Data Pubblicazione:

Intervento di demolizione e ricostruzione e richiesta del certificato di agibilità: le tempistiche giuste

Consiglio di Stato: la demolizione dell’edificio siutato in fascia di rispetto stradale ha come termine ultimo la realizzazione della nuova volumetria, anche se allo stato grezzo, e non l’ottenimento dell’agibilità del nuovo edificio.


L'obbligo di demolire l’edificio compreso in fascia di rispetto stradale ha, come termine di riferimento ultimo, la realizzazione della nuova volumetria, anche se allo stato grezzo, e non l’ottenimento dell’agibilità del nuovo edificio.

A questa, interessante e importante conclusione, è pervenuto il Consiglio di Stato - che ha dato ragione al TAR competente e ha quindi respinto l'appello dei proprietari della costruzione -, osservando anche che in caso contrario, infatti, la demolizione dipenderebbe dalla mera volontà degli interessati, posto che il certificato di agibilità presuppone un’apposita domanda, e gli appellanti avrebbero potuto beneficiare di una duplicazione delle volumetrie preesistenti.

Intervento di demolizione e ricostruzione e richiesta del certificato di agibilità: le tempistiche giuste

Il caso

I proprietari di un edificio destinato ad uso residenziale in fascia di rispetto stradale e ricadente in zona agricola, ottenevano il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione di tale immobile e la sua ricostruzione in un’area immediatamente adiacente, posta all’esterno della fascia di rispetto.

Il permesso di costruire, dell’11 gennaio 2007, veniva rilasciato sotto la condizione che tutti i lavori fossero terminati entro tre anni dall’inizio dei lavori, termine entro il quale doveva anche essere richiesta l’agibilità del nuovo fabbricato.

Alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori, il Comune constatava che l’immobile sito in zona di rispetto stradale era ancora esistente, e quindi ne ordinava la demolizione.

 

Demolizione e ricostruzione: le tempistiche corrette

Gli appellanti sostengono che il Comune non avrebbe potuto disporre la demolizione del vecchio fabbricato fino a che il nuovo non fosse stato portato a termine. Nel caso di specie invece il nuovo edificio si trova ancora allo stato grezzo e peraltro il termine di ultimazione dei lavori è scaduto.

Se gli appellanti demolissero il vecchio edificio, inoltre, perderebbero il diritto di ultimare quello nuovo, in quanto la costruzione in quella zona è permessa solo per sostituire un preesistente fabbricato insistente nella fascia di rispetto stradale.

Per Palazzo Spada, però, la circostanza che il nuovo immobile sia stato realizzato, ancorché non ancora ultimato, giustifica infatti l’emanazione dell’ordinanza di demolizione.

Il permesso di costruire rilasciato l’11 gennaio 2007 aveva ad oggetto la “demolizione porzione di edificio residenziale e ricostruzione pari volume con realizzazione di un fabbricato unifamiliare e di un annesso, ai sensi dell’art. 17 delle norme tecniche di attuazione vigenti” ed era quindi sottoposto alla condizione, implicita ma sostanziale, della demolizione del fabbricato preesistente, che avrebbe dovuto avvenire nell’unico termine fissato dal permesso di costruire, ovvero tre anni dall’inizio dei lavori.

La venuta ad esistenza del nuovo corpo di fabbrica, realizzato legittimamente, determinava, da una parte, l’impossibilità di ordinare la demolizione di questo ultimo, appunto perché legittimamente realizzato, ancorché sulla base di un permesso di costruire decaduto (per mancato rispetto del termine triennale di ultimazione dei lavori); d’altra parte la necessità di demolire il fabbricato preesistente, che non poteva coesistere con quello nuovo.

E' quindi corretto l'operato del comune che ha intimato la demolizione del fabbricato, che nel termine triennale dall’inizio dei lavori, avrebbe dovuto essere demolito.

 

E l'agibilità?

Quanto al fatto che gli appellanti non avevano ancora reso agibile il nuovo fabbricato, ed erano quindi impossibilitati a spostare la loro residenza, si tratta - secondo il Consiglio di Stato - di un problema personale, del quale il Comune non era tenuto a farsi carico e che avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione dagli appellanti nella organizzazione dei lavori nonché al fine di chiedere, eventualmente, una proroga del termine di ultimazione dei lavori fissato dal permesso di costruire.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi