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Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: il quadro aggiornato sugli incentivi

Con l’introduzione del noto Superbonus 110% la tematica di riqualificazione degli immobili volta all’efficientamento energetico ha raggiunto una platea di utenti sempre più ampia, tra cui figurano anche i più inesperti. Nonostante i numerosi dubbi emersi nei confronti di questa opportunità il concetto di riqualificare riducendo sprechi e consumi energetici ha interessato moltissimi contribuenti italiani. Questa spinta verso la riqualificazione è il risultato di una politica europea volta alla riduzione delle emissioni in ambiente e alla “carbon neutrality”.

Proprio per questo motivo vogliamo proporre un quadro aggiornato delle possibilità di efficientamento energetico attuabili anche a settembre 2022, riguardanti non solo il 110% ma anche le opzioni (a volte semplificate) ad aliquota ordinaria. 


Inquadramento normativo: gli incentivi per l’efficientamento energetico in breve

Come brevemente anticipato il contesto delle agevolazioni fiscali include numerosissime possibilità, alcune, introdotte già a partire dal 2006. Le detrazioni per l’efficientamento energetico non includono solo la più popolare aliquota del 110%, ma possono essere fruite anche per interventi “puntali” con aliquote che variano dal 50% fino al 75%. Inoltre, grazie ai chiarimenti ricevuti nel corso dell’anno 2021 è ormai assodato che le possibilità ad aliquota ordinaria non possono essere fruite solo da soggetti IRPEF ma anche da soggetti IRES possessori di immobili merce o immobili strumentali. 

Data la vastità dell’argomento, è bene sottolineare, che il presente articolo presenterà le possibilità in termini di spesa incentivabile e iter documentale necessario per l’accesso alla detrazione. L’obiettivo, come dichiarato nel titolo, è quello di racchiudere tutte le possibilità in un unico quadro riassuntivo. 

L’utilizzo delle detrazioni è, infatti, particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche.

Non esiste mai un’unica soluzione e le possibilità di combinazione e delle detrazioni all’interno dei quadrati tecnico economici sono numerose. Moltissime sono le figure coinvolte e i “warning” a cui fare attenzione con l’unico obiettivo di raggiungere la massima convenienza in termini energetici ed economici. 

Riportando alcuni riferimenti normativi, si ricorda che con la recente Circolare 25/07/2022 n.28/E l’Agenzia delle entrate ha fornito una trattazione sistematica e completa delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni fiscali relative alle spese per gli interventi del patrimonio edilizio. 

Il documento non porta nuove interpretazioni normative ma riepiloga tutti i documenti di prassi, attuali e applicabili, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione dell’Amministrazione finanziaria.  

La circolare tratta nella fattispecie del Bonus Casa, del Sismabonus e Sismabonus acquisti, del bonus verde, del bonus facciate declinabile sia come intervento di mera manutenzione che nel caso di riqualificazione termica, del bonus mobili, dell’Ecobonus ed infine del più complesso Superbonus.

Le detrazioni Ecobonus, anche definite in seguito ad aliquota ordinaria, prevedono una detrazione del 65% delle spese sostenute da coloro che effettuano gli interventi di coibentazione dell’involucro (pareti, pavimenti, coperture) per un massimo di spesa parti a 92.307 euro per unità immobiliare. Tale detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo. Quando le lavorazioni di coibentazione dell’involucro interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e riguarda gli interventi su parti comuni condominiali, l’aliquota di detrazione viene elevata al 70-75% con una spesa massima agevolabile di 40.000 euro per singola unità immobiliare. 

Con il Decreto Legge 34/2020 sono stati, invece, introdotti nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con una nuova aliquota incrementata sino al 110%.
La possibilità di accesso all’incentivo è però riservata ai soli immobili con destinazione d’uso residenziali, siano essi edifici unifamiliari e/o condominiali. Nel caso degli edifici unifamiliari il termine ultimo del 31/12/2022 è riservato solo a quei cantieri che hanno raggiunto il 30% dei SAL entro la fine di settembre 2022; mentre per gli edifici condominiali sarà possibile godere dell’agevolazione per tutte le spese incentivabili sostenute entro il 31/12/2022. 

Il Superbonus 110% si porta dietro un nuovo approccio e nuovi requisiti prestazionali, seguendo il criterio degli interventi trainanti e degli interventi trainati. 

Ma vediamo di seguito di quali tipologie di interventi, quali aliquote e quali detrazioni possiamo beneficiare.

