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L’Ingegnere, la SOPRINTENDENZA e le Norme

Ordine & Soprintendenza

Ormai è risaputo che fare il Professionista è alquanto difficile e controverso.

Il ruolo dell’ingegnere nel tempo si è trasformato.

I Tecnici di “una volta” venivano chiamati “Progettisti”, oggi li potremmo epitetare come “Burocrati”.

Un’opera se pur bella architettonicamente o idonea strutturalmente deve essere “calzante” rispetto a tutte le Norme e Vincoli presenti.

Urbanistica, Soprintendenza, Genio Civile, Capitaneria, Demanio, Dogana, Forestale, ASP, Vigili del Fuoco, Patrimonio, Ambiente, Viabilità, ZPS, Arpa, Unità di Bacino, Enea, ecc.. sono solo alcuni degli Enti cui un progetto può ricadere del tutto o in parte.

Paradossalmente un valido tecnico dovrebbe conoscere tutte le Regole e Norme che disciplinano ogni Ente.

In più, in Sicilia (a Statuto Speciale) esistono Norme simili, ma diverse da quelle Italiane.

Pertanto in forma semplice e discorsiva daremo in forma breve delle piccole informazioni riguardanti i vari Enti.

Oggi parleremo di Soprintendenza.

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A seguito del recepimento del DPR 13/02/17 n.31 del “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” e di successivi Decreti Assessoriali, anche la Regione Sicilia ha adottato la nuova procedura per l’esclusione e/o il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i casi riguardanti interventi di edilizia minori.

A seconda, quindi, dell’intervento che si vuole porre in essere sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:

  1. intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve). Per essi, quindi, non occorre inviare alcuna comunicazione alla Soprintendenza e se, per errore, alla Soprintendenza dovesse pervenire un’istanza per interventi ricadenti in una delle tipologie previste nell’allegato A, l’istante dovrà essere immediatamente avvisato che l’intervento previsto non necessita di autorizzazione paesaggistica;
  2. autorizzazione paesaggistica semplificata; l'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, anche in modalità telematica, secondo il modello semplificato riportato nell’apposito allegato al D.P.R. 31 e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, come esplicitato nell’allegato allo stesso decreto.
  3. autorizzazione paesaggistica ordinaria: per gli interventi più significativi.

Tra le innovazioni più rilevanti, anche per la sua efficacia immediata, è l’individuazione di 31 tipologie di interventi “di lieve entità”, elencati nell’Allegato A al DPR, che se eseguiti in aree vincolate NON sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Tra questi ci sono:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d’uso;
  • interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. - la modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
  • interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
  • installazione di impianti tecnologici non soggetti a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
  • installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
  • manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
  • interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni,
  •  inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
  • installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
  • interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici,
  • interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva
  • installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
  • smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
  • fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
  • demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.

Il regolamento individua, poi, ulteriori 42 tipologie di interventi, elencati nell’Allegato B allo stesso D.P.R, soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, se eseguiti in aree vincolate. A questi si aggiunge la possibilità di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute da non più di un anno ed inerenti ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto sia conforme all’autorizzazione già rilasciata. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica, invece, il procedimento autorizzatorio ordinario.

Tra gli interventi che potranno essere realizzati con un iter semplificato ci sono:

  • incrementi di volume fino al 10% e fino a 100 mc eseguiti nel rispetto delle caratteristichearchitettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;
  • interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
  • interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
  • interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
  • interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio;
  • installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici;
  • installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno;
  • adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
  • interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
  • demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
  • realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq;
  • realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
  • verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
  • demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004.

Per un NON professionista sembra tutto facile. Vi possiamo assicurare che NON è così ...