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Interventi minori in zona sismica, Cassazione: serve l'autorizzazione, non basta il deposito. Il rebus documenti

Secondo la Corte Suprema, a differenza di quanto affermato dal Tar Napoli in una recente sentenza 'amministrativa', è corretta l'interpretazione del Giudice di merito di escludere l'applicabilità del regime del deposito di cui art 94-bis TUE

Quali sono le differenze tra i due casi? E perché c'è così tanta confusione in merito?


Ambasciator non porta pena, ma a distanza di appena 8 giorni, arrivano due 'indicazioni' ben diverse sullo stesso argomento, cioè gli interventi 'minori' (o di minore rilevanza) in zona sismica.

La domanda è sempre la stessa: l'autorizzazione sismica ex art.94 del dpr 380/2001 serve sempre oppure, dopo l'entrata in vigore del DL 32/20219 (Sblocca Cantieri), basta il deposito? E ancora: chi 'decide' se le opere sono di minore rilevanza?

 

Tar Napoli: basta il deposito, non serve autorizzazione se l'opera è di minore rilevanza

La sezione campana del Tar, in una pronuncia dello scorsao 19 ottobre che abbiamo analizzato su Ingenio, sottolinea che le deroghe all’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per iniziare lavori edilizi in zona sismica disposte dai commi 4 e 5 dell’art. 94-bis del TUE, introdotto dall’art. 3 comma 1 del DL 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri) sono immediatamente applicabili senza che occorra attendere l’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dello stesso art. 94-bis (approvate con DM 30 aprile 2020) qualora l’immobile rientri nelle categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della medesima disposizione.

Riassumendo: il nuovo art.94-bis del TUE non richiede più – per talune categorie di costruzioni – il preventivo atto di assenso del Genio civile. E' sufficiente quindi una denuncia ai sensi dell’art. 65 TUE.

Quali sarebbero queste 'categorie'? Gli interventi di minore rilevanza ex DL Sblocca Cantieri, appunto. In teoria, però, per la definizione completa della tipologia dei lavori servirebbero delle linee guida del MIMS chr ancora non sono state pubblicate.

Il Tar, quindi, sbroglia la matassa sostenendo che gli interventi che non necessitano, quindi, di autorizzazione preventiva sono quelli di cui all’art. 94 bis, comma 1, lett. b) e c); tra essi è senz’altro ricompreso quello di cui si discute poichè, come indicato nella denuncia versata in atti e corredata di ampia documentazione tecnica, il manufatto è una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2) (“le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”) e, in quanto tale, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione.

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Cassazione: serve l'autorizzazione sismica

La Corte suprema si trova di fronte a un caso analogo.

I ricorrenti - condannati in primo grado e in Appello per non aver richiesto autorizzazione sismica - lamentato l'errata applicazione degli artt. 93, 94 e 95 del dpr 380/2001, per essere erroneamente stata confermata la
loro responsabilità in relazione al reato di cui al capo A pur essendo state realizzate opere che non richiedevano alcuna comunicazione al Genio Civile né alcuna  preventiva autorizzazione da parte di tale ente, in quanto, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 1, lett. c) del TUE, come modificato dal DL 32/2019, tali adempimenti non sarebbero necessari per gli interventi privi di rilevanza, che, come quelli realizzati dai ricorrenti, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica.

Secondo gli ermellini, si deduce solamente, in modo generico, che le opere realizzate dagli imputati sarebbero prive di rilevanza e non pericolose per la pubblica incolumità, omettendo del tutto di illustrarne le caratteristiche, anche in rapporto all'art. 94-bis citato, in mancanza di confronto, tantomeno critico, con il relativo punto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale l'identica doglianza sollevata dai ricorrenti è stata disattesa evidenziando che parte delle opere realizzate dai ricorrenti, in particolare il muro di contenimento in pietra, quello in cemento armato, il basamento e i pilastri pure in cemento armato, e la struttura intelaiata costituita da travi in cemento armato e solaio in latero-cemento a due falde per una superficie di circa 140,00 metri quadrati, richiedevano il nulla osta preventivo del Genio Civile.

Tale doglianza, già motivatamente disattesa, come notato, dalla Corte d'appello, implica, in ogni caso, accertamenti in fatto, circa caratteristiche e natura delle opere realizzate dagli imputati, tali da escludere che da esse possa derivare pericolo per la pubblica incolumità, volti a superare il diverso accertamento compiuto dai giudici di merito, che sono preclusi alla Corte di cassazione.

 

La documentazione tecnica e il rischio dell'autodeterminazione

La differenza tra i due casi, quindi, è rappresentata dalla documentazione tecnica a corredo dell'opera realizzata che nel primo parrebbe 'ampia ed esaustiva', mentre nel secondo no.

Resta però il dubbio sulla classificazione, anche con documentazione, di 'minore rilevanza', in assenza di linee guida. Il rischio di affidare tutto all'autoderminazione, di sbagliare e di incappare in condanne amministrative o penali esiste.

Nel dubbio, l'unico modo per stare sul sicuro è richiedere l'autorizzazione sismica (quando si rientra nell'ambito dell'art.94 dpr 380/2001). Almeno fino a quando non arriveranno le linee guida...

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