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Istruzioni del committente e responsabilità dell'appaltatore: ecco quando si può ritenere esente

Cassazione: l'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le istruzioni errate, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

L'importante principio è 'contenuto' nell'ordinanza 7553/2018 della Corte di Cassazione (disponibile nel file allegato), che ha confermato una sentenza di colpevolezza comminata dalla Corte territoriale.

Nello specifico, i ricorrenti (la società appaltattrice) contestava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente anche la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori benchè i danni lamentati dagli originari attori fossero dovuti alla sola erronea attività di progettazione riconducibile all'amministrazione comunale ed in cui difetti non erano dalla prima anticipatamente conoscibili.

La Cassazione non concorda, evidenziando tra l'altro che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo: in mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Nel caso di specie, le censure denunciate nel motivo in esame investono essenzialmente gli accertamenti in fatto (presenza di un tubo abbandonato; esistenza di diaframmi dannosi; oscillazioni della falda; imprevedibilità di cedimenti; abbassamento della falda; discontinuità del terreno) che la Corte territoriale ha considerato ai fini delle sue già riportate statuizioni, e la stessa prospettata violazione di legge si basa e presuppone, in realtà, una loro diversa valutazione, censurabile - peraltro solo entro certi limiti - sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto, per la formulazione di tale tipologia di vizio.

Ma "non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; è pertanto, denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie in atti".

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