Investire in Start-up e PMI innovative: ecco tutti gli incentivi fiscali previsti nell'ultimo Decreto del MiSE
Pubblicato in Gazzetta il Decreto investimenti in start-up e Pmi innovative: definite le modalità operative per gli invcentivi fiscali
Pubblicato in Gazzetta il Decreto investimenti in start-up e Pmi innovative: definite le modalità operative per gli invcentivi fiscali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05.07.2019 il Decreto del Mise datato 07.05.2019 recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in Pmi innovative.
Il Decreto contiene nello specifico le disposizioni attuative delle agevolazioni previste per le persone fisiche e le società che investono in capitale di rischio di start-up e Pmi innovative, precisando le condizioni a cui è subordinato il beneficio.
Dal 08.07.2019 sono inoltre disponibili, sul sito istituzionale del Mise, i nuovi documenti di sintesi inerenti la policy del Governo a sostegno di start-up e Pmi innovative.
I soggetti interessati dall'agevolazione fiscale
Si rammenta che l’incentivo è esercitabile in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi e consiste:
- per le persone fisiche, in una detrazione dall’Irpef
- per le persone giuridiche, in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires
entro soglie prefissate di investimenti massimi ammissibili per periodo d’imposta.
Qualora la detrazione Irpef sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per i soci di s.n.c. e s.a.s. l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di investimento ammissibile si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
L’incentivo è stato introdotto originariamente a favore degli investimenti in start-up innovative dall’articolo 29, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, con decorrenza dal periodo d’imposta 2013 e successivamente esteso alle Pmi innovative dall’articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015, convertito in L. 33/2015.
L’articolo 1, comma 66, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha potenziato, con decorrenza 01.01.2017, l’incentivo fiscale introducendo un’aliquota unica del 30%, e ha subordinato la fruizione dell’incentivo al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per un holding period minimo di tre anni.
L’articolo 1, comma 218, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha ulteriormente rafforzato l’agevolazione, prevedendo un’aliquota del 40%, aumentata al 50% se l’investitore, persona giuridica non start-up innovativa, acquisisce l’intero capitale sociale della start-up innovativa.
Sono pertanto agevolabili gli investimenti in equity diretti verso start-up e Pmi innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese, con configurazioni di detrazione o deduzione differenziate in base al periodo fiscale di effettuazione dell’investimento:
L’ambito applicativo oggettivo dell’incentivo consiste nei conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle:
- start-up innovative
- Pmi innovative ammissibili.
Le start-up innovative sono le “nuove imprese tecnologiche” introdotte nell’ordinamento italiano dall’articolo 25 D.L. 179/2012.
La definizione di Pmi innovativa è invece introdotta dall’articolo 4, comma 1, D.L. 3/2015, compatibilmente con la nozione di piccola e media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.
Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale
Il decreto attuativo dettaglia, all’articolo 5, le seguenti condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale:
- conservazione, da parte dell’investitore, di una certificazione della start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, che attesti di non avere superato il limite massimo di conferimenti ammissibili di euro 15.000.000, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- copia del piano di investimento della start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
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