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L’Agenzia delle Entrate e il “FRENO” al Super Bonus

Ordine & Super Bonus

Chi ha avuto la fortuna (o la sfortuna) di leggere la risposta n.87 dell'Agenzia delle Entrate in merito al Super Bonus 110% e dal titolo "interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo - Articolo 119 D.L. 19/05/20 n.34 (Decreto Rilancio in vigore al 31/12/20)" si sarà fatto una precisa idea del perchè il Super Bonus 110% stenta a partire non solo in Sicilia, ma in tutta Italia.

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Noi tutti eravamo convinti (e forse anche il Legislatore) che lo scopo dell'utilizzo del Sisma Bonus era quello di cercare di incentivare e migliorare sismicamente il patrimonio edilizio privato, prescindendo dalla circostanza di chi fosse il proprietario.

Non è così!!!

Con la risposta n. 87 l'Agenzia delle Entrate (AdE), specifica, che se un'unita immobiliare è costituita da 2 appartamenti i quali afferiscono ad un unico proprietario, NON si può utilizzare il sisma bonus 110% a meno che non sia costituito un condominio.

Il perché di questa dubbia e NON condivisibile interpretazione secondo l'AdE è da ricercare leggendo il comma 4 dell'art.119 del Decreto Rilancio (riferito agli interventi antisismici), a differenza del comma 1 del medesimo articolo 119 (Ecobonus), che non fa alcun riferimento, alle "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno più accessi autonomi dall'esterno".

In sostanza secondo l'Agenzia, "... i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Super Bonus, su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze".

Ciò comporta (sempre secondo l'Agenzia), "... che le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico soggetto e pertanto, non costituito in condominio, non sono, invece, ammesse al Super Bonus".

Pertanto, alla domanda se un edificio a 2 elevazioni e con 2 appartamenti con lo stesso proprietario poteva usufruire del Sisma Bonus, l'AdE categoricamente rispondeva: "... Nel caso di specie, pertanto, essendo l'intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni, dei solai, sulle murature perimetrali dell'edificio terra/cielo e sul tetto e dunque, su "parti comuni" alle due unità immobiliari distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che compongono l'edificio di un unico proprietario, le relative spese non sono ammesse al Super Bonus".

Verrebbe da chiedersi ... perchè fare una Legge per poi NON poterla applicare?

La nostra cultura matematica e da ingegnere, ci porta a pensare e credere che l'interpretazione di una Legge si deve basare sull'OGGETTO e sullo SCOPO cui la stessa è stata ideata e non sullo studio della punteggiatura e del significato più "primitivo e negativo".

Siamo sicuri che il Sen. Ing. Cristiano Anastasi (grande lettore di Ingenio Messina), persona estremamente competente, avendo contribuito alla stesura della Legge sui Bonus, INTERVERRA' in modo autorevole, nelle sedi opportune, facendo comprendere una volta per tutte all'Agenzia delle Entrate, che il LEGISLATORE ha l'obiettvo di aiutare il cittadino e migliorare il patrimonio esistente.

Purtroppo ... LA CONFUSIONE PORTA A "NON FARE" ...

Sarebbe un vero peccato perdere un'occasione epocale come quella dell'utilizzo del Super Bonus 110%.