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Interventi GENIO CIVILE. Nuova modifica Regionale

CONSULTA INGEGNERI DI SICILIA

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In data 13/01/2020 il Dirigente Generale Arch. Salvatore Lizzio con D.D.G. N.8/2020 in aderenza alle modifiche all’art. 94 bis del DPR 380/2001, introdotte dall’art. 9 quater della legge 12 dicembre 2019 n°156, ha Decretato le nuove elencazioni transitorie di cui al DDG 189/2019 che sostituiscono quelle già riportate all’Allegato A del presente decreto

Allegato A al DDG n. 8 del 13 gennaio 2020
Oggetto: Adeguamento dell’elencazione transitoria di cui all’art. 3 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55, a seguito delle modifiche introdotte, dalla Legge 12 dicembre 2019, n°156, all’art. 94 bis del DPR 380/20012, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge. Direttive periodo transitorio, ai sensi dell’art. 3 comma 2.


Visto il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55 e le modifiche introdotte dall’art. 9 quater della Legge 12 dicembre 2019, n°156, all’art. 94 bis del DPR 380/20012, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge, nelle more dell’emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle linee guida di cui all’art. 3 dello stesso decreto legge, a parziale modifica del precedente DDG 189/2019 e dell’allegato A, sul territorio regionale le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:


A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE
Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi
“rilevanti” ai fini della pubblica incolumità):
1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti:
a) nelle zone sismiche 1 (alta sismicità);
b) Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g e 0,25 g;
2. I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2;
a) Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON regolari in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 delle NTC 2018) superi 2,5 TC o TD;
b) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Appendice 1-elenco A), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Appendice 1- elenco B);
c) Le costruzioni con elementi di cui al punto 7.2.2 delle NTC 2018: “... elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m., elementi precompressi con l’esclusione dei solai di luce superiore a 8 m.), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo spingente,
pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati in §7.10.5.3.2...”;
3. Gli interventi su costruzioni in zone R3, R4, P3 e P4 del PAI e nelle relative fasce di rispetto di cui al DPRS 15/04/2015, ad eccezione di quelle ricadenti in zone a bassa sismicità (zone 3 e 4);
4. le costruzioni con uso pubblico, rientranti nelle classi III e IV di cui al Capitolo 2.4.2 delle NTC 2018, ad eccezione di quelle ricadenti in zone a bassa sismicità (zone 3 e 4);
5. le strutture delle opere pubbliche, come definite dall’art.3 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad eccezione di quelle ricadenti in zone a bassa sismicità (zone 3 e 4).


B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE:
Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l’Edilizia) , ai sensi degli artt. 65 comma 1 e dell’art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, (interventi di “minor rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):
1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera A), paragrafo 1;
2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto C.4.1 del DM 17/01/2018;
3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);
4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C). Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018)


C) INTERVENTI LIBERI, DA DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE’ DEPOSITO DEL PROGETTO
Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):
1. Gli interventi “privi di rilevanza “ nei riguardi della pubblica incolumità (Appendice 2):
Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell’art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L.32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a richiesta.


D)VERIFICHE A CAMPIONE
Gli Uffici del Genio Civile dell’Isola adotteranno controlli a campione sui progetti da realizzare nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità), sottoponendoli a procedura autorizzativa preventiva (anche a mezzo di check list delle verifiche minime), procedendo alla contestuale verifica dei luoghi, per una percentuale del 20% (eventualmente arrotondata all’unità superiore) delle pratiche depositate ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del DPR 380/2000, come recepito dalla L.R.16/2016 (art. 4 L.,1086/71 e art. 17 L.64/74).
I progetti da verificare saranno selezionati dagli Uffici del Genio Civile, a mezzo di sorteggio che avverrà con procedura informatica tramite algoritmo certificato, con cadenza settimanale, alle ore 24,00 del mercoledì.
I risultati del sorteggio verranno resi immediatamente pubblici sul portale informatico.
La procedura e l’indicazione del giorno di sorteggio potranno subire eccezionalmente delle modifiche che saranno rese tempestivamente pubbliche sui siti web degli stessi Uffici e comunicate, con PEC, ai Comuni, alla Prefettura ed agli Ordini Professionali competenti per territorio.
Saranno, altresì, sottoposti a verifica preventiva, i progetti non sorteggiati ma ritenuti, dal Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, di particolare complessità dal punto di vista geomorfologico, geologico e/o strutturale; l’individuazione di tali progetti sarà resa nota sul portale informatico nella stessa data del primo sorteggio utile.
Le verifiche saranno eseguite entro sessanta giorni dall’avvenuto deposito del progetto, presso gli Uffici del
Genio Civile.
Rimane in ogni caso ferma la facoltà degli Uffici del Genio Civile di eseguire, ai sensi dell’art. 103 del DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 29 L.64/74), ulteriori controlli sul territorio provinciale, al fine di attuare la “Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche”, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento eseguito.

