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Integrale rifacimento del solaio e del tetto: l'opera è rilevante, serve l'autorizzazione sismica

La sostituzione del solaio di copertura in assenza del necessario preavviso con allegato il progetto e dell'autorizzazione sismica preventiva è una palese violazione degli artt. 93 e 94 del Testo Unico Edilizia.

Abbiamo scritto di recente di preavviso sismico, autorizzazione sismica e opere rilevanti e non, soprattutto dopo le novità apportate al Testo Unico Edilizia da parte del Decreto Sblocca Cantieri.

Nella sentenza 18267/2023, la Cassazione frustra il ricorso di un privato contro il reato ex artt. 93 e 94 del Testo Unico Edilizia per la sostituzione del solaio di copertura di un abitazione, in violazione appunto degli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, avendo l'imputato realizzato tale opera in assenza del necessario preavviso con allegato il progetto e della autorizzazione preventiva, adempimenti necessari in considerazione della realizzazione dell'intervento in zona sismica.

Minore rilevanza?

Secondo il ricorrente, i lavori eseguiti sarebbero qualificabili come di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94 bis dpr 380/2001, come modificato dall'art. 9 quater del DL 132/2019 (Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla legge 156/2019, come tali non richiedenti la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, richiesta dall'art. 94, comma 1, dpr 380/2001, per la cui mancanza è stato ritenuto configurabile il reato.

Le regole sull'autorizzazione sismica

L'articolo 94 del TUE - ricorda la Cassazione - pevede la necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zone sismiche, fatta eccezione per quelle a bassa sismicità ("Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione").

Le opere di minore rilevanza escluse dalla richiesta dell'autorizzazione sismica

Il citato art. 94 bis, comma 4, del dpr 380/2001 esclude però la necessità della preventiva autorizzazione per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza per la pubblica incolumità.

Gli interventi rilevanti

Gli interventi rilevanti sono invece elencati alle lett. b) e c) del primo comma del medesimo art. 94 bis:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità' di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle
    opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza

Per il TU Edilizia, sono:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Infine, gli interventi privi di rilevanza sono quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione
d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Qui la rilevanza c'è eccome!

Ma nel rilevare la necessità del preventivo rilascio della autorizzazione da parte della autorità competente, e, con
essa, la configurabilità, a causa della sua mancanza, del reato di cui agli artt. 94 e 95 d.P.R. 380/2001, il Tribunale ha, sia pure implicitamente, escluso che le opere eseguite dal ricorrente possano essere qualificate come di minore rilevanza o prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, come tali non necessitanti della preventiva autorizzazione, sottolineando che esse sono consistite nell'integrale rifacimento del solaio e del tetto, e al riguardo il ricorrente si è limitato a sostenere, in modo assertivo, che si tratterebbe di intervento di minore rilevanza, non richiedente autorizzazione (peraltro successivamente richiesta e ottenuta dal ricorrente medesimo).

Si tratta - osserva la Cassazione - "di rilievi generici, non essendo state chiarite le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali detto intervento dovrebbe essere qualificato come di minore rilevanza per la pubblica incolumità, ossia rientrante tra quelli elencati dalla disposizione riportata, volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito un"accertamento di fatto, e anche manifestamente infondati, giacché, non risultando che l'area interessata dall'intervento eseguito dal ricorrente sia a bassa sismicità, risulta evidente come il rifacimento integrale di solaio e copertura (a doppia falda in latero cemento) riguardi opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, dunque opere rilevanti riguardo alla pubblica incolumità, secondo la classificazione ricordata, in quanto classificabili come interventi rilevanti ai sensi dell'art. 94 bis, comma 1, lett. a), n. 3, ultima parte, del d.P.R. 380/2001 citato, non risultando che l'area nella quale sono state realizzate sia a bassa sismicità, come tali richiedenti la preventiva autorizzazione per la loro realizzazione"

Autorizzazione sismica postuma: non esiste sanatoria nella normativa antisismica

In ultimo, gli ermellini evidenziano che l'esclusione dell'effetto sanante della autorizzazione sismica postuma è
stata correttamente rilevata dal Tribunale, in quanto, come analiticamente illustrato nella sentenza n. 2357 del 2023 (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, non massimata sul punto), diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell'art. 98 dpr 380/2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle
opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine.

Non vi sono, dunque, effetti estintivi conseguenti alla regolarizzazione postuma delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica, ma neppure effetti propriamente sananti, posto che manca una procedura che consenta all'interessato di richiedere una autorizzazione postuma.

Autorizzazione sismica in sanatoria: tutti i segreti

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Niente doppia conformità senza l'autorizzazione sismica

In definitiva, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cioè la cosiddetta "doppia conformità", richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 dpr 380/2001, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.


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Allegati

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