L’Ingegnere Forense, uno strano figuro a spasso senza titoli dentro e fuori le aule di giustizia
Nuova rubrica di INGEGNERIA FORENSE su INGENIO
Nasce la Rubrica dedicata all'INGEGNERIA FORENSE a cura dell'ingegner Marco Manfroni
Grazie alla lungimiranza, oppure all’incoscienza, dell’editore di questa rivista, pare sarò il Senior Technical Advisor della rubrica Ingegneria Forense, credo di dovermi presentare esponendo sinteticamente la mia storia professionale e la mia visione in merito a questa attività.
Fare l’ingegnere forense in Italia è un mestiere, anzi meno di un mestiere, è un’attività professionale accuratamente negata a priori, nonostante ciò molti tecnici, e tra questi parecchi ingegneri, si dedicano pertinacemente con professionalità e dedizione a questa professione, e in alcuni casi bisogna aggiungere, anche con un certo successo. Questo articolo vuole essere una serena riflessione sulle condizioni al contorno della professione che mi sono scelto e spero un sasso nello stagno, che possa far alzare in volo e partecipare alla discussione i molti tecnici, in molti casi eccezionalmente specializzati in settori di cui l’uomo comune ignora persino l’esistenza, che svolgono quotidianamente questa attività.
Personalmente sono stato sempre attratto dalla ricerca della verità nelle questioni tecniche oggetto di contenzioso, forse perché dopo aver passato migliaia di ore ad ascoltare tesi assolutamente improbabili sul perché le cose stavano andando male in cantiere, alcune di queste addirittura aneddotiche e al limite del fantascientifico, anche se sostenute con grande fermezza e una certa verosimiglianza tecnica, individuare un solido nesso causale e una conseguente altrettanto solida catena effetto-causa-responsabilità, forgiata da evidenze tecnico-scientifiche, costituisce per me una sorta di piacere fisico, un’operazione che mi permette di attraversare la coltre di ricoprimento delle chiacchiere, per approdare al solido substrato delle evidenze scientifiche, dove sta la verità dei fatti.
Questo è stato il motivo per il quale, abbastanza presto, nella mia storia professionale ho deciso di dedicarmi alla consulenza tecnica legale, oggi grazie alla pertinacia del Prof. Nicola Augenti, meglio e più elegantemente conosciuta come Ingegneria Forense. Anche se mi considero ancora un ragazzino, devo ammettere, obtorto collo, che ormai giro attorno a queste faccende da più di cinque lustri.
Il tecnico forense opera essenzialmente in due grandi ambiti, sia nelle vicende civili che penali, come tecnico di parte, cioè come consulente in ambito giudiziale o stragiudiziale di un portatore di interessi, oppure come ausiliario del giudice all’interno del processo, cioè come consulente di chi deve decidere sulle ragioni delle parti.
All’inizio della mia carriera alcuni giudici, forse notando il mio impegno, oppure semplicemente perché era uso farlo con tutti i nuovi consulenti recidivi che si agitavano cercando di mostrarsi capaci, mi suggerirono una scelta, fare solo il consulente o il perito del giudice, e non lavorare mai per i privati, perché fare anche il c.t.p., e quindi mettersi al soldo di una parte processuale, non solo avrebbe inquinato la mia forma mentis, abituandomi a vedere l’interesse di una parte e non la sola verità dei fatti, ma avrebbe gettato una luce sinistra sulla mia integrità professionale, avrei, avuto un prezzo sul mercato professionale, e chi si può fidare totalmente di un ausiliario che solitamente ha un prezzo cucito addosso? In caso contrario, mi fu detto, per questioni importanti, mi sarebbero stati sempre preferiti dipendenti pubblici o professori universitari prestati alla consulenza tecnica, cioè professionisti che svolgevano una attività, per sua stessa natura, fuori dal mercato, non li avrebbero messi in imbarazzo sotto questo aspetto.
Come se esistessero due categorie di ingegneria forense, una alta, quella dei c.t.u. e una bassa, al limite del malaffare, quella dei c.t.p. Decisi di non accettare il consiglio e quindi di praticare anche, e forse soprattutto, la sorella minore della consulenza al giudice, nonostante le quasi duecento consulenze svolte in diverse sedi giudiziarie, la consulenza di parte o su contenzioso in fase stragiudiziale è sempre stata una delle mie attività principali. Uno dei motivi che mi ha spinto a questa scelta è stata la convinzione che se esiste un palese riconoscimento delle qualità professionali di un ingegnere forense, questo si manifesta esclusivamente nell’ambito della c.t.p., perché con il trascorrere del tempo i punti di vista, le strategie di difesa o di attacco legale sotto il profilo tecnico, o semplicemente i consigli dati, diventano sentenze, transazioni o accordi, validando o meno l’attività del professionista, permettendogli di ottenere fama duratura di buon tecnico forense fra gli avvocati e le parti.
Torniamo ora il ruolo del consulente tecnico, è solo ausiliario del giudice o in molti casi, giudice della causa? Chi ha una pratica corrente di queste faccende, sa benissimo che in un numero sempre maggiori di procedimenti è il c.t.u. il vero giudice della causa, e fanno fede di questo le pagine e pagine di consulenze tecniche direttamente copiate nelle sentenze. Benché manchino puntuali rilevazioni statistiche sull’incidenza dell’utilizzo delle consulenze nel processo civile, è ormai un dato di comune esperienza che il numero di richieste di c.t.u. all’interno dei procedimenti sta crescendo in maniera esponenziale. E parallelamente, nella formazione del convincimento del giudice e dunque nella motivazione dei provvedimenti, hanno sempre più campo le conclusioni dell’elaborato peritale del c.t.u.