Firmato
Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)

 

Appendice 1
Elenchi non esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n°7 del
13/02/2004 – parte I)


ELENCO “A”
Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.
1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza
ed accettazione
2. Centrali operative 118
3. Cliniche e case di cura (d)
4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)
5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)
6. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (a)
7. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (a)
8. Edifici destinati a sedi comunali (a)
9. Edifici destinati a comunità montane (a)
10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)
11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d’uso connesse alla gestione dell’emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)
12. Centri funzionali di protezione civile (c)
13. Immobili necessari per le comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati nei piani di protezione civile
14. Edifici ed opere individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
15. Caserme e strutture del corpo forestale della Regione siciliana
16. Strutture ospitanti enti di ricerca a supporto della protezione civile
17. Strutture locali della Croce Rossa italiana
18. Strutture locali del corpo nazionale Soccorso Alpino
19. Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
20. Edifici di proprietà non statale ospitanti caserme o sedi di Forze armate, Carabinieri, Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di finanza (e)
21. Strutture di proprietà non statale utilizzate da organismi ed enti anche statali con funzione di intervento e soccorso alla popolazione (e)
NOTE
(a) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
(b) Con riferimento ai piani comunali e provinciali di emergenza esistenti
(c) Definiti in base al D.P.C.M. 15 dicembre1998
(d) Rif. circ. Min. LL.PP. n. 25882 del 5 marzo 1985
(e) Funzioni dello Stato esercitate in immobili di proprietà di altri soggetti diversi dallo Stato
Codice A.2. OPERE INFRASTRUTTURALI
1. Autostrade in concessione e relative opere d’arte
2. Vie di comunicazione (stradale e ferroviaria, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d’arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di prote- zione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza (vie di fuga o di accesso ai centri urbani)
3. Stazioni aeroportuali regionali
4. Aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di protezione civile,
5. Porti e stazioni marittime previste nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
6. Impianti classificati come grandi stazioni di competenza non statale
7. Opere d’arte costituenti copertura di corsi d’acqua
8. Opere d’arte rilevanti di infrastrutture viarie urbane (coperture di piazze, sottopassi, cavalcavia urbani, etc.)
9. Opere d’arte rilevanti di infrastrutture viarie comunali individuate come “vie di fuga” nei piani di protezione civile
10. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
11. Impianti di potabilizzazione e trattamento acque
12. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e la distri- buzione di energia elettrica
13. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribu- zione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, etc…)
14. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione a diffusione regionale (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
15. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

ELENCO “B”
Categorie tipologiche di edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
Codice B.1.a: Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
1. Asili nido
2. Scuole materne
3. Scuole elementari
4. Scuole medie inferiori
5. Scuole medie superiori
6. Scuole secondarie (licei, istituti tecnici e professionali)
7. Altri edifici scolastici di ogni ordine e grado di proprietà non statale
8. Aule universitarie
9. Carceri
10. Uffici postali centrali
11. Uffici giudiziari
12. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, palestre)
13. Stadi ed impianti sportivi
14. Sale convegni e conferenze
15. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, convitti, opere pie, ecc.)
16. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), suscettibili di grande affollamento
17. Edifici e strutture aperte al pubblico adibite al commercio (mercati, centri commerciali, strutture adibite al commercio con esposizione diffusa, ecc.) suscettibili di grande affollamento
Codice B.1.b: Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.
1. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, auditorium, ecc.)
2. Edifici aperti al culto (f)
3. Edifici monumentali aperti al pubblico
4. Musei
NOTE
(f) Non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003
Codice B.2: OPERE INFRASTRUTTURALI
1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico
2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambien- tali quali impianti a rischio di incidente rilevante (g) ed impianti nucleari (h)
3. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione, stoccaggio, lavorazione di prodotti insalubri o pericolosi (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, altro)
4. Impianti termoelettrici
5. Impianti di depurazione e trattamento rifiuti tossici
6. Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (raffinerie, centrali termiche, oleodotti, gasdotti, etc…)
7. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di protezione civile, o in altre disposizioni di gestione dell’emergenza
8. Stazioni non di competenza statale adibite al trasporto pubblico
9. Opere di ritenuta non di competenza statale quali invasi e bacini artificiali, dighe ed altre opere di sbarramento il cui collasso può determinare conseguenze rilevanti sul in termini di perdita di vite umane e danni al territorio.
Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.
1. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, auditorium, ecc.
2. Edifici aperti al culto (f)
3. Edifici monumentali aperti al pubblico
4. Musei
NOTE
(g) Ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni
(h) Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni

Appendice 2
Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile:
a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;
b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione (dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;
d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50;
h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato;
i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto;
m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
n) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
o) L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;
p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.

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