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Interventi strutturali sugli edifici esistenti secondo il dPR 380/2001 aggiornato alla legge 105/2024

Il decreto Salva-Casa 2024 aggiorna il dPR 380/2001 introducendo nuove modalità per sanare interventi strutturali difformi. L'articolo, attraverso schemi riepilogativi ed interpretativi, analizza l'iter procedurale corrispondente al titolo abilitativo, le criticità legislative e ponendo l'attenzione sul ruolo e rischi del tecnico asseveratore, chiamato ad intervenire in caso di difformità “sanabile”.

La legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024, “decreto salva casa 2024“, contiene misure di “sanatoria” relative agli interventi difformi rispetto al titolo o svolti in assenza di esse.

A livello strutturale, il termine sanatoria non è propriamente corretto, ma dall’analisi del testo di legge vi è un iter procedurale che interessa il tecnico asseveratore, i tempi e le modalità di accertamento.

Un ruolo fondamentale nell’identificazione degli interventi è svolto dalla Regione.

In questo articolo l’autore propone degli schemi riepilogativi ed interpretativi che portano all’identificazione di procedure, criticità ed esigenze legislative. Attraverso questo aggiornamento il legislatore cerca di armonizzare il procedimento del titolo abilitativo con il deposito strutturale.


Molto spesso si è trattato il tema degli edifici esistenti e con essi il richiamo all’esigenza di un’analisi storico critica, della conoscenza della normativa dell’epoca. Nel caso degli edifici esistenti in c.a., alcune norme di costruzione con l’impiego di questa tecnologia sono le seguenti:

  • 1939 Regio Decreto-legge n. 2228 e n. 2229 del 16 Novembre 1939 (G.U. n. 92 del 18/04/1940)
  • 1971 Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 (G.U. n. 321 del 21/12/1971) “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”.
  • 1974 Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 (G.U. n. 76 del 21/03/1974) “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
  • 1992 Decreto Ministeriale del 14 Febbraio 1992 (G.U. n.65 del 18/03/1992) “Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, questo decreto è stato emesso a seguito delle indicazioni contenute nella Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971.
  • 1996 Decreto Ministeriale del 9 Gennaio 1996. (G.U. n.29 del 5/02/1996) “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, che sostituisce il decreto precedente, per quanto concerne le verifiche con il metodo degli stati limite, consentendo tra l’altro l’uso degli Eurocodici 2 e 3.

Perché è opportuno fare questo richiamo?

La risposta la si trova nell’aggiornamento del d.P.R. 380/2001 alla luce della legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024 (decreto salva casa 2024) dove l’accertamento di conformità strutturale avviene secondo la norma dell’epoca di realizzazione dell’intervento, al contempo modifica i tempi di acquisizione degli atti di assenso, integrazione e diniego.


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Figure coinvolte dalla procedura di accertamento secondo la legge 105/2024

Gli attori principali a seguito dell’aggiornamento con il decreto Salva-Casa sono i seguenti:

1) Regione, recepito il d.P.R. 380/01 l’ente ha il compito di:

  • a. Stabilire iter procedurale in funzione della tipologia di intervento.
  • b. Qualificazione dell’intervento (ad esempio intervento di recupero dei sottotetti), nel caso di uno strutturale, oltre a quanto previsto dalle NTC18, la definizione di (art. 94 e 94bis):
    i. Intervento / costruzione usuale;
    ii. Maggiore rilevanza;
    iii. Minore rilevanza;
    iv. Privo di rilevanza.
  • c. Determinazione delle variazioni essenziali

Art.32 - Determinazione delle variazioni essenziali
Quali sono?

> Mutamento destinazione d'uso
> Aumento cubatura
> Aumento superficie solaio
> Parametri urbanistico-edilizi
> Mutamento intervento assentito
> Violazione norme edilizia-antisismica (se non attiene fatti procedurali)

2) Sportello Unico dell’Edilizia (SUE): ente preposto alla ricezione della pratica, nel caso di deposito strutturale, a seconda della Regione, può corrispondere al Comune e/o alla Città Metropolitana (art. 5).

3) Tecnico “asseveratore”: colui che attesta la data di realizzazione dell’intervento in parziale difformità con propria dichiarazione e sotto propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali (art. 34-ter Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità del titolo).

4) Committente / Responsabile dell’abuso /proprietario o avente titolo.

     

Titoli abilitativi: edilizia libera, permesso di costruire (PdiC), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Nella seguente tabella sono riportate le modifiche apportate ai diversi titoli abilitativi dalla legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024.

Null’ultima colonna sono riportate le papabili procedure strutturali corrispondente al titolo abilitativo, ma al contempo evidenzia le criticità e l’attenzione che il tecnico asseveratore, chiamato ad intervenire in caso di difformità “sanabile”, deve porre nella redazione della sua asseverazione.

 

Modifiche apportate ai diversi titoli abilitativi dalla legge 105/2024
Modifiche apportate ai diversi titoli abilitativi dalla legge 105/2024 (@S. Frumento)

   

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Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili (art. 9 bis)

« Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello ((, rilasciato o assentito,)) che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, ((a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi)), integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle ((disposizioni di cui agli articoli 34-ter,)) 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.
Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare ((concorrono)), altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, ((37, commi 1, 3, 5 e 6)), e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, ((non siano disponibili la copia o gli estremi)).»

  

Sanzioni e tipologie di difformità

Il legislatore prevede le seguenti situazioni a cui corrispondono sanzioni ed abusi:

  • Art. 31Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Vedi schema seguente): in questo caso è prevista la rimozione o demolizione dell’opera e la procedura è quella riportata nello schema seguente.
Assenza e difformità rispetto al permesso di costruire (art. 31 e 34)
Assenza e difformità rispetto al permesso di costruire (art. 31 e 34) (@S. Frumento)

  

  • Art. 34Interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire: «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al ((triplo del costo di produzione)), stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al ((triplo del valore venale)), determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale» 
  • Art. 34bis Tolleranze costruttive: attività di controllo sulle pratiche autorizzative, in particolare:

«3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, ((riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione)) tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo ((previste)) dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che ((costituiscono)) interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi».

  

Tolleranze costruttive (art. 34bis)
Tolleranze costruttive (art. 34bis) (@S. Frumento)

 

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