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L'autorizzazione paesaggistica diventa più semplice: semplificazioni per interventi minori

L'autorizzazione paesaggistica diventa più semplice: semplificazioni per interventi minori

La Conferenza Unificata ha dato l'ok al silenzio assenso per i pareri obbligatori e vincolanti delle soprintendenze per interventi edilizi 'leggeri'
Ora è (quasi) ufficiale. La Conferenza Unificata dello scorso 7 luglio ha dato infatti parere affermativo alla modifica delle procedure (tramite apposito DPR) per gli interventi edilizi di lieve entità indicati nello schema di regolamento approvato già in via preliminare dal CDM: di fatto, sarà possibile procedere alle modifiche scaduti i termini dell’invio della domanda che variano dai 30 ai 60 giorni.
 
Il nuovo regolamento reca quattro allegati che contengono, rispettivamente:
- l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell'allegato A); 
- l'elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell'allegato B); 
- lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C);
- la scheda di relazione paesaggistica semplificata (allegato D), che è l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'autorizzazione paesaggistica semplificata riguarda quindi gli interventi volti a: 
  • miglioramento dell'efficienza energetica;
  • adeguamento antisismico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (compresa l'installazione di un servo-scala o ascensore esterno) che non comportino elementi emergenti dalla sagoma saranno esentati dall'autorizzazione paesaggistica.
Nello specifico, le opere escluse dal nullaosta paesaggistico (e disciplinate dall'allegato A del DPR) trattano gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica che non comportino manufatti emergenti dalla sagoma, ma anche le installazione di pannelli solari o fotovoltaici su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni, le sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, gli interventi nel sottosuolo come la realizzazione di volumi completamente interrati che non comportino opere sopra-suolo, le opere temporanee che occupino suolo per non più di 120 giorni nell'anno e le installazione di tende a protezione di attività commerciali o in spazi pertinenziali a uso privato.

Tra gli interventi dell'Allegato B (impatto livelle sul territorio), si segnalano interventi che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell'edificio o sulla sagoma, la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, aventi una superficie non superiore a 30 mq e l'installazione di impianti fotovoltaici o termici visibili dall'esterno.