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Intervento edilizio radicale: non esiste solo il Superbonus 110%! La mappa di tutti i bonus alternativi

In una recente risposta, l’Agenzia delle Entrate spiega che molte norme sono collegate e sovrapponibili e che, a volte, si può optare per una detrazione e non per l’altra

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Circoletto rosso sulla risposta 127/2021 del 24 febbraio dell'Agenzia delle Entrate, che va a toccare tantissimi aspetti anche tra loro collegati in materia di Superbonus ma non solo.

Il proprietario di un’unità immobiliare, sulla quale ha avviato, a fine 2019, un importante intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svariati lavori, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, in relazione ai quali ha presentato l’asseverazione tardivamente (cioè, dopo la Scia), non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus.

Riguardo agli altri lavori, anche di miglioramento energetico, può scegliere, in linea di massima, la detrazione che preferisce. In questo senso, la risposta 127 è una sorta di 'mappa' con la quale orientarsi per capire bene quale agevolazione edilizia si può 'prendere' a seconda del tipo di intervento

 

La storia

L'Istante è proprietario di un edificio, composto da un'unica unità immobiliare residenziale, censito al catasto fabbricati, sul quale è stato avviato un intervento edilizio di ristrutturazione per effetto di una SCIA ordinaria presentata il 26 settembre 2019 e con inizio lavori differito.

Il 3 giugno 2020 è stata rilasciata l'autorizzazione sismica e il 23 giugno 2020, prima dell'inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA, è stata inviata l'asseverazione della classificazione sismica della costruzione prevista dal decreto del MIT 58/2017.

Al termine dell'intervento di ristrutturazione edilizia dall'unica unità immobiliare di partenza si ricaveranno tre unità immobiliari distinte ma con ingresso comune. In particolare, i lavori consentiranno:

  • il miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell'intero edificio, mediante il consolidamento del solaio di piano e il raddoppio di alcune murature portanti e con la demolizione con successiva ricostruzione di una porzione dell'edificio che è risultata non stabile strutturalmente. Questa parziale demolizione e ricostruzione avviene a parità di volume e di sedime con una modesta variazione della sagoma ante intervento;
  • il miglioramento energetico mediante un intervento sull'involucro dell'intero edificio con rifacimento delle facciate che prevede la coibentazione dei componenti opachi (murature, pavimenti, solai e coperture) e dei componenti finestrati (nuovi infissi dotati di vetro camera) nonché mediante la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente costituto da un unico impianto termico con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari che si otterranno post frazionamento.

 

Sismabonus o Supersismabonus? Se l'asseverazione è tardiva, nessuno dei due. Al massimo il Bonus Ristrutturazioni

Con specifico riferimento all'intervento riguardante le parti strutturali dell’edificio di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume, dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori, l’Agenzia fa notare che il contribuente ha presentato la Scia il 26 settembre 2019, trasmettendo, prima dell'inizio dei lavori, ad integrazione della Scia, l’asseverazione ex art.3, comma 3 del DM 58/2017, solo il 23 giugno 2020. Lo stesso decreto, in vigore al momento di presentazione della Scia e ora modificato dal decreto MIT 24/2020, prevedeva che a questa fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

Per questo motivo, con la circolare n. 19/2020, l’AdE ha ribadito che un’asseverazione tardiva impedisce l’accesso al Sismabonus (art.16, comma 1-quater, del DL 63/2013) e, di conseguenza, al Superbonus. In ogni caso, l’istante può, nel rispetto delle condizioni previste, fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione, nel limite massimo di 96mila euro, da spendere in dieci quote annuali di pari importo (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir).

 

Ecobonus e Bonus Facciate per i lavori sull'involucro

Con riferimento ai lavori sull'involucro dell'intero edificio e alla possibilità prospettata dall'Istante che l'intervento sulle strutture opache verticali dell'edificio ricada tra quelli per i quali spetta il cd. Bonus Facciate mentre l'intervento sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione dei serramenti ed infissi tra quelli per i quali spetta l'Ecobonus, ovvero, in alternativa, che i predetti interventi rientrino nell'ambito applicativo del Superbonus si osserva che:

  • gli interventi ammessi al Bonus Facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica (Ecobonus) riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio e il contribuente può beneficiare, per le medesime spese, di una sola delle dette agevolazioni;
  • nella circolare n. 24/2020, in merito al Superbonus, si precisa che gli interventi trainanti ammessi all'agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica (articolo 14 DL 63/2013) o di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 DL 63/2013).

Quindi qui si dovrà scegliere tra uno dei due bonus.

La stessa indicazione è contenuta, con riferimento al Superbonus, nella citata circolare 24/E del 2020, nella quale è stato precisato che gli interventi trainanti ammessi all'agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato art.14 del DL 63/2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'art.16 del medesimo DL 63/2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.

 

Accorpamento di più unità abitative

Infine, il Fisco precisa che, anche con riferimento alle agevolazioni appena indicate, nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso alle sopra richiamate detrazioni rileva l'esistenza prima dell'inizio dei lavori, dell'unica unità immobiliare censita in Catasto.

 

Sosituzione impianto di riscaldamento

Con riferimento, infine, alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale con tre distinti impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento dell'unità immobiliare, e alla possibilità - prospettata dall'Istante - che tale intervento rientri tra quelli per i quali spetta l'Ecobonus o tra quelli "trainati" ammessi al Superbonus, si fa presente che come confermato, da ultimo, con la citata circolare n. 19/E del 2020, sono agevolabili purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Tale principio si applica anche ai fini del Superbonus atteso che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110 per cento della «detrazione di cui all'articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati (ecobonus).

Pertanto, nel caso di specie, le spese per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento non rientrano né tra quelle ammesse all'Ecobonus né al Superbonus.

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