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Interventi Superbonus non eseguiti: il professionista tecnico va pagato lo stesso

Il professionista tecnico che ha svolto attività di progettazione e amministrative per conto di un condominio per lavori agevolabili con Superbonus poi non eseguiti ha comunque diritto al pagamento della parcella, indipedentemente dal fatto che il committente lo 'avrebbe voluto pagare' tramite lo sconto in fattura.

Il Tribunale di Monza, con la sentenza 3106/2024 dello scorso 28 dicembre, ha affermato che anche se gli interventi edilizi per i quali è possibile fruire del Superbonus non vengono poi eseguiti dal condominio, il professionista tecnico va pagato lo stesso per le sue attività di progettazione e amministrative.

 

Cosa dice il Codice Civile

Nella sentenza si richiama l'art.2237 del Codice Civile, in virtù del quale "il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta".

 

Lavori Superbonus 110%: il caso

Un condominio aveva dato mandato ad un professionista tecnico di realizzare un progetto per dei lavori assentibili con Superbonus 110%.

Successivamente, a causa delle novità normative che non rendevano più così appetibile l'intervento, in conseguenza della rinuncia dell'impresa esecutrice, il condominio recedeva dal contratto in quanto i lavori non sarebbero stati eseguiti.

Il professionista chiedeva quindi il pagamento della parcella facendo recapitare un decreto ingiuntivo al condominio, che ricorreva al Tribunale ordinario.

 

Le motivazioni del condominio: inesigibilità della prestazione eseguita?

Il condominio ricorreva contestando l'utilità della prestazione professionale svolta dal tecnico progettista e l'entità del compenso, in quanto l'incarico professionale era condizionato alla 'fruizione' dello sconto in fattura: in pratica, la parcella sarebbe stata pagata esercitando una delle due opzioni possibili all'epoca (cessione del credito o sconto del corrispettivo in fattura).

Ma siccome il DL Cessioni (11/2023) aveva 'cancellato' tale possibilità, l'impresa appaltatrice (general contractor) si era tirata indietro e il condominio non aveva potuto iniziare i lavori.

Da qui, secondo il condominio, discendeva il diritto dello stesso a non pagare la parcella del professionista.

 

Il giusto momento per la congruità delle spese professionali

In primis, il Tribunale evidenzia che la congruità delle spese professionali si sarebbe dovuta eseguire, da parte del condominio, al momento del conferimento dell'incarico, anche se lo stesso intendeva ricorrere a una delle due opzioni alternative (cessione o sconto).

 

La parcella va pagata: ecco perché

Il Tribunale respinge il ricorso del condominio e lo condanna al pagamento della parcella del professionista tecnico, anche se i lavori non sono stati eseguiti, per quel che riguarda le attività amministrative e di progettazione esecutiva.

Ciò in quanto la parcella del tecnico era stata votata e approvata in una delibera assembleare, nella quale peraltro non si faceva menzione del collegamento tra il pagamento del corrispettivo e la fruizione dello sconto in fattura.

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