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L'ampliamento dell'immobile in zona vincolata è fuori dal perimetro del Terzo condono edilizio

L'applicabilità del terzo condono edilizio, in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata, è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

E' un classico, vista la mole di sentenze sull'argomento, che evidentemente crea ancora qualche dubbio: le regole del Terzo condono edilizio, quello del 2003 (DL 269/2003) sono stringenti, tanto da includere nel perimetro della sanatoria straordinaria in zona vincolata solo determinati lavori 'minori'.

Ecco perché, come spiega il Tar Lazio nella sentenza 19641/2023 del 27 dicembre, l'ampliamento di circa 25 metri quadri di un immobile non può rientrare nella sanatoria straordinaria.

 

Le regole del Terzo condono edilizio in zona vincolata

Il TAR sottolinea come la lettura coordinata dell'art.32 del DL 269/2003 (Terzo condono), degli artt. 32 e 33 della legge 47/1985 (Primo condono) e della legge regionale 12/2004 induce a ritenere che:

  • a) il comma 26 dell’art. 32 del decreto legge n. 269/03 costituisca la norma generale che perimetra l’ambito della sanatoria in riferimento agli immobili vincolati, anche nell’ipotesi di vincolo successivamente apposto, consentendola per i soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1) e, viceversa, escludendola per gli aumenti di volumetria e per le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato);
  • b) il comma 27 del citato art. 32 e l’art. 3 della legge regionale introducano ulteriori limiti alla condonabilità degli abusi commessi sugli immobili vincolati, fermo restando che gli abusi stessi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo; unici casi in cui in via generale - si ribadisce - il comma 26 dell’art. 32 del D.L. n. 326/03 ammette la sanatoria.

 

Terzo condono edilizio: niente sanatoria in area vincolata per il seminterrato che diventa cantina

In virtù delle stringenti regole del Terzo condono edilizio (art.32 comma 26 DL 269/2003), è assolutamente impossibile sanare opere che abbiano sviluppato nuove superfici e nuovi volumi in area vincolata, anche qualora tali volumi siano interrati.


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Condono possibile solo per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria

Questa è l’interpretazione del quadro normativo di riferimento sostenuta dalla prevalente giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi, secondo cui “l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

Tutte le considerazioni che precedono confermano, dunque, la legittimità del diniego di condono opposto al ricorrente, in quanto l'intervento ricade in zona vincolata e comporta aumento di volume e superfici utile.

Ne deriva che tale intervento è riconducibile alle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al D.L. n. 269/2003, il cui condono è escluso dalla normativa di settore.


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Allegati

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