Normativa Tecnica | Costruzioni | Edilizia
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Interventi IPRiPI e art. 65 del DPR 380/2001: chiarimenti sull'obbligo di denuncia dei lavori

L’art. 65 del DPR 380/2001 riguarda la denuncia dei lavori edili, con particolare attenzione alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi specificati dalle normative tecniche vigenti. Con il parte dell'area geologia, suoli e sismica dell'Emilia Romagna, è stato chiarito che gli interventi IPRiPI non rientrano negli obblighi di denuncia previsti dall'Art. 65, a condizione che i materiali utilizzati non siano soggetti a tali normative.

La denuncia dei lavori secondo l'Art. 65 del DPR 380/2001

L'art. 65 del DPR380/2001 regola la denuncia dei lavori e la documentazione finale per le opere edilizie realizzate con materiali come il conglomerato cementizio armato (c.c.a.) ordinario o precompresso e l’acciaio da carpenteria metallica. L’articolo chiarisce, per l’appunto, che prima dell'inizio dei lavori, le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle normative tecniche in vigore devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico per l'edilizia, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nella denuncia devono essere riportate una serie di informazioni riguardanti i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere inoltre allegati:

  • il progetto dell'opera, firmato dal progettista, contenente tutti dati informativi dell’opera e le dimensioni delle strutture;
  • una relazione illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

A questo punto dopo la consegna della denuncia, lo Sportello Unico rilascia al costruttore, tramite PEC, l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Potrebbe capitare che durante lo svolgimento del lavoro vengano ad essere realizzate delle varianti rispetto al progetto originario. In tal caso esse devono essere denunciate allo Sportello Unico prima di darne inizio, seguendo la stessa procedura vista in precedenza e allegando la documentazione prevista dal primo deposito.

Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità, ossia la struttura portante, della stessa, entro 60 giorni, il direttore dei lavori deve depositare al medesimo sportello, tramite PEC, una relazione a cui devono essere allegati:

  • i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori accreditati;
  • le indicazioni relative alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso;
  • l’esito delle eventuali prove di carico, con le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

All’atto della presentazione della relazione lo Sportello Unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito della relazione e provvede a trasmettere la stessa al competente ufficio tecnico regionale.
Questo iter vale anche gli interventi IPRiPI (Interventi Rilevanti per la Pubblica Incolumità)? I chiarimenti arrivano dall’ “Area geologia, suoli e sismica” dell’Emilia Romagna con il parere n. 323/2025.

  

Materiali e normative: chiarimenti sull'Art. 65 del "DPR 380/2001"

Recentemente è pervenuta all’ “Area geologia, suoli e sismica” dell’Emilia Romagna una richiesta di parere, riguardante l’applicazione dell’art. 65 del DPR 380/2001 in relazione a interventi edilizi ricadenti nelle casistiche previste dalla DGR 2272/2016, in particolare per gli interventi di pubblica incolumità (IPRiPI).

Il quesito riguarda di valutare se, per la realizzazione di un intervento edilizio che rientri nelle tipologie di cui alla DGR 2272/2016, utilizzando materiali (come laterizio o acciaio) che non rispettano i requisiti minimi previsti dai Capitoli 4, 7 e 11 delle NTC2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), non si sia soggetti agli obblighi di denuncia delle opere previsti dall’art. 65 del DPR 380/2001.

L’area competente ha chiarito che secondo l’art. 65 del DPR 380/2001 “Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento”, quindi la denuncia dei lavori risulta necessaria qualora si sia in presenza di materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme. Pertanto però la discriminante non risiede esclusivamente nel materiale utilizzato, ma anche nel fatto che l’elemento realizzato si configuri come un sistema costruttivo disciplinato dalle norme tecniche vigenti.

Per quanto riguarda invece il caso dell’intervento IPRiPI, l’area ritiene che non ci debba essere la denuncia dei lavori prevista dall’art. 65 del DPR 380/2001.

Per quanto riguarda i sistemi costruttivi che prevedono l’utilizzo di materiali trattati dalle NTC2018 (come laterizio o acciaio), è necessario che tali materiali rispettino i requisiti minimi previsti dalle norme stesse e solo in questo caso, infatti, si può parlare di sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche.

In conclusione, l’Area competente ha ribadito che l’obbligo di denuncia dei lavori dipenda non solo dal tipo di materiale utilizzato, ma anche dalla conformità dello stesso ai requisiti normativi e dalla configurazione dell’intervento come sistema costruttivo disciplinato dalle norme. Nel caso specifico, invece, degli interventi IPRiPI descritti, non sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 65 del DPR 380/2001. Questo parere fornisce un importante chiarimento per gli operatori del settore edile, delineando i criteri per valutare l’applicabilità degli obblighi di denuncia dei lavori in relazione agli interventi IPRiPI e ai materiali utilizzati.

  

IL PARERE DELL'AREA GEOLOGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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