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L’Ingegnere, il GENIO CIVILE e le Norme

Ordine & Genio Civile

Nell’ultimo articolo dal titolo “l’Ingegnere, la Soprintendenza e le Norme” si era parlato del difficile ruolo dell’ingegnere che nel tempo si era trasformato da “Progettista” a “Burocrate”.

Un valido tecnico dovrebbe conoscere tutte le Regole e Norme che disciplinano ogni Ente.

Pertanto in forma semplice e discorsiva continueremo nel dare in forma breve delle piccole informazioni riguardanti i vari Enti.

Oggi tocca al GENIO CIVILE, ricordando che siamo in Sicilia (Regione a Statuto Speciale).

Tralasciando la storia e ricordando che Messina e gran parte della sua Provincia è stata dichiarata sismica nel 1909, dopo il terremoto del 1908, rammentiamo che l’ultima Legge, la 02/02/1974 n.64 (unitamente alla L. 1086/71), oggi si trova contenuta e “assorbita” nel Testo Unico dell’Edilizia, il DPR 380/01 Sicilia (a seguito del recepimento e variazioni dei vari articoli).

Ancor di più, con il D.D.G. (Decreto Dirigente Generale) del n.344 del 16/05/2020 Regione Sicilia sono state introdotte delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici e che oggi regolano l’attività istruttoria.

Si rammenta che oggi la presentazione di un progetto avviene telematicamente e grazie al Portale “Sismica Sicilia” coordinato in modo eccelso dall’Avv. Mario Parlavecchio.

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In rassegna vediamo le varie casistiche:

A)     INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità):

Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistent

  • Nelle zone sismiche 1 (alta sismicità)
  • Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g e 0,25 g. Sono dunque compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido a g (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Appare opportuno precisare che il valore dell’accelerazione massima da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni

I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2;

  • Costruzioni, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzate da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ciminiere, torri, serbatoi e silos, complesse strutture idrauliche o marittime, strutture strallate, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significati
  • Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Appendice 1-elenco A), nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Appendice 1- elenco B). Sono comprese nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situate nelle località sismiche, attribuibili alle classi d’uso III e IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, da realizzare nelle zone ad alta e media sismicità (zone 1 e 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). 

B)     INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE:

Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l’Edilizia), ai sensi degli art. 65 comma 1 e dell’art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, (interventi di “minor rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):

  1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera A), paragrafo 1;
  2.  Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto C.4.1 del DM 17/01/2018;
  3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);
  4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C).

Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018)

C)     INTERVENTI LIBERI, DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE’ DEPOSITO DEL PROGETTO

Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):

Gli interventi “privi di rilevanza “nei riguardi della pubblica incolumità. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004), ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed intervento che, per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si faccia riferimento all’Appendice 2. Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell’art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L.32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a richiesta.

D)     VARIANTI NON SOSTANZIALI

Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto «sblocca cantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali. Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamento sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici ed architettonici, restando nell’ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell’applicazione dell’art. 94 –bis, cui fanno riferimento le linee guida emanate dal MIT, assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale. A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali la realizzazione in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui alla precedente lettera C).

E)     ISPEZIONI E VERIFICHE A CAMPIONE

Gli Uffici del Genio Civile dell’Isola, a seguito di sorteggio automatico esperito attraverso la piattaforma “Sismica Sicilia”, esegue controlli a campione sui progetto depositato, per una percentuale non inferiore al 10%, verificando la completezza degli elaborati depositati ed estendendo il controllo anche al cantiere, con ispezioni ai sensi dell’art. 103 del DPR 380/2001, come recepito dalla L. R.16/2016 (art. 29 L.64/74), al fine di attuare la vigilanza sul territorio per l'osservanza delle norme tecniche. Rimane nella facoltà dell’Ing. Capo o suo delegato, disporre ulteriori controlli sui cantieri ai sensi del sopra richiamato art. 103, in relazione alla complessità, dal punto di vista geomorfologico, geologico e/o strutturale dell’intervento di cui al progetto depositato/zzato, indipendentemente dalla classificazione sismica in cui ricadono.

F)      DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 61 DEL DPR 380/2001

La classificazione degli interventi da sottoporre ad autorizzazione, deposito o semplice comunicazione, prescindono dalle disposizioni di cui all’art. 61 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016 (art.2 della L.64/74)

Ci piace chiudere con la solita frase …

Per un NON professionista sembra tutto facile. Vi possiamo assicurare che NON è così ...

 

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