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L’acustica nei cantieri edili e sui luoghi di lavoro: il rumore e la normativa acustica

L'acustica nei cantieri è un aspetto cruciale per la tutela del territorio e dei lavoratori. Esploriamo la normativa, gli obblighi e i metodi per il calcolo del rumore e quelli per gestire l'impatto acustico, garantendo il rispetto dei limiti sonori e la sicurezza in cantiere.

I rumori nei cantieri edili

Iniziamo questo iter parlando della generazione del rumore nei cantieri edili. Questa è soggetta a due principali ambiti normativi, il primo a tutela dei ricettori presenti nell’area circostante il cantiere e il secondo nei confronti dei lavoratori stessi, addetti ai lavori.

In ambito nazionale e regionale, la normativa acustica indica i livelli sonori che non devono essere superati sui ricettori durante lo svolgimento delle attività di cantiere, ovviamente in deroga rispetto ai limiti previsti dalle classificazioni acustiche comunali.

La norma UNI 11728:2018 infine fornisce indicazioni per definire gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico di cantiere.

A tutela dei lavoratori, la normativa vigente – il D.Lgs. n. 81/2008 – prevede invece dei limiti di esposizione sonora a cui i lavoratori possono essere esposti. Tale Normativa è applicabile agli addetti ai lavori di un cantiere edile e a tutti gli ambienti di lavoro in genere.

 

L’acustica nei cantieri edili

L’avvio di un’attività di cantiere deve prevedere, in fase preventiva, la valutazione di impatto acustico al fine di stimare il rispetto o meno dei limiti sonori previsti dalla Normativa.

L’attività di un cantiere produce in genere un incremento significativo di rumore ambientale che può arrecare o meno disturbo al contesto in cui si opera.

La valutazione di impatto acustico viene effettuata nei confronti dei ricettori sensibili presenti nei dintorni dell’area di cantiere; perciò, si riporta di seguito la definizione di inquinamento acustico e ambiente abitativo, definiti nella legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995:

  • a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  • b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

In ambito nazionale, la valutazione di impatto acustico è determinata in base all’art. 6 della Legge Quadro n. 447/1995, come di seguito citato:

  • h) l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, co. 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Si demanda poi ai regolamenti comunali di attuazione della classificazione acustica in cui sono attuati i limiti per le attività in deroga di cantiere previsti dalle determine regionali.

In generale, come definito dal D.G.R. n. 2510/1998 della Liguria, per le attività di cantiere sono previsti, all’art. 3, le seguenti disposizioni in termini di rumore:

2. per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all’art. 2 della Legge n. 447/1995, il valore limite massimo di immissione misurato in facciata dell’edificio più esposto non dovrebbe superare:
- 70 dB(A) limitatamente agli intervalli lavorativi concessi, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
- 80 dB(A) limitatamente a fasce orarie esplicitamente stabilite e ricomprese tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00; potrebbero essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse
[…omissis…]
In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell’edificio interessato dall’attività non dovrebbe essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

È da considerarsi di regola implicita nell’eventuale attività di controllo, l’esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. L’applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

  

Classificazione acustica comunale e classi acustiche

Quanto sopra riportato, rende doverosa una breve spiegazione sulla classificazione acustica comunale. Le zonizzazioni acustiche comunali prevedono la suddivisione del territorio in sei “classi acustiche” in funzione delle destinazioni d’uso.

E per ciascuna di esse si definiscono due diversi limiti, detti di emissione e di immissione.

I primi rappresentano il rumore emesso da una singola sorgente misurato in prossimità della stessa e in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, mentre i secondi costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti che può essere immessa nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno.

Di seguito, sono riportate le definizioni delle classi acustiche:

CLASSE I - Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: appartengono a questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto: sono le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana: sono le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali: le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali: sono le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

 

Nella Tab. 1 sono riportati i limiti di immissione ed emissione sonora per ciascuna classe.

Tab. 1 Classificazione acustica del territorio
Tab. 1 Classificazione acustica del territorio (Legge Quadro n. 447/1995)

  

Le immissioni sonore sono in genere difficilmente rispettate nel caso dei cantieri edili e, per tale motivo, sono spesso necessarie autorizzazioni in deroga ai limiti di immissione sonora dell’area in cui il cantiere è previsto.

A titolo di esempio, si riporta lo stralcio del centro di Genova in larga scala in modo tale da osservare le diverse classi acustiche presenti nell’area (Fig. 1).

 

Fig. 1 Stralcio della classificazione acustica di Genova
Fig. 1 Stralcio della classificazione acustica di Genova

   

Deroghe e loro procedure

Osservando i limiti di immissione previsti per le singole classi acustiche e i limiti in deroga per le attività di cantiere, appare ovvio che nella maggior parte dei casi, le immissioni sonore di classe sono ampiamente superate.

La deroga è spesso necessaria quando un cantiere edile è immerso in un contesto urbano e comunque quando all’interno dello stesso sono presenti delle abitazioni.

La procedura di deroga è sempre necessaria in quanto tutti i macchinari – comunemente impiegati in un cantiere – hanno emissioni sonore elevate che generano immissioni sui ricettori eccedenti i limiti di classe.

