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L’integrazione tra la piattaforma di approvvigionamento digitale e l’ambiente di condivisione dei dati

Il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 è cruciale per l'implementazione di obblighi legislativi riguardanti piattaforme digitali e condivisione dati nel contesto dei contratti pubblici. Nella nota il Professor Ciribini analizza come l'e-Procurement e l'Information Management convergono verso la gestione digitale del ciclo contrattuale, richiedendo integrazione e coordinamento.

Codice appalti pubblici: convergenza e sovrapposizioni nel ciclo di vita del contratto

Il lasso temporale che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 assume un valore operativo, ma anche presenta implicazioni simboliche, poiché in esso si svolgerà l’adozione di due obblighi legislativi previsti per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti, in base al Codice dei Contratti Pubblici, ovvero al D. Lgs. 36/2023: l’implementazione di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo apposite regole tecniche e la configurazione di un ambiente di condivisione dei dati, per ora non soggetto a certificazioni, né incluso, come la prima, in registri ufficiali.

 

Le-Procurement, ovvero il Public Electronic Procurement, è definito dall’Unione Europea come «the use of electronic communications and transaction processing for public procurement (procedures and methods established for public sector organizations when buying supplies and services) ».

 

Di fatto, nonostante che le disposizioni in merito ai due argomenti si trovino in luoghi diversi all’interno del Codice stesso, l’e-Procurement, che include un ampio spettro interconnesso di sistemi informativi impostati sul principio dell’unicità dell’immissione del dato e dell’interoperabilità tra sistemi informativi, e l’Information Management, definito come gestione informativa digitale dalla legge, che include la modellazione informativa (definita solitamente, in maniera piuttosto generica, con l’acronimo abusato BIM), concorrono a pieno titolo, ma con sovrapposizioni da chiarire, alla gestione del ciclo di vita digitalizzato del contratto pubblico.

Tale ciclo è canonicamente ripartito in cinque componenti o fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione), ed è definito in maniera unitaria nella Parte II del Libro I del Codice, per un verso, e in modo disperso in diversi articoli e allegati, per un altro.

Ciò si deve al fatto che l’approvvigionamento digitale è affrontato unitariamente negli articoli del Codice sotto l’aspetto del ciclo di vita del contratto pubblico, con la focalizzazione principale sulla fase di pre-aggiudicazione e di aggiudicazione, mentre la gestione informativa digitale riguarda diversi aspetti trattati nel decreto legislativo ed è dettagliata in primo luogo negli allegati: dalla programmazione al collaudo.

Alcune fasi del ciclo suddetto sono, peraltro, oggetto di una sovrapposizione, specie in virtù del fatto che esplicitamente si attribuiscono funzioni legate al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e alla gestione delle garanzie alla piattaforma di approvvigionamento digitale, mentre l’ambiente di condivisione dei dati diviene, ormai analogamente alla piattaforma di approvvigionamento digitale, una infrastruttura unitaria e permanente, presto ulteriormente definita da due rapporti tecnici del CEN, uno dedicato alla gestione dei flussi informativi e decisionali, l’altro alla interoperabilità machine-to-machine dei dispositivi.

Questi rapporti tecnici, in coerenza con quanto previsto dalla serie normativa UNI EN ISO 19650, distinguono l’ambiente di condivisione in una componente legata al Workflow Management e in una componente relativa alla gestione dei contenitori informativi, colla premessa che, tramite i Linked Building Data, sia possibile gestire in maniera correlata la totalità dei dati prodotti nel corso di un Project, non solo i modelli informativi.

È palese che, per l’approvvigionamento pubblico, i temi principali siano offerti per la sezione pre-aggiudicativa, da e-notification, pubblicazione elettronica dei bandi di gara, e-access, accesso elettronico ai documenti di gara, e-submission, presentazione elettronica delle offerte, ESPD, documento di gara unico europeo, e-Certis, il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto.

