Antincendio | Sicurezza
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Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni di prevenzione incendi

La modulistica di prevenzione incendi da utilizzare obbligatoriamente al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa. Istanze e segnalazioni presentate dall’utenza, dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici.

D.M. 7 agosto 2012: le procedure e la modulistica di prevenzione incendi 

Il D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», entrato in vigore il 7 ottobre 2011, all’art. 2, comma 7 stabilisce che, al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, devono essere disciplinate con apposito decreto del Ministro dell’interno le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione da allegare.

Circa un anno dopo è stato quindi emanato il D.M. 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», entrato in vigore il 27 novembre 2012, il quale, all’art. 11, comma 1 ha previsto l’apposita modulistica unificata da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare, stabilita con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica. 

Gli utenti e i Comandi dei Vigili del fuoco sono tenuti a adottare obbligatoriamente e unicamente tale modulistica, senza apportare nessuna variazione.

Con nota DCPREV n. 13552 del 31 ottobre 2012, inviata anche ai Consigli Nazionali (degli ingegneri, architetti, chimici, dott. agronomi e forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti agrari), è stato trasmesso il Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012 recante in allegato la nuova modulistica di prevenzione incendi da adottarsi obbligatoriamente.

Tale modulistica, predisposta sulla base di quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2012, pur mantenendo la stessa l’impostazione delle versioni fino a quel momento adottate, ha recepito le novità e gli aggiornamenti introdotti dal decreto in materia di prevenzione incendi, in particolar modo per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  • i nuovi adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151;
  • le sotto classificazioni  delle «attività soggette» ai controlli di prevenzione incendi secondo l'allegato III al D.M. 7 agosto 2012;
  • i criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle attività esistenti;
  • la documentazione tecnica da allegare;
  • il richiamo all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007  in materia di modalità di presentazione delle pratiche.

Successivamente sono stati emanati altri provvedimenti che hanno aggiornato alcuni modelli, come di seguito riepilogato:

  • Nota DCPREV prot. n. 13552 del 31 ottobre 2012 (Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012); 
  • Nota DCPREV prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 (Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014), che ha aggiornato alcuni modelli.
  • Nota DCPREV prot. n. 6542 del 16 maggio 2018 (Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018), che ha ulteriormente aggiornato i vari modelli.

 

La modulistica può essere suddivisa in:

  • Istanze e segnalazioni, presentate dall’utenza: PIN 1-2018-Valutazione progetto; PIN 2-2018-SCIA; PIN 3-2018-Rinnovo; PIN 4-2018-Deroga; PIN 5-2018-N.O.F.; PIN 6-2018-Verifica in corso d'opera; PIN 7-2018-Voltura.
  • Dichiarazioni e certificazioni, rese da parte di professionisti e tecnici: PIN 2.1-2018-Asseverazione; PIN 2.2-2018-Cert.REI; PIN 2.3-2018-Dich.Prod.; PIN 2.4-2018-Dich.Imp.; PIN 2.5-2018-Cert.Imp.; PIN 2.6-2018-Non aggravio rischio; PIN 3.1-2014-Asseverazione Rinnovo.

 

I modelli

I modelli emanati con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.M. 7 agosto 2012, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi sono i seguenti:

  • PIN 1-2018: Domanda di valutazione del progetto (sostituisce il modello PIN 1-2012); 
  • PIN 2-2018: Segnalazione certificata di inizio attività (sostituisce il modello PIN 2-2014); 
    • PIN 2.1-2018: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (sostituisce il modello PIN 2.1-2014); 
    • PIN 2.2-2018 - Cert.Rei: Certificazione di resistenza al fuoco (sostituisce il modello PIN 2.2-2012); 
    • PIN 2.3-2018 - Dich.Prod: Dichiarazione inerenti i prodotti (sostituisce il modello PIN 2.3-2014); 
    • PIN 2.4-2018 - Dich.Imp: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (sostituisce il modello PIN 2.4-2012); 
    • PIN 2.5-2018 - Cert.Imp: Certificazione di rispondenza e di corretto funziona-mento dell’impianto (sostituisce il modello PIN 2.5-2014); 
    • PIN 2.6-2018: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (sostituisce il modello PIN 2.6-2012); 
    • PIN 2.7-gpl-2012: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl; 
  • PIN 2 gpl-2018: Segnalazione certificata di inizio attività per depositi di gas di petrolio liquefatto (sostituisce il modello PIN 2 gpl-2014); 
    • PIN 2.1 gpl-2018: Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto (sostituisce il modello PIN 2.1 gpl-2014); 
  • PIN 3-2018: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (sostituisce il modello PIN 3-2014);
    • PIN 3.1-2014: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (sostituisce il modello PIN 2.1-2012); 
  • PIN 3-gpl-2018: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (per depositi di gpl) (sostituisce il modello PIN 3-gpl-2014);
    • PIN 3.1-gpl-2018: Dichiarazione di avvenuta manutenzione (per depositi di gpl) (sostituisce il modello PIN 3.1-gpl-2012);
  • PIN 4-2018: Richiesta di deroga (sostituisce il modello PIN 4-2012); 
  • PIN 5-2018: Richiesta di nulla osta di fattibilità (sostituisce il modello PIN 5-2012); 
  • PIN 6-2018: Richiesta di verifiche in corso d’opera (sostituisce il modello PIN 6-2012); 
  • PIN 7-2018: Dichiarazione per voltura (sostituisce il modello PIN 7-2012).

