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L'alt della Cassazione: niente bonus ristrutturazioni se il fabbricato è in costruzione

La Cassazione è chiara sulle condizioni del bonus ristrutturazioni: per beneficiare della detrazione i lavori devono essere di ristrutturazione e non di completamento

Bonus ristrutturazioni: niente da fare con fabbricato in costruzione

Il principio di diritto contenuto nell'ordinanza 13043/2019 dello scorso 15 maggio della Corte di Cassazione è molto importante: non possono essere detratte le spese sostenute dal marito per i lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico sull’immobile in comproprietà con la moglie, se tali lavori sono stati effettuati sul fabbricato ancora in costruzione, risultando, dunque, come lavori di completamento e non di ristrutturazione.

Ristrutturazioni edilizie e requisiti per la detrazione fiscale

Nel caso di specie, di fronte al ricorso, i giudici di legittimità hanno confermato che la locuzione “ristrutturazione edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.

Secondo la Cassazione, la Commissione tributaria regionale si era espressa esplicitamente e direttamente sul fatto decisivo oggetto della controversia e cioè sul “se”, alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi con contestuale richiesta della detrazione delle spese, l’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione e di risparmio energetico fosse stato ultimato, come affermato dal contribuente, o ancora in costruzione, come sostenuto dall’ufficio.

In particolare i giudici di appello avevano affermato che l’uomo non aveva dimostrato l’ultimazione dei lavori a fronte di elementi probatori significativi, espressamente presi in considerazione, quali “…la certificazione catastale, la comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo…”, e testualmente richiamati dalla Cassazione.

Ne deriva che la CTR è giunta ragionevolmente alle conclusioni - sfavorevoli per la contribuente - cui è pervenuta, senza che possa rilevare l'omesso esame di ulteriori elementi istruttori, dal momento che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404) e in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

Demolizione, ricostruzione e nuova costruzione: ulteriori osservazioni sulle agevolazioni fiscali

La rivista telematica FiscoOggi dell'Agenzia delle Entrate evidenzia in merito che l'art.16-bis del Tuir, nell’individuare le varie tipologie di interventi agevolabili, rimanda all’art.3, comma 1 del Dpr 380/2001 e, in particolare, per quanto riguarda i lavori eseguiti nelle singole unità immobiliari, richiama (anche) gli interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d).

Nella recente risposta a interpello n. 150/2019 (che ha ritenuto spettante la detrazione per le sole spese di ristrutturazione dell’edificio esistente e non anche per quelle di ampliamento), l’Agenzia ha ribadito che l’intervento edilizio agevolato deve avere carattere conservativo del patrimonio immobiliare esistente e ha evidenziato che la qualificazione della tipologia di interventi effettuati spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente per le classificazioni urbanistiche.

Ai fini delle agevolazioni previste dall’art.16-bis richiamato, infatti, dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulta se l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art.3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001) o piuttosto in un intervento di nuova costruzione (art.3, comma 1, lettera e), Dpr 380).

Al riguardo l’Agenzia ha confermato che, se l’intento conservativo non permane (nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, rispettando la volumetria dell’edificio preesistente – vedi anche circolare n. 7/2018), la detrazione non può essere riconosciuta poiché l’ampliamento della volumetria preesistente determina che l’immobile vada considerato “nuova costruzione”.

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