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IRAP e professionisti: l’interpello non risolve il rebus dell’autonoma organizzazione

Con la risoluzione n. 82/E, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della vexata quaestio delle condizioni che determinano la sussistenza dell’autonoma organizzazione per i professionisti e conseguentemente il loro assoggettamento all’Irap.

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE - Articolo di Sergio Pellegrino
 
Con la risoluzione n. 82/E, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della vexata quaestio delle condizioni che determinano la sussistenza dell’autonoma organizzazione per i professionisti e conseguentemente il loro assoggettamento all’Irap.
 
L’interpello che ha innescato il documento di prassi è stato presentato da un medico che opera in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, senza personale e con beni strumentali di modesta entità (fattispecie comprovata dalle risultanze del registro cespiti allegate all’interpello).
L’Agenzia ha ritenuto di non poter dare alcuna risposta al contribuente, non potendo entrare nel merito della questione, ma ha colto l’opportunità per ricordare a tutti (e da qui la scelta di “formalizzare” in una risoluzione erga omnes una non-risposta) di come sia cambiata la disciplina dell’interpello a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015.
 
Sulla base di quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, così come modificata con l’intervento dell’anno scorso, il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza non solo sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie prospettata.
 
L’interpello quindi non deve vertere necessariamente sulla situazione di obiettiva incertezza in relazione alla norma tributaria, ma può avere ad oggetto anche la qualificazione della fattispecie che interessa il contribuente e di conseguenza l’applicabilità della norma, piuttosto che la sua interpretazione.
Come è stato precisato dalla stessa Agenzia nella circolare 9/E del 1° aprile 2016 – nella quale di fatto è stato richiamato quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto – non possono essere oggetto di interpello tutte quelle situazioni nelle quali giocano un ruolo rilevante quei profili fattuali che possono essere verificati da parte dell’amministrazione finanziaria soltanto in sede di accertamento. Si tratta, in buona sostanza, di situazioni nelle quali ciò che è dubbio non è la qualificazione della fattispecie, quanto piuttosto la verifica della sua effettiva sussistenza.
In un caso come quello prospettato, osserva l’Agenzia, l’interpello non può essere considerato risolutivo perché non è data all’amministrazione la possibilità di appurare in concreto se il medico disponga di uno studio e di attrezzature che rientrino nello standard previsto dalla convenzione, circostanza che escluderebbe l’autonoma organizzazione e quindi la soggettività passiva Irap, ovvero abbia “superato” tali limiti e quindi debba versare l’imposta: questa condizione, come affermato dalla circolare 28/E del 2010, deve essere valutata “volta per volta”.
 
Alla luce del ragionamento sviluppato dall’Agenzia, appare evidente come si restringano ulteriormente i margini per l’ammissibilità di un interpello di tipo “qualificatorio”.
 
In quasi tutte le fattispecie, infatti, è inevitabile che i “profili fattuali” assumano rilevanza, ma va sottolineato come, nel caso di specie, attraverso le risultanze del registro cespiti allegate all’interpello l’Agenzia avrebbe comunque potuto effettuare una “serena” valutazione complessiva della situazione.
Se la necessità di valutare i “profili fattuali” pregiudica automaticamente la legittimità dell’interpello, non si può non arrivare alla conclusione che in ben pochi casi l’amministrazione riterrà possibile pronunciarsi concretamente sulle casistiche di interesse dei contribuenti.