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L'ascensore con ostacoli all'accesso alle aree private è sempre vietato

Per la Cassazione, non è possibile mettere l'ascensore se l'impianto limita l'accesso ai box di proprietà esclusiva di un condominio e questo anche quando la realizzazione serva ad eliminare le barriere architettoniche per un diversamente abile

Niente ascensore se ostacola l'accesso alle aree private (box di proprietà esclusiva) di un condominio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che nella sentenza 24235/2016 del 29 novembre ha precisato l'impossibilità di installare l'impianto di salita e discesa, qualora vengano limitati gli accessi, anche qualora la sua realizzazione serva ad eliminare le barriere archiettoniche per un diversamente abile.

Attenzione: il divieto all'ascensore è indipendente all'utilizzo da parte del proprietario del box per parcheggiare l'automobile. Così la Corte Suprema ha accolto il ricorso di un condomino proprietario di un box auto proprio alle spalle dell'ascensore 'incriminato': il varco tra l'impianto e il box, nel caso specifico, era di soli 12 centimetri, inferiore al metro e 20 stabilito dalla legge di riferimento (DM 235/1989).

Nella sentenza, di fatto, si da prevalenza al diritto di proprietà rispetto all'esigenza di eliminare gli ostacoli sul percorso dei portatori di handicap: è illegittima qualsiasi novità deliberata dagli altri condomini quando comporti l'inservibilità del bene comune al'uso o al godimento anche di uno solo degli altri inquilini (art. 1120 del Codice Civile) e ciò vale in caso di inservibilità 'parziale', ossia limitazione dell'utilità che il condomino aveva in precedenza. Non rileva, fra l'altro, il fatto che i garage non fossero mai stati usati per metterci le automobili, visto che lo spazio ridotto compromette un diritto di proprietà che non viene meno per l'utilizzo mancato.

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