.000€ e quelle con cui scrivere una lettera di invito a presentare offerta per valore del servizio tra i 40.000 e i 100.000. Infine una disquisizione su come gestire la procedura negoziata spiegando che non è una gara a inviti, ma una vera e propria negoziazione fra più soggetti... IN FASE DI PUBBLICAZIONE


Le principali normative del settore

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Testo del codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). (GU Serie Generale n.266 del 15-11-2001 - Suppl. Ordinario n. 246)

 

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