Per tale motivo, occorre condurre una valutazione tecnica in cui siano vagliate, in funzione delle lavorazioni e dei macchinari previsti, le immissioni sonore sui ricettori per stimare l’entità del superamento dei limiti e il rispetto dei valori concessi in deroga.

A seconda dell’entità del cantiere, la valutazione tecnica può essere svolta con un semplice foglio di calcolo, elaborato secondo i principi della Norma ISO 9613, o con l’ausilio di software acustici previsionali; questi ultimi sono fondamentali nei cantieri di grande estensione ove si vogliano valutare le immissioni sonore in larga scala e gli scenari acustici che si possano manifestare.

In entrambi i casi, è fondamentale il reperimento dei livelli sonori emessi da tutti i macchinari, ma soprattutto la corretta valutazione degli scenari di rumore che si possono generare durante la vita del cantiere. Una corretta e obiettiva valutazione dovrebbe seguire una procedura analoga a quanto di seguito descritto:

  1. identificazione dei ricettori;
  2. identificazione dei macchinari, utilizzo degli stessi e delle fasi di lavorazione.
  3. valutazione previsionale di impatto acustico;
  4. indicazioni, se necessarie, di opere di mitigazione acustica;
  5. fase di monitoraggio acustico durante l’esecuzione delle opere – richiesta solitamente per cantieri con criticità particolari.

NOTA
Importante puntualizzare che tutti i macchinari operanti in un cantiere edile devono essere omologati CE e possedere la marcatura con l’indicazione della potenza sonora, come previsto dalla Direttiva Europea n. 2000/14/CE recepita dal D.L. 04/09/2022, n. 262 e D.M. 24/07/2006.

Tutti i macchinari dovrebbero essere provvisti di un’etichetta ove riportato il dato della potenza sonora (LW). 

Tale informazione è preziosa sia per il professionista addetto alla valutazione di impatto acustico sia per l’operatore.
Reperiti i dati di tutti i macchinari di cantiere ed effettuato in via preliminare uno o più rilievi fonometrici nella zona di interesse, al fine di stimare lo stato ante opera, si procede con la previsione e la quantificazione delle nuove immissioni di rumore prodotte dai macchinari di cantiere e dalle lavorazioni previste.

Considerando le caratteristiche del territorio e la localizzazione dei ricettori in prossimità dell’area si effettuano i calcoli previsionali del rumore ipotizzando la situazione peggiore di rumore che si possa presentare durante il cantiere.

Il risultato dei calcoli fornirà i livelli di rumore in diversi punti dell’area di studio, in particolare i livelli di immissione sonora assoluti sui ricettori individuati.

Il criterio seguito per determinare i livelli sonori nei punti ricettori individuati è quello di massimo disturbo ovvero si dovrebbe applicare per ogni ricettore la situazione più gravosa.

Nei casi in cui il terreno è in piano e non presenta avvallamenti orografici significativi, il punto più prossimo al cantiere corrisponde tipicamente alla situazione di rumore peggiore.

Non sempre tali principi sono applicabili, a titolo di esempio basti pensare a un cantiere nel centro storico di Genova in cui la diffusione sonora si propaga nel contesto urbano in modo imprevedibile. Per tali motivi, i principi di seguito descritti devono essere applicati con la dovuta cautela.

La norma ISO 9613-1,2 propone un metodo per il calcolo dell’attenuazione del suono durante la propagazione nell’ambiente esterno per prevedere i livelli di rumore ambientale in diverse posizioni lontane dalle sorgenti e per i diversi tipi di sorgenti.

Lo scopo principale è quello di determinare il livello continuo equivalente ponderato “A” della pressione sonora (LAeq,T) come descritto nelle ISO 9613-1 e 2, per condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono da sorgenti di potenza nota.

Le condizioni sono per propagazione “sottovento” come specificato nel paragrafo 5.4.3.3 della ISO 1996-2, ovvero:

  • direzione del vento entro un angolo di +/- 45° della linea che congiunge il centro della sorgente sonora dominante e la regione specificata per il ricevitore, con il vento che soffia dalla sorgente al ricevitore;
  • velocità del vento fra 1 e 5 m/s misurata fra 3 e 11 m da terra.

Le formule che vengono introdotte in questa norma sono da considerarsi valide per la determinazione dell’attenuazione del suono prodotto da sorgenti puntiformi.

Un gruppo di sorgenti puntiformi può essere descritto da una sorgente puntiforme equivalente situata nel mezzo del gruppo nel caso in cui:

  • la sorgente si trovi nelle stesse condizioni di propagazione verso il punto di ricezione;
  • la distanza fra il punto rappresentativo e il ricettore (d) sia maggiore del doppio del diametro massimo dell’area della sorgente (D) : d > 2D.

...Continua la lettura nel PDF.

L'articolo continua con la trattazione del

  • Metodo di calcolo
  • Piano di gestione del rumore
  • L'acustica nei luoghi di lavoro


Nel numero 3/2023 di A&B dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, abbiamo compiuto un viaggio tra norme, obblighi, responsabilità e metodi di calcolo che regolano questo particolarissimo e importante campo in tutti i suoi ambiti, che qui riproponiamo.

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