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Interventi abusivi in fascia costiera: no alla sanatoria o alla sanzione alternativa, scatta la demolizione

I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree d’interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Niene da fare: l'abuso edilizio sulla costa che non rispetta gli aspetti identitari dei luoghi protetti non si può condonare.

Lo ha precisato il TAR Lazio nella sentenza 15893/2023 dello scorso 26 ottobre, inerente il ricorso di alcuni privati contro l'ordinanza di demolizione impartita da un comune per una serie di interventi abusivi, fondata sul parere della Commissione Edilizia Integrata della PA, che ha ritenuto tali interventi non condonabili in quanto ricadenti in zona soggetta a vincolo di cui alla legge 1497/1939, giusto D.M. 17.5.1956 ed, altresì, situata in fascia costiera di rispetto dei 300 metri dal mare, di cui all'art. 146 del d.Lgs 490/1999 e all'interno della fascia di 150 metri da un torrente.

Le caratteristiche della zona costiera

Il TAR sottolinea che il parere della Commissione Edilizia Integrata, sul quale si fonda l'ordinanza di demolizione, rileva che gli interventi abusivi sono stati realizzati in una zona costiera ad alto valore paesistico, in un'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta per la distanza dal mare e da un torrente e che, inoltre, in ragione dei materiali utilizzati, devono ritenersi incompatibili con l'ambiente naturale preesistente.

Il parere rileva, infatti, come la duna sabbiosa tipica della zona sia stata livellata con mezzi meccanici e sostituita da piazzali realizzati da massicciati in pietrame per una superficie di 800 mq.

Protezione delle coste: cosa 'dice' il Codice del Paesaggio

In merito, l'art. 142 del d.lgs. 42/2004 considera protetti ex lege i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

L’art. 146, richiama in parte il contenuto dell’art. 7 della legge 1497/1939, statuendo che i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree d'interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

La norma prosegue richiedendo la valutazione e il nulla osta dell'autorità competente alla tutela dei valori ambientali per i progetti e gli interventi edilizi sui predetti immobili, con verifica della compatibilità tra l’intervento e l’interesse paesaggistico protetto.

Opere con materiali incompatibili

Nella fattispecie, il parere in contestazione, oltre a rilevare correttamente i vincoli insistenti sull’area, ha espressamente statuito in ordine all’incompatibilità tra le opere realizzate e il paesaggio e l’ambiente circostante rilevando: “la dequalificante categoria edilizia e dei materiali utilizzati, che contrastano violentemente con il pregievole ambiente tutelato” nonché “il grave danno arrecato all’ambiente naturale preesistente consistente nella duna sabbiosa tipica della zona livellata con mezzi meccanici e sostituiti da piazzali realizzati da massicciati in pietrame per una superficie di mq 800”.

Dai suddetti rilievi, si evince che diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, gli interventi oggetto dell’istanza di condono non si esauriscono nelle strutture in legno ma comprendono altre tipologie di opere realizzate con materiali incompatibili con gli elementi preesistenti e idonei ad arrecare un pregiudizio all’ambiente naturale alterandone la percezione visiva.

Trasformazione di immobili in luoghi tutelati: bisogna rispettare i valori identitari

Quando - ha osservato in passato la giurisprudenza amministrativa - si esamina un progetto di trasformazione degli immobili nei luoghi tutelati non si tratta di stabilire se la nuova architettura sia esteticamente valida, ma se quell’intervento modifica l’aspetto tradizionale con cui si mostra l’ordine spaziale delle cose immobili presenti storicamente in quel determinato luogo.

Nell’ottica della normativa paesistica si può, quindi, costruire in quei luoghi, svolgere attività e anche trasformare i beni immobili, purché si rispettino i valori tradizionali e identitari in questione.

Queste costruzioni, realizzate sull'area, non si conformano al contesto paesaggistico e, pertanto, assumono un evidente carattere di disturbo nella fruizione del paesaggio costiero, in contrasto con il valore tutelato.

No alla sanatoria e no alla sanzione pecuniaria

In definitiva, il condono/sanatoria non è ammissibile.

Non solo: l'unica conseguenza possibile è la demolizione, in quanto non è possibile cavarsela con una sanzione pecuniaria proprio per la necessità di eliminare gli abusi.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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