DPI e DPC: Dispositivi Sicurezza
Data Pubblicazione:

Interventi strutturali in zone sismiche: ecco le nuove linee guida del MIT sulle novità dello Sblocca Cantieri

Il decreto del MIT del 30 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca l’approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art.94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art.93

progettazione-carte-700.jpg

Sono finalmente uscite, le linee guida del MIT per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93, previste dall'art. 94-bis, comma 2, del DPR 380/2001, introdotto dalla legge 55/2019 - cd. Legge Sblocca Cantieri e modificato dalla legge 156/2019, che ha apportato novità di rilievo nella disciplina delle autorizzazioni sismiche.

Interventi strutturali in zona sismica: cosa aveva cambiato lo Sblocca Cantieri

Il DL 32/2019, come ampiamente approfondito, oltre a modificare il Codice Appalti, ha apportato alcune interessanti modifiche al Testo Unico Edilizia, tra cui l'inserimento dell'art. 94-bis con la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Lo stesso art.91-bis del Testo Unico Edilizia ha previsto al comma 2 la pubblicazione di un decreto del MIT che definisca le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi

  • rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
  • minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
  • privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;

nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

Interventi strutturali in zone sismiche: l'adeguamento delle Regioni

Importante: all'adozione delle linee guida (entrate già in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dovrà seguire da parte delle Regioni di specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

Nell'Allegato al decreto, che poi di fatto rappresenta il documento delle linee guida, si evidenzia che la linea guida, prevista dal comma 2 del citato art. 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Il deposito del progetto

Si sottolinea come il legislatore, nella legge di conversione 55/2019, con particolare riferimento all'art. 65 del DPR 380/2001, abbia pù volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec;

Nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito può intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilitaà del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarita' e completezza della documentazione.

In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorche' iniziata.

Le tre tipologie di interventi

a) Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria a), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumita' e per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza di opere o interventi che richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei piu' aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, devono fornire più  solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a piu' accurati controlli.

Queste le tipologie di interventi della categoria a):

  1. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  2. Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

b) Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria b), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, e' plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione.

  • 1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
  • 2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • 3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • 3-bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

c) Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

La macro-categoria c), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumita', fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

  1. Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità: sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilita', oppure in ragione della temporaneita' dell'installazione, oppure perche' presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita' delle persone.

Varianti di carattere non sostanziali

Il principo fondamentale che viene richiamato è quello dettato dall'art.93 del TUE, in base al quale, nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Cio' comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all'intervento.

Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.

In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si puo' definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio:

  • il periodo fondamentale T1;
  • il taglio alla base VR;
  • le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto.

LE LINEE GUIDA (ALLEGATO A AL DECRETO 30 APRILE 2020) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

 

 

 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

DPI e DPC: Dispositivi Sicurezza

Con il topic "DPI e DPC" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati sul Ingenio sul tema dei dispositivi di protezione e sicurezza individuale e collettiva e riguardanti la progettazione, l'applicazione, l'innovazione tecnica, i casi studio, i controlli e i pareri degli esperti.

Scopri di più