Isolamento Termico | Impianti Idraulici
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Isolamento termico degli edifici, occhio alle modifiche: tra dichiarazione di conformità e variante termotecnica

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Ci occupiamo, 'assieme' alla Cassazione penale (sentenza 5896/2021 del 15 febbraio), di un caso che ha come protagonista un geometra direttore dei lavori, il quale aveva dichiarato - contrariamente al vero - che l'impianto di riscaldamento originario di essa non fosse stato modificato.

L'inoffensività di tale condotta non può certo derivare dalla circostanza che - secondo la difesa - lo stesso, in quanto geometra di cui non constano ulteriori specifici titoli di preparazione, non potesse svolgere la propria attività in tale ambito, il che avrebbe privato la falsa dichiarazione di ogni valenza; né dal fatto che la dichiarazione, indirizzata a un tecnico comunale e, dunque, a un «occhio esperto» non sia stata «ab initio creduta».

 

Legge 10/1991: il sistema edificio impianto

Per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici, un importante strumento è rappresentato dalla relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 10/1991), nella quale viene analizzato il sistema Edificio-Impianto.

La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:

  • edifici di nuova costruzione;
  • demolizioni e ricostruzioni;
  • ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  • riqualificazioni energetiche;
  • impianti termici di nuova installazione;
  • ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
  • sostituzione di generatori di calore.

 

Il geometra e la relazione tecnica mancante

Sappiamo bene che:

  • l'art. 16, comma 1, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 - che reca il regolamento per la professione di geometra - annovera tra le attività rientranti nell'oggetto e nei limiti dell'esercizio professionale di geometra «progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili» (al riguardo, la Corte costituzionale già con la sentenza n. 199/1993 ha dato conto della «nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera»);
  • l'art. 28, comma 1, L. 9 gennaio 1991, n. 10 - in vigore al tempo del fatto - prevedeva la presentazione al comune di una relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni poste dalla stessa legge in materia di opere energetiche.

Quindi, quando l'imputato ha dichiarato, in qualità di direttore dei lavori, che tra le opere svolte nella specie non vi era la modifica dell'impianto di riscaldamento ha rappresentato un dato rilevante, sotto il profilo tecnico-qualitativo (peraltro, anche alla luce della consistenza dei rimanenti lavori), perché le opere stesse rientrassero tra le «modeste costruzioni civili», ossia nell'ambito dell'attività che egli poteva svolgere.

Ne discende, allora, la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua offensività della pubblica fede, che ben poteva ingannare l'amministrazione cui era rivolta, trovando smentita la prospettazione difensiva sul punto.

Tanto che - e anche sotto tale profilo le allegazioni del ricorrente sono contraddette - sia la Corte territoriale che il Giudice di primo grado hanno esposto come la difformità dal vero della dichiarazione sia stata riscontrata solo dagli accertamenti svolti alla luce di altra documentazione prodotta al Comune e dal successivo sopralluogo tecnico svolto.

 

Il verdetto

Sussiste, in definitiva, la responsabilità penale dell'imputato perché egli ha scientemente negato, in maniera difforme dal vero, che l'impianto termico non fosse stato modificato, specificando in maniera logica che tale fatto avesse rilevanza penale a prescindere «dal possesso o meno delle competenze tecniche in capo all'imputato» proprio perché egli ha asseverato «la mancata modifica dell'impianto», ossia che nella specie non avevano avuto luogo lavori che potessero esulare dai limiti posti all'attività dei geometri dalla normativa vigente.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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