Veniamo ora al succo, anzi al distillato del succo, che generalmente è più buono, ma in questo caso è amaro, a fronte di questo maggior peso dei c.t.u. e dei periti nei procedimenti giudiziari è corrisposto un maggiore riconoscimento da parte del legislatore nei confronti di questi ruoli? Assolutamente no! Vogliamo affrontare l’aspetto della modalità di scelta del consulente e della verifica della sua speciale competenza, cioè competenza superiore a quella dei tecnici che mediamente svolgono la professione alla quale la c.t.u attiene, quale è il metodo di scelta previsto dal legislatore? La rotazione! Quale è il metodo di verifica delle competenze? In genere, si ritiene che il professionista abbia raggiunto speciale competenza dopo tre anni di iscrizione all’Ordine! Quale è il compenso del perito nel processo penale, dove si distribuiscono anni di galera e le liquidazioni sono sempre calcolate a vacazione? Quattro euro all’ora, il che costringe ad avvilenti pantomime, tollerate da giudici e pubblici ministeri, per aumentare il numero delle ore riconoscibili e giungere ad un compenso liquidato e fatturato, non dignitoso, ma almeno minimamente accettabile, che però porta alla completa distruzione della dignità del perito, che deve ciurlare nel manico delle ore lavorate, magari di fronte ad un pubblico ministero.
Tralasciamo la questione dei compensi, intollerabile, ma stabilita per legge, e affrontiamo l’aspetto delle nomine. Il c.t.u. deve essere scelto a rotazione sull’albo del tribunale, fortunatamente ciò deve conciliarsi con l’assenza di danno per la giustizia, il che consente di giustificare, anche su un piano tecnico giuridico, l’esistenza, nelle aule di giustizia, del criterio fiduciario: il giudice può sempre sostenere che solo un consulente conosciuto e di cui sia stata già accertata la competenza è in grado di assicurare professionalità e rispetto dei tempi. E qui, tra le pieghe della legge, nasce, nei fatti, l’ingegnere forense. Ma a parte questa forzatura, che può addirittura esporre il giudice a procedimenti disciplinari, la vera ratio della legge rimane quella della rotazione su di un albo svuotato da ogni verifica di speciale competenza, con ogni possibile negazione della competenza.
Nella riforma del 2009, ci si è limitati ad enunciazioni di principio oppure a prendere atto di qualche prassi virtuosa dei tribunali italiani (trasfondendola in norma), senza però cogliere appieno lo snodo fondamentale del problema, che ruota intorno alla nomina, cioè alla scelta del c.t.u. e all’esistenza di c.t.u. specializzati. Sarebbe stato lecito attendersi, in particolare, regole chiarificatrici sulla formazione degli elenchi e sulla preparazione tecnica e giuridica degli iscritti. Ma visto che ciò non è avvenuto, può essere utile tornare a riflettere sui meccanismi di scelta del consulente e domandarsi, a breve termine, se qualche correttivo possa essere adottato in via interpretativa e, in una prospettiva di più ampio respiro, cosa sia possibile fare in vista della creazione di una figura specifica e ben definita di esperto all’interno delle rispettive categorie professionali, nel nostro caso, l’ingegnere forense. Fino a quando ciò non avverrà, sarà perdurante la svilente situazione attuale, dove competenza, conoscenza e meriti pregressi non hanno nessun riconoscimento, se non in quel traballante “assenza di danno per la giustizia”.
Se davvero si vuole mantenere il principio dell’alternanza senza creare un danno per la giustizia, un primo passo può essere quello di insistere sulla specializzazione. Creando un albo di soli “specialmente competenti” in ambiti specifici. In questo senso, un ruolo fondamentale compete alle istituzioni ed, in particolare, agli Ordini professionali, i quali dovrebbero farsi carico di formare – fra gli iscritti che desiderano proporsi per l’incarico di consulente nei processi – la peculiare figura specializzata, offrendo strumenti ed opportunità volti a sensibilizzare gli aspiranti sulla natura dell’attività, sui doveri del c.t.u. e del c.t.p., sulla procedura da seguire, sui tempi da rispettare, sul modo col quale compilare correttamente la parcella. Nella lotta senza quartiere intrapresa dal sistema-giustizia italiano non solo per abbattere l’arretrato e rendere i tempi processuali compatibili con quelli di un paese civile, a tutti è richiesto un impegno adeguato, e ciò che noi ingegneri possiamo fare è innalzare la qualità delle nostre consulenze e perizie. Al sistema-giustizia spetta la scelta appropriata del consulente tecnico – oggettiva e quindi non clientelare, ma, al contempo ragionata, e quindi rivolta ad un professionista competente – che costituisce un elemento indispensabile per giungere al giusto processo garantito dalla Carta costituzionale.
Nonostante le contraddizioni del sistema messe in luce in questo articolo, a mio avviso, gli ingegneri non debbono approcciarsi ai tribunali come ad uffici di collocamento governati con sistemi astrusi, cercandovi facili incarichi contando sulla rotazione, solamente perché altre più lucrose attività sono state limitate dalla congiuntura economica negativa, devono farlo come professionisti, studiano la notte per costruirsi gli strumenti per ben operare di giorno, creandosi la giusta professionalità, e distinguendosi per qualità delle prestazioni tra i consulenti del giudice, in poche parole, diventando ingegneri forensi, perché la giustizia, anche se a volte in questo paese può non sembrare, è una cosa seria.
Questo articolo è per me l’incipit di una nuova attività, e rimarrà un’anomalia che non si ripeterà, dal prossimo solamente argomenti altamente formativi per l’attività dl ingegnere forense in generale, e nello specifico, in ambito edile, e bando alle ciance sui massimi sistemi.