Di fatto, nell’e-Procurement la fase post-aggiudicativa si risolve nel pagamento, ma, anche distinguendo la fase di pre-aggiudicazione, ospitata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale, è negli ambienti di condivisione dei dati che si trovano i contenitori informativi che abbiano a che fare con l’erogazione di un servizio di architettura e di ingegneria, la realizzazione dei lavori, o la gestione di un bene cyber-fisico.

LEGGI ANCHE: La Gestione Informativa nel Codice dei Contratti Pubblici e il ruolo delle Regioni

Per questo motivo, è importante poter considerare, per entrambe le piattaforme, lo strato superiore della gestione dei flussi di lavoro e quello inferiore delle transazioni tra contenitori informativi, intermediate da un dispositivo di connessione. Così facendo, sussistono metadati relativi ai processi, nel livello superiore, e metadati relative alle entità, nel livello inferiore.

Occorre, però, comprendere come nel tempo tali entità, relative all’affidamento e all’esecuzione del contratto, si traducano in dati strutturati anziché in documenti, vale a dire, dati non strutturati: a meno che modelli di apprendimento automatico non siano in grado di leggere e, successivamente, di interpretare tali documenti.
Il valore aggiunto offerto dall’ambiente di condivisione dovrebbe consistere non solo nel permettere l’interoperabilità tra più soluzioni tecniche, ma, soprattutto, proprio pure l’interazione con altri ambienti in cui utilizzare i modelli di apprendimento automatico, così come auspicato dalla legislazione in merito alle piattaforme di approvvigionamento digitale.

L’ambiente di condivisione è definito nella norma internazionale UNI EN ISO 19650-1:2019 come «fonte informativa concordata per una determinata commessa o cespite immobile, per raccogliere, per gestire e per inoltrare ciascun contenitore informativo per tutta la durata della gestione di una commessa».

 

Un unico ambiente di condivisione per la stazione appaltante o ente concedente

Si nota, anzitutto, come la definizione si applica alla singola commessa (o meglio, al singolo Project), mentre il nuovo approccio legislativo prevede un unico ambiente di condivisione per la stazione appaltante o per l’ente concedente.
Si ricorda che l’ambiente di condivisione dei dati data dalla norma BS 1192:2007, ora non più in vigore, intitolata Collaborative production of architectural, engineering and construction information – Code of practice.

Nella norma britannica originaria l’ambiente di condivisione dei dati era descritto nelle sue quattro principali componenti, ma di esso, a differenza della più recente normativa internazionale, non veniva data alcuna definizione.

D’altra parte, i prossimi regolamenti tecnici sovranazionali, a seguito di una pre-norma tedesca e di alcuni documenti di indirizzo britannici, suppliscono ad alcune carenze della definizione suddetta, addebitabili alla sua sinteticità.
Al contempo, una parte significativa dell’uso corrente di tali ambienti si riduce alla loro adozione come gestori documentali, in cui ci si scambiano documenti dematerializzati.

Resta, comunque, da osservare come, sin dall’origine, la nozione di condivisione rispondeva a una istanza di collaborazione che si concretava in buona sostanza nell’ individuare un luogo unitario come deposito dei dati e, soprattutto, dei documenti. Con la nuova interpretazione normativa del CEN tutto ciò verrà meno e, peraltro, la gestione dei metadati e della interoperabilità si trasferirà dai contenitori agli ambienti.

Qualora anche gli ambienti di condivisione dei dati dovessero essere interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gli scenari si arricchirebbero.

I rapporti tecnici del CEN enfatizzano come l’ambiente di condivisione veda nei piani e nei programmi di produzione e di consegna dei contenitori informativi il mezzo che media tra i flussi di lavoro e le entità informative, che fa interagire i processi con i dati. Si osservi, comunque, che alla definizione si aggiunge in nota la distinzione tra il flusso di lavoro e le soluzioni tecnologiche.

L’introduzione e l’elaborazione dei contenitori informativi, che oltrepassano il modello informativo, presuppone il valore contrattuale di tali attività.

In un allegato al Codice si prevede, inoltre, come detto, che le stazioni appaltanti adottino «un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell’affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi».


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