 

Le possibilità attive per settembre 2022: quali interventi? quali aliquote?

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All’interno dello stesso intervento si possono utilizzare contemporaneamente differenti detrazioni, ma ciascuna di esse deve essere riferita alle corrispondenti voci di spesa relative alle rispettive lavorazioni. La complessità del sistema degli incentivi previsti per la riqualificazione del patrimonio immobiliari esistente, e le possibili combinazioni che possono scaturire, richiede una attenta pianificazione per raggiungere la soluzione ottimale.

Oltre ai risultati energetici è infatti importante tenere d’occhio anche i risvolti economici, e per avere un quadro generale esaustivo è bene produrre un Quadro Tecnico Economico (di seguito con l’acronimo QTE). Vediamo come produrlo nel paragrafo successivo.

 

Come calcolare la spesa incentivabile – il QTE

In linea generale, sono detraibili le spese direttamente connesse all'intervento effettuato: l'ENEA, nei propri vademecum elenca le spese ammissibili per ogni tipologia di intervento.

Proprio l'art. 5, D.I. 6 agosto 2020, individua in modo dettagliato le spese per cui spetta la detrazione, dividendole per tipologia di intervento. Nello stesso Decreto è inoltre previsto l'obbligo di congruità delle spese con i massimali di costo per intervento, secondo prezzari stabiliti.

L'individuazione delle spese connesse all'intervento deve essere effettuata da un tecnico abilitato, in quanto esula dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 7 luglio 2008, n. 283).

Con Risoluzione 1° dicembre 2008, n. 458 è stato inoltre chiarito che sono detraibili le spese sostenute da un'impresa per l'acquisto dei materiali forniti direttamente da imprese consociate a condizione che:

  • l'acquisto sia effettuato nei confronti di imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (non "black list");
  • nell'individuazione del prezzo di cessione sia considerato il principio del valore normale di cui all'art. 9, comma 3, TUIR, richiamato anche dall'art. 110, comma 2, TUIR.

Premesso ciò passiamo alla definizione e descrizione del QTE, che nell’ ambito del Superbonus e della cessione del credito, rappresenta l’anello di unione fra gli aspetti tecnici, ossia il computo metrico estimativo, e gli aspetti economici vale a dire i massimali di spesa per tipologia di intervento. 

Si tratta di quel prospetto che, per ogni tipologia di intervento, riassume tutte le spese e gli oneri confrontandoli con i massimali di spese incentivabili al fine di individuare la spesa totale, la detrazione cedibile e l’eventuale spesa a carico del condominio/committente. 

I componenti che entrano in gioco per poter compilare il QTE per il Superbonus sono principalmente: l’importo dei lavori, IVA sui lavori, gli oneri della sicurezza, le spese tecniche, il visto di conformità e il costo del Responsabile dei Lavori.

La somma di tutte le varie componenti sarà confrontata con il massimale di spesa relativo all’intervento da considerare comprensivi di iva e spese professionali e accessorie. 

 

Come ottenere la detrazione?

Una volta elencate le possibilità di incentivo e aver riassunto alcuni spunti tecnici relativamente alla quantità di spese incentivabili, è necessario avere chiaro il set documentale minimo necessario per la fruizione dell’incentivo.

Per i lavori iniziati dopo l’entrata in vigore del D.M. 06/08/2020 vigono i seguenti adempimenti a carico dei soggetti interessati alla detrazione per il risparmio energetico: 

  • Il deposito in Comune delle Relazione Tecnica di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 o un provvedimento regionale equivalente
  • Acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi unitari e la rispondenza ai requisiti richiesti per specifici interventi, e se necessario dell’attestato di prestazione energetica
  • Ove necessario la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica
  • I pagamenti delle spese con lo specifico bonifico “dedicato” (richiesto solo per le persone fisiche ma non imprenditori)
  • Conservazione dei documenti attestanti le spese sostenute per gli interventi (fatture, ricevute fiscali) o altra idonea documentazione.
  • Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, acquisizione della dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione degli stessi
  • Nel caso di lavori su parti comuni condominiali, acquisizione della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. O in alternativa della certificazione rilasciata dall’amministratore
  • Per fruire della detrazione il tecnico abilitato (o il soggetto interessato, per i lavori di minore entità) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è tenuto ad inviare telematicamente all’ ENEA la scheda descrittiva degli interventi. Per lavori di maggiore entità detta scheda deve essere redatta dal tecnico abilitato. L’Enea attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente un’e-mail di conferma contente il codice CPID: detto documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi. 

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