 

Istanze e segnalazioni presentate dall’utenza

Le istanze (le parole «richiesta» o «domanda», ove presenti, possono essere considerate sinonimi) sono riferite alla valutazione del progetto (PIN 1), deroga (PIN 4), nulla osta di fattibilità (PIN 5), verifica in corso d’opera (PIN 6).

Le segnalazioni (o anche attestazioni/dichiarazioni) sono riferite alla segnalazione certificata di inizio attività (PIN 2), attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3), dichiarazione per voltura (PIN 7).

I modelli sono predisposti nel seguente modo:

  • In sommità della prima pagina sono presenti, nella parte sinistra, spazi riservati al Comando per il numero pratica VV.F. e protocollo e, nella parte destra, il riquadro per l'apposizione (solo sull'originale) della marca da bollo nei modelli inerenti alle «istanze» (esame progetto, deroga, NOF, verifica in corso d’opera);
  • Immediatamente dopo vi è una prima sezione informativa che contiene i dati per identificare univocamente il responsabile dell’attività (richiedente);
  • Segue una seconda sezione nella quale il responsabile dell’attività deve specificare l’ubicazione e le attività soggette riferite all’istanza riportando numero, sottoclasse e categoria (di cui al D.M. 7 agosto 2012 e D.P.R. n. 151/2011).

Altre sezioni sono invece specifiche per i singoli modelli e sono finalizzate ad acquisire ulteriori dati o contenere precisazioni: 

  • se la domanda è riferita a un nuovo insediamento o a lavori di modifica di un'attività esistente (per le domande di valutazione del progetto o di NOF);
  • se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al D.M. 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) del decreto (per le domande di valutazione del progetto o deroga); 
  • i riferimenti ai progetti approvati dal Comando per le attività in categoria B e C e/o alla documentazione progettuale presentata per attività non soggetta a preventivo parere del Comando (per le SCIA); 
  • le dichiarazioni del responsabile dell'attività di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, nonché i divieti, limitazioni e prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti (per le SCIA, le attestazioni di rinnovo e le volture); 
  • ecc.

Nella sezione relativa alla distinta dei versamenti da effettuare a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139 , l’attività viene contraddistinta con il numero e la categoria corrispondente (A, B o C) di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e la sottoclasse di cui al D.M. 7 agosto 2012. 

Con note a piè di pagina viene inoltre ricordato, che in caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, l’importo da versare deve essere maggiorato del 50%.

Nella parte finale dei modelli sono presenti riquadri da compilare in caso di presentazione delle istanze o segnalazioni fisicamente allo sportello, in particolare:

  • lo spazio riservato al richiedente per eventuali deleghe (di norma ai professionisti) per il ritiro degli atti inerenti alla pratica e per gli eventuali chiarimenti tecnici;
  • lo spazio riservato al Comando dei Vigili del fuoco ai fini dell'accertamento dell’identità personale.

Apposite avvertenze precisano che la firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione o in alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

 

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Dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici

Le dichiarazioni e certificazioni, rese da professionisti e tecnici, sono riferite ai modelli da allegare alla SCIA per la maggior parte dei casi e all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, sulla modulistica è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma del «tecnico abilitato» o del «professionista antincendio» come definiti all’art. 1, comma 1 lettera b, c del D.M. 7 agosto 2012.

  • «Tecnico abilitato»: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
  • «Professionista antincendio»: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006.

Analogamente a quanto descritto per le istanze e segnalazioni, anche le dichiarazioni e certificazioni prevedono varie sezioni:

  • Sulla sommità della prima pagina è presente solo lo spazio per il numero di riferimento pratica VV.F., non essendo necessari quelli per protocollo e marca da bollo in quanto si tratta di allegati alla domanda;
  • La prima sezione informativa prevede esplicitamente l’indicazione della qualifica professionale richiesta per la firma dell’atto (tecnico abilitato o professionista antincendio), con l'indicazione delle generalità, titolo professionale, ecc.;
  • Seguono i riferimenti alla specifica attività o parte di essa oggetto della dichiarazione o certificazione nonché all’iter di sopralluoghi e di verifiche, sia documentali che strumentali, necessari per la compilazione del modello da parte del tecnico.

Nel modello PIN 2.3-2018 - Dich.Prod, nonostante sia presente lo spazio per l’inserimento del codice di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 139/2006, lo stesso dovrà essere compilato dal professionista antincendio solo nel caso di assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori.

...CONTINUA

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