Sicurezza | Ingegneria Strutturale
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L’approccio al rischio nelle costruzioni: principi e considerazioni

Nell'odierno panorama tecnico e normativo, la questione del rischio nelle costruzioni assume una rilevanza centrale, diventando spesso un punto di scontro tra ingegneria, magistratura e politica. La società attuale, con le sue continue evoluzioni, impone una riflessione profonda sull'approccio al rischio, sulla percezione della sicurezza e sulle responsabilità ad esso connesse. Il seguente articolo, redatto dall'esperto Pietro Baratono, analizza in maniera dettagliata e approfondita le dinamiche attuali, offrendo spunti di riflessione e suggerimenti per un rinnovato sistema di gestione e valutazione del rischio nel settore delle costruzioni.

L’approccio al rischio per come è oggi definito nelle varie recenti normative ed in quelle in predisposizione, è connesso strettamente a un processo decisionale di natura amministrativa e tecnica.

I rischi presuppongono delle decisioni e l'analisi del rischio richiede un approccio di tipo olistico ed interdisciplinare.

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

I rischi sono diventati oggi un fondamentale fattore di confronto sociale e di mobilitazione politica.

Osservo che il rischio non esiste da solo, indipendentemente da ciò che noi percepiamo, mentre diventa un'istanza politica solo quando le persone sono consapevoli.

E’ per questo motivo che il rischio viene raramente percepito, se non evidenziato da un incidente, che solo in quel momento fa assumere al rischio stesso rilevanza politica.

 

Se da un lato l’ingegneria e la scienza in generale ragionano in termini di affidabilità, la magistratura elabora le sue ipotesi in chiave deterministica, sulla base delle leggi oggi in vigore, che parlano di sicurezza senza introdurre un rischio, ovvero una possibilità di accadimento.

Per questa ragione la norma primaria deve fare chiarezza sul tema, specificando che il rischio nullo non esiste e che c’è sempre una probabilità di accadimento di un evento avverso. Sta al soggetto interessato dimostrare che è stato fatto il possibile per minimizzare il rischio, tenuto conto delle risorse disponibili e delle condizioni al contorno.

Il termine corretto, in ogni caso è “mitigazione del rischio”.

Come il nuovo Codice Appalti richiama la prevalenza del principio giuridico del risultato, in modo da consentire al giudice di operare una scelta traguardando l’obiettivo della realizzazione, così ad esempio il nuovo DPR 380 dovrebbe sancire la prevalenza dei principi affidabilistici ovvero prevedere nelle Norme Tecniche “un livello minimo di affidabilità di una costruzione in relazione ad un determinato livello di rischio, quale soglia socialmente accettabile sulla base delle conseguenze del danno, o del collasso, sulle persone e sui beni”, come è scritto in una bozza di qualche anno fa elaborata dal Consiglio Superiore LL.PP.

Tuttavia, per ottenere questo risultato in modo chiaro occorre elaborare un disegno di legge delega di revisione del TU Edilizia che preveda appunto i principi di affidabilità al posto della certezza della sicurezza, come stabilito al comma 1 dell’odierno art.64 DPR 380/01: “La realizzazione delle opere …, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”.

La legge delega potrebbe poi cogliere l’occasione per introdurre un altro tema molto importante, verso cui sta convergendo l’Europa: il cosiddetto Digital Building Logbook, ovvero il fascicolo digitale del fabbricato, iniziando ovviamente dalle nuove opere, tendendo verso la completa digitalizzazione della conoscenza, ovviamente in un tempo congruo.

 

Tornando al tema del rischio, la domanda che dobbiamo porci è: in che modo la nostra società affronta le incertezze che essa stessa genera?

Oggi l'amministrazione statale, la politica, il management industriale, negoziano i criteri che stabiliscono cosa sia ragionevole e sicuro e cosa no.

Il risultato di questo confronto sono atti amministrativi che tendenzialmente trasformano una colpa complessiva in una soluzione gestionale validata.

Nella società globale del rischio, tuttavia, le regole possono essere tutte rispettate, senza che ciò garantisca alcuna sicurezza, ciò rappresentando una plastica dimostrazione che il rischio nullo non esiste.

Il senso comune che finora ci ha condotto ad una mentalità secondo la quale tutto deve essere sotto controllo, ragionando in termini di “perfetta sicurezza” è oggi completamente superato e ciò, ripeto, deve essere sancito in un dispositivo di legge.

In una società spesso inconsapevole, questo nuovo approccio potrebbe condurre tuttavia al suo esatto opposto: la percezione dell'incertezza e dell'insicurezza da parte dell’opinione pubblica.

Per questo motivo, nel settore degli asset pubblici (infrastrutture di trasporto, uffici pubblici ecc) dovremo passare dalla “perfetta sicurezza” al concetto di “gestione del rischio” da parte dei vari soggetti, gestione che dovrebbe essere validata da un Ente terzo abilitato. Un esempio in tal senso sono le procedure oggi previste da ANSFISA nell’ambito della gestione della sicurezza delle infrastrutture di trasporto.

I tecnici possono solo elaborare dati e rappresentare i rischi connessi, ma non potranno mai stabilire quali possano essere le soluzioni culturalmente, socialmente e politicamente accettabili.

È la politica che dovrebbe acquisire la priorità rispetto alle argomentazioni tecnico-scientifiche, visto che gli esperti detengono solo il controllo della sicurezza probabile, nel momento in cui affrontano i pericoli che il progresso stesso ha prodotto.

Ad esempio il rischio prodotto dal COVID-19 evidenzia la crescente importanza dell'inconsapevolezza nella produzione del rischio e nella sua definizione in quanto le precise modalità di trasmissione della malattia, l'effetto dei vaccini, ecc. rimangono ancora adesso poco conosciuti.

In definitiva i rischi possono essere considerati come eventi sistematici che devono essere regolamentati dalla politica generale. In altre parole, l’analisi e la gestione del rischio unitamente ai suoi regolamenti “deresponsabilizza” ovvero priva l'evento della sua origine individuale correlandolo invece all'organizzazione e quindi all’Ente, alla catena delle precauzioni adottate ecc.

In questo quadro, oltre alle necessarie modifiche legislative, l’intervento di una assicurazione basata sulla non-colpevolezza (negligenza grave e dolo a parte) potrebbe eliminare i contenziosi legali mitigando il risentimento della popolazione.

Costruendo pertanto una legislazione coerente con i principi della mitigazione del rischio (legge delega per la rielaborazione del DPR 380/01, aggiornamento delle NTC 2018) ed introducendo un sistema assicurativo a protezione delle decisioni tecniche, il sistema produttivo insieme alla politica ed alle sue decisioni, potrebbero affrontare con maggiore serenità il proprio futuro, che è e sarà sempre imprevedibile.

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